N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1990

                                 N. 378
      Ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nel
     procedimento civile vertente tra Albanese Rosolino e s.c.r.l.
                    Cooperativa Piemonte e I.N.P.S.
 Lavoro  (rapporto  di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di
 cui all'art. 2110  del  c.c.  per  le  cure  predette  solo  se,  per
 effettive  esigenze  terapeutiche  o riabilitative, non dilazionabili
 sino al periodo di congedo feriale  -  Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  dei  malati  a seconda della differibilita' o meno della
 cura  -  Lesione  del  diritto  alla  salute,  del  principio   della
 retribuzione  sufficiente,  nonche' del diritto a mezzi adeguati alle
 esigenze di vita in caso di malattia - Richiamo alle  sentenze  della
 Corte costituzionale nn. 559/1987 e 616/1987).
 (D.L.  12  settembre  1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito
 nella legge 11 novembre 1983, n. 638).
 (Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Pronuncia  la  seguente  ordinanza  di  rimessione degli atti alla
 Corte  costituzionale,  r.g.l.  n.  5145/89,  promossa  da   Albanese
 Rosolino,   rappresentato   e   difeso  dall'avv.  Salvatore  Nicola,
 ricorrente, contro la Cooperativa Piemonte S.c.r.l., in  persona  del
 presidente   pro-tempore,   rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
 Castelletto e Pierangelo Scacchi, convenuta, e  contro  l'I.N.P.S.  -
 Istituto  nazionale  della previdenza sociale, rappresentato e difeso
 dagli avvocati Emilio Abate e Michele Petrucciano, terzo chiamato  in
 causa.
    1. - Con proprio ricorso il sig. Albanese Rosolino ha convenuto in
 giudizio la Cooperativa Piemonte S.c.r.l., proprio datore di  lavoro,
 per  ottenerne  la condanna al pagamento dell'indennita' di malattia,
 ex art. 2110 del c.c., relativa al periodo 21 marzo-2 aprile 1988 nel
 quale  egli  si  assento'  dal  lavoro per fruire di cure termali, in
 forza dell'art. 13, terzo comma, del d.-l.  n.  463/1983,  convertito
 nella legge n. 683/1983.
    Nel  costituirsi  in  giudizio  la  parte  datoriale ha chiesto di
 essere assolta dalla domanda, osservando tra l'altro:
       a)   che   nella   vicenda   si  era  limitata  ad  uniformarsi
 all'orientamento    dell'I.N.P.S.    in    materia    di    pagamento
 dell'indennita'  di  malattia  correlata  al periodo di fruizione, da
 parte del lavoratore, delle cure termali;
       b)  che secondo l'I.N.P.S. tale indennita' non e' dovuta ove le
 cure termali risultino differibili sino al periodo di fruizione delle
 ferie da parte del prestatore;
       c)  che in tale situazione versava l'attore, affetto da anni da
 uno stato morboso cronico.
    A  seguito  di  chiamata  in  causa  si  e' costituito l'I.N.P.S.,
 chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che  nella  specie  le  cure
 oggetto di causa risultano differibili. In proposito ha richiamato la
 sentenza delle sezioni unite della Corte  di  cassazione  17  ottobre
 1988,  n. 5634, nella quale si legge: "Si richiede, a giustificazione
 dell'assenza per cure idrotermali, l'esistenza nel  soggetto  di  uno
 stato  patologico  (.  . .) il quale, pur non determinando di per se'
 una diretta ed immediata  incapacita'  alla  prestazione  lavorativa,
 rende  tuttavia  questa  temporaneamente inesigibile per la accertata
 necessita', non dilazionabile sino alle ferie annuali  o  ai  congedi
 ordinari,  di  sottoposizione  del dipendente a specifici trattamenti
 idrotermali"; talche' "e' proprio tale elemento (. . .) che spiega  e
 giustifica (. . .) la riconducibilita' di codesta ipotesi particolare
 di assenza dal lavoro  nella  sfera  di  protezione  apprestata  alla
 malattia dall'art. 2110 del c.c.".
    Dopo l'audizione del dott. Giuseppe D'aleo che in data 16 febbraio
 1988 visito' l'attore per conto dell'I.N.P.S., avviandolo cosi'  alle
 cure  idrotermali,  il pretore chiedeva all'Istituto previdenziale di
 chiarire:
       a) quali provvedimenti fossero stati adottati, in sede interna,
 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 559/1987;
       b)  in  quali  ipotesi,  secondo  l'orientamento dell'I.N.P.S.,
 dovessero ravvisarsi gli estremi per la tutela ex art. 2110 del c.c.,
 a  favore  del  lavoratore avviato alle cure idrotermali con regolare
 prescrizione ex art. 13 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463.
