N. 373 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1989- 25 maggio 1990
N. 373 Ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1990) dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Catola Riccardo Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato Esclusione - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. avanzata dall'imputato Catola e sulla conseguente eccezione di incostituzionalita' sollevata nell'interesse dello stesso Catola sul presupposto che la stessa richiesta non e' accoglibile a norma di quanto previsto dall'art. 248 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.-l. n. 271/1989); ascoltati gli altri difensori, anche di p.c., ed il p.m.; Considerato che a norma del citato art. 248 delle norme di attuazione la richiesta di patteggiamento non sarebbe accoglibile, prevedendo detta disposizione che la richiesta sia avanzata "prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado"; Rilevato, tuttavia, che con l'entrata in vigore del nuovo codice l'art. 248 delle norme di attuazione ha preveduto che l'istituto del patteggiamento possa trovare applicazione anche con riguardo ai procedimenti in corso; istituto di natura processuale che comporta degli effetti sostanziali sotto il profilo dell'entita' della pena alla quale taluno puo' essere assoggettato; Considerato che non si ravvisa nessun plausibile e ragionevole motivo perche' dell'istituto del patteggiamento debbano usufruire, con riguardo ai/procedimenti in corso, solamente coloro nei cui confronti non siano state adempiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, e che debba determinarsi una disparita' di trattamento (con effetti di natura sostanziale) nei confronti di coloro il cui processo non sia pervenuto ad una sentenza definitiva; Ritenuto in definitiva che la eccezione e rilevante ai fini della definizione della posizione del Catola e che la stessa questione non puo' essere ritenuta manifestamente infondata; Rilevato, peraltro, che il processo a carico degli altri imputati puo' avere il suo normale corso, dal momento che da parte di costoro non e' stata avanzata richiesta alcuna, di talche' la posizione del Catola deve essere stralciata:
P. Q. M. Dichiara la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del d.-l. n. 271/1989 non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone stralciarsi la posizione dell'imputato Catola e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio a carico del predetto imputato Catola disponendo che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina procedersi oltre nel dibattimento a carico dei rimanenti imputati. Firenze, addi' 26 ottobre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0735