N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1990
N. 378 Ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Albanese Rosolino e s.c.r.l. Cooperativa Piemonte e I.N.P.S. Lavoro (rapporto di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di cui all'art. 2110 del c.c. per le cure predette solo se, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, non dilazionabili sino al periodo di congedo feriale - Ingiustificata disparita' di trattamento dei malati a seconda della differibilita' o meno della cura - Lesione del diritto alla salute, del principio della retribuzione sufficiente, nonche' del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987 e 616/1987). (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638). (Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL PRETORE Letti gli atti; Pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, r.g.l. n. 5145/89, promossa da Albanese Rosolino, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Nicola, ricorrente, contro la Cooperativa Piemonte S.c.r.l., in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Castelletto e Pierangelo Scacchi, convenuta, e contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Abate e Michele Petrucciano, terzo chiamato in causa. 1. - Con proprio ricorso il sig. Albanese Rosolino ha convenuto in giudizio la Cooperativa Piemonte S.c.r.l., proprio datore di lavoro, per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennita' di malattia, ex art. 2110 del c.c., relativa al periodo 21 marzo-2 aprile 1988 nel quale egli si assento' dal lavoro per fruire di cure termali, in forza dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983. Nel costituirsi in giudizio la parte datoriale ha chiesto di essere assolta dalla domanda, osservando tra l'altro: a) che nella vicenda si era limitata ad uniformarsi all'orientamento dell'I.N.P.S. in materia di pagamento dell'indennita' di malattia correlata al periodo di fruizione, da parte del lavoratore, delle cure termali; b) che secondo l'I.N.P.S. tale indennita' non e' dovuta ove le cure termali risultino differibili sino al periodo di fruizione delle ferie da parte del prestatore; c) che in tale situazione versava l'attore, affetto da anni da uno stato morboso cronico. A seguito di chiamata in causa si e' costituito l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che nella specie le cure oggetto di causa risultano differibili. In proposito ha richiamato la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione 17 ottobre 1988, n. 5634, nella quale si legge: "Si richiede, a giustificazione dell'assenza per cure idrotermali, l'esistenza nel soggetto di uno stato patologico (. . .) il quale, pur non determinando di per se' una diretta ed immediata incapacita' alla prestazione lavorativa, rende tuttavia questa temporaneamente inesigibile per la accertata necessita', non dilazionabile sino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali"; talche' "e' proprio tale elemento (. . .) che spiega e giustifica (. . .) la riconducibilita' di codesta ipotesi particolare di assenza dal lavoro nella sfera di protezione apprestata alla malattia dall'art. 2110 del c.c.". Dopo l'audizione del dott. Giuseppe D'aleo che in data 16 febbraio 1988 visito' l'attore per conto dell'I.N.P.S., avviandolo cosi' alle cure idrotermali, il pretore chiedeva all'Istituto previdenziale di chiarire: a) quali provvedimenti fossero stati adottati, in sede interna, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 559/1987; b) in quali ipotesi, secondo l'orientamento dell'I.N.P.S., dovessero ravvisarsi gli estremi per la tutela ex art. 2110 del c.c., a favore del lavoratore avviato alle cure idrotermali con regolare prescrizione ex art. 13 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463. Alla richiesta rispondeva il direttore generale della sede centrale I.N.P.S. di Roma con lettera 21 febbraio 1990 del seguente tenore: "A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 559/1987 e delle successive disposizioni legislative intervenute nella materia, saranno impartite quanto prima definitive istruzioni generali alle dipendenze periferiche sui criteri applicativi da valere per l'erogazione ai lavoratori appartenenti a categoria avente diritto all'indennita' di