    Alla   richiesta  rispondeva  il  direttore  generale  della  sede
 centrale I.N.P.S. di Roma con lettera 21 febbraio 1990  del  seguente
 tenore:  "A  seguito  della  sentenza  della  Corte costituzionale n.
 559/1987 e  delle  successive  disposizioni  legislative  intervenute
 nella  materia,  saranno impartite quanto prima definitive istruzioni
 generali alle  dipendenze  periferiche  sui  criteri  applicativi  da
 valere per l'erogazione ai lavoratori appartenenti a categoria avente
 diritto  all'indennita'  di  malattia  delle   relative   prestazioni
 economiche  a  carico  di  questo  Istituto durante i periodi di cure
 idrotermali.
    In tale contesto verrebbero fornite apposite indicazioni... .
   ...il   riconoscimento   dell'indennita'   di  malattia  avverrebbe
 verosimilmente, alle seguenti condizioni:
      sussistenza del diritto al momento della prestazione idrotermale
 (rapporto di lavoro in atto ovvero permanenza del  diritto  ai  sensi
 degli  artt. 7 e 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939
 (operai industria), ancora in vigore in forza  del  disposto  di  cui
 all'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369);
      formale  richiesta della prestazione economica avanzata entro il
 termine annuale di prescrizione vigente nella materia (art.  6  della
 legge   n.   128/1943)   e   mancato   decorso,   al   momento  della
 'liquidazione', ai sensi dell'art.  2943  del  c.c.  e  seguenti  del
 sudetto termine;
      sussistenza  delle  condizioni  e  dei  limiti  stabiliti  dalla
 normativa..., risultanti dalla autorizzazione  alle  cure  rilasciata
 dalla  u.s.l.  o  dall'I.N.P.S.,  rispettivamente  per  le cure dagli
 stessi Enti autorizzate (escluse quelle autorizzate dall'I.N.A.I.L.),
 per quanto riguarda i requisiti di ordine clinico".
    Dopo  la ricezione di tale missiva, le parti discutevano oralmente
 la controversia e formulavano le seguenti definitive conclusioni:
    Parte ricorrente:
      1)  in  via  principale  accogliersi la domanda, considerato che
 l'I.N.P.S. in persona del direttore generale  nella  sua  lettera  21
 febbraio  1990,  in  risposta  all'ordinanza pretorile del 29 gennaio
 1990,  ha  dichiarato  che  l'indennita'  di  malattia  compete   ove
 sussistano i tre requisiti ivi specificati (tra cui non figura quello
 della indifferibilita' delle cure fino al periodo di fruizione  delle
 ferie)  e  che, nel caso in esame, i suddetti tre requisiti risultano
 esistenti;
      2)   in   via  subordinata  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale, atteso che  l'art.  13,  terzo  comma  del  d.-l.  n.
 463/1983,  nella lettura proposta dalle sezioni unite con sentenza n.
 5364/1988, assicura  il  trattamento  ex  art.  2110  del  c.c.  solo
 nell'ipotesi  di  indifferibilita' delle cure termali fino al periodo
 delle  ferie,  in  riferimento  agli  artt.  32,  36   e   38   della
 Costituzione;
    Parte convenuta Cooperativa Piemonte S.c.r.l.:
      1)  dato atto che nella presente vicenda la datrice di lavoro si
 e' uniformata alle disposizioni dell'I.N.P.S.;  dato  atto  che  alla
 lettera  proveniente  dalla direzione generale dell'I.N.P.S. non puo'
 essere attribuita natura confessoria, non essendo  neppure  idonea  a
 risolvere   le   questioni   oggetto   di   causa,   scaturite  dalla
 interpretazione fornita alla normativa di legge dalle  sezioni  unite
 della  Corte  di cassazione; sospendersi il giudizio e rimettersi gli
 atti alla Corte costituzionale;
      2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso,
 accogliersi la domanda di manleva formulata in memoria nei  confronti
 dell'I.N.P.S;
    Parte convenuta I.N.P.S.:
      respingersi  il  ricorso,  considerato che la lettera della sede
 centrale  I.N.P.S.  21  febbraio  1990  esprime  una   posizione   al
 condizionale  e  che  all'ultimo  punto  richiama  le condizioni ed i
 limiti stabiliti dalla normativa di legge, tra i  quali  trova  posto
 l'indifferibilita' delle cure fino al congedo feriale, secondo quanto
 statuito dalla Corte di cassazione sezioni unite.
    2.  -  Cio'  posto,  il  pretore  osserva  quanto  segue all'esito
 dell'istruttoria e della discussione orale della causa.
    Secondo  l'interpretazione fornita al combinato disposto dell'art.
 13, terzo  comma,  del  d.-l.  n.  463/1983  (conv.  nella  legge  n.
