N. 373 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1989- 25 maggio 1990

                                 N. 373
       Ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 25 maggio 1990) dal tribunale di Firenze nel
            procedimento penale a carico di Catola Riccardo
 Processo  penale  -  Procedimento  in corso all'entrata in vigore del
 nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia'  esperite
 -  Applicazione  della  pena  richiesta  dall'imputato  Esclusione  -
 Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  444 del c.p.p.
 1988  -  Disparita'  di trattamento tra imputati secondo lo stato dei
 relativi procedimenti.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  richiesta  di
 patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. avanzata dall'imputato Catola e
 sulla   conseguente   eccezione   di   incostituzionalita'  sollevata
 nell'interesse dello stesso Catola  sul  presupposto  che  la  stessa
 richiesta non e' accoglibile a norma di quanto previsto dall'art. 248
 delle norme di attuazione del codice di procedura  penale  (d.-l.  n.
 271/1989); ascoltati gli altri difensori, anche di p.c., ed il p.m.;
    Considerato  che  a  norma  del  citato  art.  248  delle norme di
 attuazione la richiesta di patteggiamento  non  sarebbe  accoglibile,
 prevedendo  detta  disposizione  che la richiesta sia avanzata "prima
 che siano compiute le formalita'  di  apertura  del  dibattimento  di
 primo grado";
    Rilevato,  tuttavia,  che con l'entrata in vigore del nuovo codice
 l'art. 248 delle norme di attuazione ha preveduto che l'istituto  del
 patteggiamento  possa  trovare  applicazione  anche  con  riguardo ai
 procedimenti in corso; istituto di natura  processuale  che  comporta
 degli  effetti  sostanziali  sotto il profilo dell'entita' della pena
 alla quale taluno puo' essere assoggettato;
    Considerato  che  non  si  ravvisa nessun plausibile e ragionevole
 motivo perche' dell'istituto del  patteggiamento  debbano  usufruire,
 con  riguardo  ai/procedimenti  in  corso,  solamente  coloro nei cui
 confronti non siano state adempiute le  formalita'  di  apertura  del
 dibattimento  di primo grado, e che debba determinarsi una disparita'
 di trattamento (con effetti di natura sostanziale) nei  confronti  di
 coloro il cui processo non sia pervenuto ad una sentenza definitiva;
    Ritenuto  in definitiva che la eccezione e rilevante ai fini della
 definizione della posizione del Catola e che la stessa questione  non
 puo' essere ritenuta manifestamente infondata;
    Rilevato,  peraltro, che il processo a carico degli altri imputati
 puo' avere il suo normale corso, dal momento che da parte di  costoro
 non  e'  stata avanzata richiesta alcuna, di talche' la posizione del
 Catola deve essere stralciata:
                                P. Q. M.
    Dichiara  la  questione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 248 del d.-l. n. 271/1989 non manifestamente infondata  in  relazione
 all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   stralciarsi  la  posizione  dell'imputato  Catola  e  la
 trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  a  carico  del  predetto  imputato  Catola
 disponendo che copia della presente ordinanza venga trasmessa a  cura
 della   Cancelleria  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Ordina  procedersi  oltre  nel dibattimento a carico dei rimanenti
 imputati.
      Firenze, addi' 26 ottobre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0735