malattia delle relative prestazioni economiche a carico di questo Istituto durante i periodi di cure idrotermali. In tale contesto verrebbero fornite apposite indicazioni... . ...il riconoscimento dell'indennita' di malattia avverrebbe verosimilmente, alle seguenti condizioni: sussistenza del diritto al momento della prestazione idrotermale (rapporto di lavoro in atto ovvero permanenza del diritto ai sensi degli artt. 7 e 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (operai industria), ancora in vigore in forza del disposto di cui all'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369); formale richiesta della prestazione economica avanzata entro il termine annuale di prescrizione vigente nella materia (art. 6 della legge n. 128/1943) e mancato decorso, al momento della 'liquidazione', ai sensi dell'art. 2943 del c.c. e seguenti del sudetto termine; sussistenza delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa..., risultanti dalla autorizzazione alle cure rilasciata dalla u.s.l. o dall'I.N.P.S., rispettivamente per le cure dagli stessi Enti autorizzate (escluse quelle autorizzate dall'I.N.A.I.L.), per quanto riguarda i requisiti di ordine clinico". Dopo la ricezione di tale missiva, le parti discutevano oralmente la controversia e formulavano le seguenti definitive conclusioni: Parte ricorrente: 1) in via principale accogliersi la domanda, considerato che l'I.N.P.S. in persona del direttore generale nella sua lettera 21 febbraio 1990, in risposta all'ordinanza pretorile del 29 gennaio 1990, ha dichiarato che l'indennita' di malattia compete ove sussistano i tre requisiti ivi specificati (tra cui non figura quello della indifferibilita' delle cure fino al periodo di fruizione delle ferie) e che, nel caso in esame, i suddetti tre requisiti risultano esistenti; 2) in via subordinata trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, atteso che l'art. 13, terzo comma del d.-l. n. 463/1983, nella lettura proposta dalle sezioni unite con sentenza n. 5364/1988, assicura il trattamento ex art. 2110 del c.c. solo nell'ipotesi di indifferibilita' delle cure termali fino al periodo delle ferie, in riferimento agli artt. 32, 36 e 38 della Costituzione; Parte convenuta Cooperativa Piemonte S.c.r.l.: 1) dato atto che nella presente vicenda la datrice di lavoro si e' uniformata alle disposizioni dell'I.N.P.S.; dato atto che alla lettera proveniente dalla direzione generale dell'I.N.P.S. non puo' essere attribuita natura confessoria, non essendo neppure idonea a risolvere le questioni oggetto di causa, scaturite dalla interpretazione fornita alla normativa di legge dalle sezioni unite della Corte di cassazione; sospendersi il giudizio e rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; 2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, accogliersi la domanda di manleva formulata in memoria nei confronti dell'I.N.P.S; Parte convenuta I.N.P.S.: respingersi il ricorso, considerato che la lettera della sede centrale I.N.P.S. 21 febbraio 1990 esprime una posizione al condizionale e che all'ultimo punto richiama le condizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa di legge, tra i quali trova posto l'indifferibilita' delle cure fino al congedo feriale, secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione sezioni unite. 2. - Cio' posto, il pretore osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria e della discussione orale della causa. Secondo l'interpretazione fornita al combinato disposto dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983 (conv. nella legge n. 638/1983) e dell'art. 2110 del c.c., dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 17 ottobre 1988, n. 5634, la prestazione economica di malattia a favore del lavoratore assente per cure idrotermali e' dovuta: a) ove tali cure siano rispondenti ad "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"; b) ove siano "indilazionabili" sino alle ferie annuali del prestatore. Nel caso di specie e' provata la sussistenza del requisito sub a). In proposito il sanitario I.N.P.S. dott. Giuseppe D'Aleo, che il 16 febbraio 1988 visito' l'attore, avviandolo alle cure termali, ha dichiarato: "Ho riscontrato a carico del ricorrente una spondilartrosi di entita' lieve-media (. . .). Trattasi di alterazioni irreversibili degenerative a carico delle superfici articolari della colonna vertebrale. Tale patologia ha i caratteri della permanenza e della irreversibilita' (. . .). Ha un decorso cronico e lentamente evolutivo nel tempo, in senso sempre peggiorativo. La conseguenza della patologia che ho descritto sopra e' costituita da dolori e da limitazioni funzionali e cioe' del movimento. Dal punto di vista curativo in senso stretto non e' possibile far nulla in quanto le lesioni sono irreversibili. La terapia e' eminentemente sintomatica, nel senso che mira semplicemente ad alleviare il disturbo. A tal fine e' prevista una terapia farmacologica (. . .). Altre terapie sono le terapie fiscihe e cioe' fisiochinesiterapia (. . .). Altra terapia e' la cura termale, costituita da fanghi o da balneazione (. . .). Le cure idrotermali, per un paziente affetto da spondilartrosi possono contribuire a stabilizzare lo stato patologico e cioe' ad impedire una ulteriore evoluzione negativa di tale patologia (. . .). Gli effetti delle cure idrotermali in relazione alla patologia da cui il ricorrente risulta affetto possono essere localizzati nel periodo successivo alle cure stesse; le quali dovrebbero comunque essere ripetute quanto meno una volta all'anno. Per una persona con la patologia che ho riscontrato a carico del ricorrente, le cure termali sono sicuramente necessarie (. . .). In sede medico-legale la cura idrotermale va ritenuta necessaria quando risulta riscontrato a carico del paziente uno degli stati patologici per cui si e' dimostrata utile tale cura. Nel caso del ricorrente posso dire che la sua patologia rientra tra gli stati patologici in relazione ai quali la cura idrotermale e' necessaria nel senso precisato sopra". In pari tempo e' provata l'insussistenza del requisito sub b). In proposito il sanitario I.N.P.S. ha dichiarato: "La spondilartrosi e' una patologia ad evoluzione lentissima e quindi non risulta ipotizzabile alcuna situazione di indifferibilita'" della terapia idrotermale. 3. - La domanda proposta in causa appare pertanto inaccoglibile, tenuto conto dell'interpretazione fornita dal supremo Collegio alla normativa in oggetto e, in particolare, del requisito ivi enucleato dell'indilazionabilita' delle cure sino al periodo di congedo feriale del lavoratore. Tale interpretazione costituisce del resto "diritto vivente", essendo ampiamente seguita dalla giurisprudenza di merito, come attestano (tra le numerosissime) le seguenti pronunce: a) tribunale Torino, 25 febbraio 1988 (in Giur. piem., 1989, 120), ove si legge che "ai fini della retribuibilita' del relativo periodo" e' necessario che le cure idrotermali presentino ex art. 13 del d.-l. n. 463/1983 "i prescritti caratteri di urgenza, effettiva esigenza, indifferibilita' fino al periodo feriale"; b) pretore di Torino, 12 dicembre 1988 (ivi, 126), ove si sottolinea la "necessita' che vi sia una reale esigenza da parte del lavoratore di effettuare le cure in periodo extraferiale" e financo che la "motivata prescrizione del medico u.s.l. dia conto del fatto che tali cure debbono essere eseguite con conveniente tempestivita' nel periodo extraferiale"; c) pretore La Spezia, 24 aprile 1989 (in Informaz. previd., 1989, 1289), ove si legge che "la tutela predisposta dall'art. 2110 del c.c. opera quando sia riscontrata l'esistenza, nel soggetto, di uno stato patologico che rende la prestazione temporalmente inesigibile per l'accertata necessita', non dilazionabile sino alle ferie annuali od ai congedi ordinari, di sottoposizione agli specifici trattamenti idrotermali, a fini terapeutici o riabilitativi"; d) pretore di Bologna, 27 giugno 1989 (in Dir. e prat. lav., 1989, 3077), ove si sottolinea l'"esigenza - giustificativa dell'assenza per cure idrotermali - dell'esistenza nel soggetto di uno stato patologico tale da non rendere dilazionabile le cure stesse sino ai congedi ordinari"; e) pretore di Milano, 3 luglio 1989 (ivi, 1989, 2836), secondo cui, ove risulti accertato in causa che "le cure non sono indifferibili (come sarebbe necessario)", ne consegue che al prestatore "non spetti la richiesta retribuzione". 