 638/1983)  e dell'art. 2110 del c.c., dalle sezioni unite della Corte
 di cassazione, con sentenza 17 ottobre 1988, n. 5634, la  prestazione
 economica  di  malattia  a  favore  del  lavoratore  assente per cure
 idrotermali e' dovuta:
       a)  ove  tali  cure  siano  rispondenti  ad "effettive esigenze
 terapeutiche o riabilitative";
       b)  ove  siano  "indilazionabili"  sino  alle ferie annuali del
 prestatore.
    Nel caso di specie e' provata la sussistenza del requisito sub a).
    In  proposito  il sanitario I.N.P.S. dott. Giuseppe D'Aleo, che il
 16 febbraio 1988 visito' l'attore, avviandolo alle cure  termali,  ha
 dichiarato:   "Ho   riscontrato   a   carico   del   ricorrente   una
 spondilartrosi di entita' lieve-media (. . .).
    Trattasi  di alterazioni irreversibili degenerative a carico delle
 superfici articolari della colonna vertebrale. Tale  patologia  ha  i
 caratteri  della  permanenza  e della irreversibilita' (. . .). Ha un
 decorso cronico e lentamente evolutivo nel  tempo,  in  senso  sempre
 peggiorativo.  La  conseguenza della patologia che ho descritto sopra
 e' costituita da dolori e  da  limitazioni  funzionali  e  cioe'  del
 movimento.
    Dal  punto di vista curativo in senso stretto non e' possibile far
 nulla  in  quanto  le  lesioni  sono  irreversibili.  La  terapia  e'
 eminentemente  sintomatica,  nel  senso  che  mira  semplicemente  ad
 alleviare il disturbo.
    A  tal  fine  e' prevista una terapia farmacologica (. . .). Altre
 terapie sono le terapie fiscihe e cioe' fisiochinesiterapia (. .  .).
 Altra  terapia  e'  la  cura  termale,  costituita  da  fanghi  o  da
 balneazione (. . .).
    Le  cure  idrotermali,  per  un paziente affetto da spondilartrosi
 possono contribuire a stabilizzare lo stato  patologico  e  cioe'  ad
 impedire una ulteriore evoluzione negativa di tale patologia (. . .).
    Gli  effetti delle cure idrotermali in relazione alla patologia da
 cui il ricorrente risulta  affetto  possono  essere  localizzati  nel
 periodo  successivo  alle  cure  stesse; le quali dovrebbero comunque
 essere ripetute quanto meno una volta all'anno.
    Per  una  persona con la patologia che ho riscontrato a carico del
 ricorrente, le cure termali sono sicuramente necessarie (. . .).
    In  sede  medico-legale la cura idrotermale va ritenuta necessaria
 quando risulta riscontrato a carico  del  paziente  uno  degli  stati
 patologici  per  cui  si  e' dimostrata utile tale cura. Nel caso del
 ricorrente posso dire che la sua  patologia  rientra  tra  gli  stati
 patologici  in  relazione  ai quali la cura idrotermale e' necessaria
 nel senso precisato sopra".
    In pari tempo e' provata l'insussistenza del requisito sub b).
    In   proposito   il   sanitario   I.N.P.S.   ha   dichiarato:  "La
 spondilartrosi e' una patologia ad evoluzione lentissima e quindi non
 risulta  ipotizzabile  alcuna  situazione  di indifferibilita'" della
 terapia idrotermale.
    3.  -  La domanda proposta in causa appare pertanto inaccoglibile,
 tenuto conto dell'interpretazione fornita dal supremo  Collegio  alla
 normativa  in  oggetto e, in particolare, del requisito ivi enucleato
 dell'indilazionabilita' delle cure sino al periodo di congedo feriale
 del lavoratore.
    Tale  interpretazione  costituisce  del  resto  "diritto vivente",
 essendo ampiamente  seguita  dalla  giurisprudenza  di  merito,  come
 attestano (tra le numerosissime) le seguenti pronunce:
       a)  tribunale  Torino,  25 febbraio 1988 (in Giur. piem., 1989,
 120), ove si legge che "ai fini della  retribuibilita'  del  relativo
 periodo"  e' necessario che le cure idrotermali presentino ex art. 13
 del d.-l. n. 463/1983 "i prescritti caratteri di  urgenza,  effettiva
 esigenza, indifferibilita' fino al periodo feriale";
       b)  pretore  di  Torino,  12  dicembre  1988 (ivi, 126), ove si
 sottolinea la "necessita' che vi sia una reale esigenza da parte  del
 lavoratore  di  effettuare le cure in periodo extraferiale" e financo
 che la "motivata prescrizione del medico u.s.l. dia conto  del  fatto
 che  tali  cure debbono essere eseguite con conveniente tempestivita'
 nel periodo extraferiale";
       c)  pretore  La  Spezia,  24 aprile 1989 (in Informaz. previd.,
 1989, 1289), ove si legge che "la tutela predisposta  dall'art.  2110
 del  c.c.  opera quando sia riscontrata l'esistenza, nel soggetto, di
 uno  stato  patologico  che  rende   la   prestazione   temporalmente
 inesigibile  per  l'accertata necessita', non dilazionabile sino alle
 ferie  annuali  od  ai  congedi  ordinari,  di  sottoposizione   agli
 specifici    trattamenti    idrotermali,   a   fini   terapeutici   o
 riabilitativi";
       d)  pretore  di  Bologna, 27 giugno 1989 (in Dir. e prat. lav.,
 1989,  3077),  ove  si  sottolinea   l'"esigenza   -   giustificativa
 dell'assenza  per  cure  idrotermali - dell'esistenza nel soggetto di
 uno stato patologico tale da non rendere dilazionabile le cure stesse
 sino ai congedi ordinari";
       e)  pretore di Milano, 3 luglio 1989 (ivi, 1989, 2836), secondo
 cui,  ove  risulti  accertato  in  causa  che  "le  cure   non   sono
 indifferibili   (come   sarebbe  necessario)",  ne  consegue  che  al
 prestatore "non spetti la richiesta retribuzione".
