N. 372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1990
N. 372 Ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. (C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 440). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che il p.m. si e' opposto al rito abbreviato chiesto dall'imputato; Ritenuto che i difensori dell'imputato hanno eccepito la incostituzionalita' degli artt. 438, 439 e 440 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione nella parte in cui non e' prevista la motivazione del provvedimento con la quale il tribunale decide sulla opposizione del p.m., e non e' tenuto a motivare il provvedimento di rigetto del rito, avendo tale provvedimento contenuto giurisdizionale in quanto influente nelle misure delle pene e perche' in tal modo viene riconosciuto al p.m. il potere di influire concretamente sulle determinazioni delle pene nonostante sia solo parte del processo e nelle parti in cui prevedono il parere del p.m. limitandosi cosi' il diritto alla difesa e la soggezione del giudice alle sole leggi; Rilevato che la questione cosi' come proposta appare non manifestamente infondata in quanto, sul dissenso non motivato del p.m., il giudice non puo' valutare se il dissenso stesso e' privo di giustificazione al fine della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p. per l'ipotesi invece di consenso del p.m., con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), non rilevandosi nelle due ipotesi alcuna differenza di posizione dell'imputato che giustifichi tale diversita' di trattamento; Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio in quanto il p.m. ha espresso dissenso senza motivazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 del c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che il p.m. in caso di dissenso debba enunciare le ragioni e nelle parti in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato tale dissenso e possa quindi applicare le diminuzioni di pena previste per l'ipotesi di consenso del p.m.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Patti, addi' 16 febbraio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0734