4. - Ne' a rendere accoglibile la domanda e' sufficiente la lettera sopra riportata 21 febbraio 1990 della direzione generale dell'I.N.P.S., nella quale non si fa cenno alcuno al requisito dell'indifferibilita' delle cure sino al congedo feriale del lavoratore. Trattasi di omissione cui non puo' infatti essere attribuito un significato sicuro ed univoco, quale quello indicato dall'attore nelle proprie conclusioni definitive, sopra riportate. A cio' aggiungasi che la difesa dell'Istituto previdenziale ha richiamato espressamente, in sede di discussione finale, la problematica dell'indifferibilita'; dimostrando con cio' di non averla abbandonata ne' di averla esclusa dalla propria impostazione difensiva. 5. - Passando con cio' ad esaminare la questione di legittimita' costituzionale proposta in via subordinata dalla difesa della parte ricorrente nonche' dalla cooperativa convenuta, il pretore osserva quanto segue. L'art. 13 terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, conv. nella legge n. 638/1983, inteso nel senso indicato dalle ss.uu., pare porsi in contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione. Non assicura infatti, nel caso di specie, caratterizzato dalla presenza di uno stato patologico cronico, dalla accertata necessita' delle cure termali (e quindi dalla loro rispondenza ad effettive esigenze terapeutiche), infine dall'idoneita' di tali cure ad evitare una progressione della malattia, la tutela prevista dall'art. 2110 del c.p.c. Si rende pertanto necessaria una nuova rimessione degli atti al giudice delle leggi. 6. - Al fine di illustrare la questione occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 559/1987 della Corte costituzionale che individua con chiarezza e precisione alcuni punti fermi, dai quali non ci si puo' discostare, senza con cio' determinare la violazione dei precetti costituzionali. Essi possono essere cosi' sintetizzati: a) equiparazione tra stati patologici acuti e affezioni croniche e sussunzione di ambedue le patologie nel concetto di "malattia" di cui all'art.2110 del c.c.; b) affermazione che la tutela della salute, al cui presidio e' posto l'art. 32 della Costituzione, non puo' essere limitata alle affezioni acute; c) riconferma del principio che il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia non solo in caso di incapacita' lavorativa direttamente ed immediatamente determinata da stati patologici acuti, ma anche in vari altri casi (come nei periodi di sottoposizione ed accertamenti clinici connessi all'insorgenza di gravi malattie o in quelli di degenza ospedaliera per accertamenti prodromici ad operazioni chirurgiche), nei quali non e' ravvisabile un attuale impedimento al lavoro a causa diretta di malattia e pur tuttavia la prestazione stessa deve ritenersi temporaneamente inesigibile; d) enunciazione del criterio interpretativo dell'art. 13, terzo comma, che deve essere inteso "nel senso che le cure idrotermali ivi disciplinate sono quelle per le quali risulti accertata la reale esigenza - per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici o riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extra-feriale". In tal modo la Corte ha, da un lato, ridefinito l'evento protetto dall'art. 2110 del c.c., alla luce dei principi contenuti negli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione; dall'altro, ha riconosciuto nella fattispecie disciplinata nell'art. 13 della legge n. 638/1983 "un'ipotesi che rientra a pieno titolo nell'ambito della tutela della salute garantita dall'ordinamento", tale, da comportare "le conseguenze generalmente collegate all'assenza per malattia: diritto al mantenimento del posto di lavoro e diritto ad un adeguato trattamento economico durante il periodo di cura" (cosi' G. De Simone, La Corte costituzionale e le cure termali in "Lavoro e diritto", n. 1/1989, p. 165). E' ovvio, in tale prospettiva, che non ricorrendo l'ipotesi di legge "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"), le cure idrotermali potrebbero essere effettuate solo durante le ferie annuali, come del resto si ricava da una lettura a contrario della norma. A cio' (e non ad altro) ha voluto alludere il giudice delle leggi, con il riferimento, nel passo di cui sopra, al periodo feriale. 