N. 372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1990

                                 N. 372
    Ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal tribunale di Patti nel
            procedimento penale a carico di Foraci Antonino
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del  c.p.p.  1988  -  Disparita'  di  trattamento  tra
 imputati secondo la determinazione del p.m.
 (C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 440).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ritenuto  che  il  p.m.  si  e' opposto al rito abbreviato chiesto
 dall'imputato;
    Ritenuto   che   i   difensori  dell'imputato  hanno  eccepito  la
 incostituzionalita'  degli  artt.  438,  439  e  440  del  c.p.p.  in
 relazione  agli  artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione nella
 parte in cui non e' prevista la motivazione del provvedimento con  la
 quale il tribunale decide sulla opposizione del p.m., e non e' tenuto
 a  motivare  il  provvedimento  di  rigetto  del  rito,  avendo  tale
 provvedimento  contenuto  giurisdizionale  in  quanto influente nelle
 misure delle pene e perche' in tal modo viene riconosciuto al p.m. il
 potere  di  influire  concretamente  sulle  determinazioni delle pene
 nonostante sia solo parte del processo e nelle parti in cui prevedono
 il  parere  del  p.m.  limitandosi  cosi' il diritto alla difesa e la
 soggezione del giudice alle sole leggi;
    Rilevato   che   la  questione  cosi'  come  proposta  appare  non
 manifestamente infondata in quanto, sul  dissenso  non  motivato  del
 p.m.,  il giudice non puo' valutare se il dissenso stesso e' privo di
 giustificazione al fine della diminuzione di pena prevista  dall'art.
 442,  secondo  comma, del c.p.p. per l'ipotesi invece di consenso del
 p.m., con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3
 della   Costituzione),  non  rilevandosi  nelle  due  ipotesi  alcuna
 differenza di posizione dell'imputato che giustifichi tale diversita'
 di trattamento;
    Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio in quanto il
 p.m. ha espresso dissenso senza motivazione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 del c.p.p.  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  nelle parti in cui non
 prevedono che il p.m. in caso di dissenso debba enunciare le  ragioni
 e  nelle  parti  in  cui  non  prevede  che il giudice possa ritenere
 ingiustificato tale dissenso e possa quindi applicare le  diminuzioni
 di pena previste per l'ipotesi di consenso del p.m.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del parlamento.
      Patti, addi' 16 febbraio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0734