7. - Orbene, nell'enunciare il principio di diritto di cui alla citata sentenza n. 5634/1988, le sezioni unite si sono viceversa discostate ampiamente dall'insegnamento della Corte costituzionale di cui ora si e' dato conto. Hanno infatti affermato (cfr. punto 5 della motivazione riportata in Foro it., 1988, I, col. 3265) che l'indennita' di malattia spetta solo ove sussista "l'accertata necessita', non dilazionabile sino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali...", i quali debbono quindi essere eseguiti con conveniente tempestivita' nel periodo extraferiale". In tal modo le s.u. hanno operato un autentico re'pe'chage di requisiti che parevano definitivamente superati, quali la "necessita' non dilazionabile" e l'"indifferibilita'" delle cure, ricavabili dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ma non dai successivi testi di legge e ripudiati dalla Corte costituzionale al par. 10 della sentenza n. 559/1987, laddove parla di "requisiti impropri e troppo restrittivi". Non solo, ma hanno anche fornito una lettura del cit. art. 13, terzo comma, contrastante, oltre che con la pronuncia del giudice delle leggi, con vari principi costituzionali, come emerge da quanto segue. 8. - Un primo profilo di incostituzionalita' riguarda la stessa proponibilita', in sede medico-legale e con riferimento alle cure idrotermali, della distinzione tra "cure differibili" e cure "non -differibili" o, che e' lo stesso, tra cure da attuare con "opportuna tempestivita'" e quelle per le quali non e' dato ravvisare tale requisito. Invero le cure termali sono per loro natura, sempre differibili, come attestato dal sanitario I.N.P.S. ascoltato in istruttoria. Questi ha dichiarato infatti: "Con riferimento alla terapia idrotermale posso dire che si tratta di terapia in ordine alla quale non appare corretto parlare di indifferibilita', nel senso temporale del termine. Si deve invece parlare di necessita'. Non sussiste mai una situazione per la quale la cura idrotermale debba essere effettuata in un certo periodo, ad es., in un certo mese, e non possa invece essere spostata al mese successivo (. . .). Le patologie che rendono necessaria una terapia idrotermale sono tutte patologie croniche e sono tutte patologie in ordine alle quali non si puo' parlare di indifferibilita' delle cure". La situazione accertata con riferimento al ricorrente, relativa cioe' alla patologia da cui e' affetto e al rapporto tra malattia e terapia sotto il profilo temporale, rappresenta pertanto un che di tipico e costante in materia di cure idrotermali. Ma se cosi' stanno le cose, e' indiscutibile l'irragionevolezza della disposizione in oggetto. Essa infatti si basa su un presupposto concretamente irrealizzabile e diventa di fatto inapplicabile dal giudice. In tal modo e' impedita, in violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, l'esplicazione stessa della funzione giurisdizionale, in quanto il giudice e' chiamato ad applicare una norma impossibile. Tale irragionevolezza determina altresi' la violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'art. 13, terzo comma, cit. e' stato predisposto al fine di fornire una piu' penetrante tutela al diritto costituzionale alla salute. In realta' e tenendo conto della lettura fornita dalla s.u., la norma sortisce un effetto contrario a quello avuto di mira. Chi ha usufruito di un ciclo di cure termali potra' bensi' dimostrare che esse sono da connettere ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, ed e' questa in effetti la prova fornita dall'attore in questa causa. Non potra' invece comprovare che non erano differibili fino al periodo di fruizione delle ferie e cioe' che dovevano essere effettuate con conveniente tempestivita', rispetto al periodo di congedo feriale. La qual cosa e' del resto attestata dall'esito dei giudizi di merito intesi ad ottenere dal datore o dall'I.N.P.S. l'indennita' di malattia correlata al periodo di sottoposizione al ciclo di cure idrotermali, in cui il giudice ha fatto tesoro dell'insegnamento delle ss.uu. Essi terminano infatti, immancabilmente, con una pronuncia di rigetto, la quale fa seguito, nell'iter logico della motivazione, al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai requisiti di cui sopra (cfr. in proposito, le sentenze sopra citate). 9. - Appaiono inoltre violati gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Soggetti in situazioni omogenee (malati cronici o recidivanti) vengono infatti trattati in modo disuguale, sia tra loro che in relazione ai malati acuti; talche' risulta contemporaneamente vulnerato il diritto costituzionalmente tutelato da chi soffre di tali affezioni a curarle convenientemente e del lavoratore ad avere adeguata copertura retributiva. Invero, la malattia cronica o recidivante puo' comportare per il malato l'esigenza di curarsi (anche) tramite cure termali, allo stesso modo che la malattia acuta puo' comportare la necessita' di terapia farmacologica. Conseguentemente il costringere a rinviare le cure termali ad un'epoca futura, facendole forzosamente coincidere con le ferie, di fatto significa, ad avviso del pretore, impedire al malato di curarsi; in modo del resto non dissimile dall'impedire, in ipotesi, a chi ne abbisogni, di assumere dei farmaci. In altre parole, se malattia cronica e' malattia a tutti gli effetti e se e' accertato - e debitamente documentato - che il trattamento termale e' (come nella specie) necessario ed utile in relazione alla patologia da cui l'attore e' affetto, non si vede la ragione per differenziarlo dalle terapie proprie delle malattie acute; essendo irrilevante che non abbia efficacia esclusiva o definitiva, ma solo coadiuvante e complementare. Ne' appare plausibile il differenziare malati cronici tra loro, sotto il profilo della differibilita' o meno delle cure, senza con cio' ledere anche il diritto alla salute di costoro. Tale differenziazione, ammesso che sia proponibile in sede medico - legale (e si e' visto che non lo e'), si porrebbe infatti in contrasto con i precetti costituzionali, non apparendo aderente alle linee gia' indicate da Corte costituzionale nella sentenza n. 559/1987. Invero, una volta accertata la reale esigenza dell'effettuazione delle cure, in termini di congruita' terapeutica del trattamento termale rispetto alla malattia e di presumibile beneficio alla salute del malato, sia pure non immediato, ma distribuito nel tempo secondo la caratteristica tipica di tale trattamento, ogni altra differenziazione appare ultronea poiche' discrimina situazioni tra loro uguali, vulnerando altresi' il diritto alla salute costituzionalmente tutelato. 10. - La norma in oggetto, come interpretata dalla ss.uu. non si sottrae inoltre, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, alle censure gia' mosse nelle ordinanze di remissione che diedero luogo alla pronuncia n. 559/1987 della Corte costituzionale, poiche' configura una lesione del diritto ad una retribuzione sufficiente e dignitosa o, alternativamente, alle ferie. Pone infatti il lavoratore nella condizione di rinunciare, per curarsi o all'una o alle altre, facendone cosi' venir meno, con le ferie, la funzione di ristoro psico-fisico delle energie consumate dal lavoro. 11. - A cio' aggiungasi che dopo la sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimita' dell'art. 2109 del c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso, dovrebbe reputarsi inammissibile ogni possibile profilo di differibilita' delle terapie idrotermali. Se queste rispondono infatti ad effettive esigenze di cura e riabilitazione, allora e' indubbio che in forza del disposto di legge di cui sopra non potrebbero ritenersi coincidenti con le ferie annuali, comportando anzi de jure il loro differimento temporale. In difetto di cio' risulterebbe infatti violato l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983 (conv. in legge n. 683/1983), in relazione agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo comma, 38, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui (tenuto conto, quale "diritto vivente", dell'insegnamento offerto dalle s.u., con la sentenza n. 5634/1988) assicura il trattamento di cui all'art. 2110 del c.c., in ipotesi (come provato nella presente causa) di cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i quali dette cure siano indifferibili o indilazionabili sino al periodo del congedo feriale; ancorando inoltre detto trattamento ad un requisito (differibilita'/indifferibilita' delle cure) privo di consistenza in sede scientifica (medico-legale). Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 23 marzo 1990 Il pretore: CIOCCHETTI 90C0741