    4.  -  Ne'  a  rendere  accoglibile  la  domanda e' sufficiente la
 lettera sopra riportata 21 febbraio  1990  della  direzione  generale
 dell'I.N.P.S.,  nella  quale  non  si  fa  cenno  alcuno al requisito
 dell'indifferibilita'  delle  cure  sino  al  congedo   feriale   del
 lavoratore.
    Trattasi  di  omissione  cui non puo' infatti essere attribuito un
 significato sicuro ed  univoco,  quale  quello  indicato  dall'attore
 nelle proprie conclusioni definitive, sopra riportate.
    A  cio'  aggiungasi  che  la difesa dell'Istituto previdenziale ha
 richiamato  espressamente,  in  sede  di   discussione   finale,   la
 problematica  dell'indifferibilita';  dimostrando  con  cio'  di  non
 averla abbandonata ne' di averla esclusa dalla  propria  impostazione
 difensiva.
    5.  -  Passando con cio' ad esaminare la questione di legittimita'
 costituzionale proposta in via subordinata dalla difesa  della  parte
 ricorrente  nonche'  dalla  cooperativa convenuta, il pretore osserva
 quanto segue.
    L'art. 13 terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, conv. nella legge n.
 638/1983, inteso nel senso  indicato  dalle  ss.uu.,  pare  porsi  in
 contrasto  con  gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione. Non
 assicura infatti, nel caso di specie, caratterizzato  dalla  presenza
 di  uno  stato  patologico  cronico, dalla accertata necessita' delle
 cure termali (e quindi dalla loro rispondenza ad  effettive  esigenze
 terapeutiche),  infine  dall'idoneita'  di  tali  cure ad evitare una
 progressione della malattia, la tutela prevista  dall'art.  2110  del
 c.p.c.
    Si  rende  pertanto  necessaria una nuova rimessione degli atti al
 giudice delle leggi.
    6.  - Al fine di illustrare la questione occorre prendere le mosse
 dalla sentenza n. 559/1987 della Corte costituzionale  che  individua
 con  chiarezza  e  precisione alcuni punti fermi, dai quali non ci si
 puo'  discostare,  senza  con  cio'  determinare  la  violazione  dei
 precetti costituzionali.
    Essi possono essere cosi' sintetizzati:
       a)   equiparazione  tra  stati  patologici  acuti  e  affezioni
 croniche e sussunzione  di  ambedue  le  patologie  nel  concetto  di
 "malattia" di cui all'art.2110 del c.c.;
       b)  affermazione che la tutela della salute, al cui presidio e'
 posto l'art. 32 della Costituzione, non  puo'  essere  limitata  alle
 affezioni acute;
       c)  riconferma  del  principio  che il lavoratore ha diritto al
 trattamento economico di malattia non solo  in  caso  di  incapacita'
 lavorativa   direttamente  ed  immediatamente  determinata  da  stati
 patologici acuti, ma anche in vari altri casi (come  nei  periodi  di
 sottoposizione  ed  accertamenti  clinici  connessi all'insorgenza di
 gravi malattie o in quelli di degenza  ospedaliera  per  accertamenti
 prodromici  ad  operazioni chirurgiche), nei quali non e' ravvisabile
 un attuale impedimento al lavoro a causa diretta di  malattia  e  pur
 tuttavia   la   prestazione  stessa  deve  ritenersi  temporaneamente
 inesigibile;
       d) enunciazione del criterio interpretativo dell'art. 13, terzo
 comma, che deve essere inteso "nel senso che le cure idrotermali  ivi
 disciplinate  sono  quelle  per  le  quali risulti accertata la reale
 esigenza - per il conseguimento  dei  divisati  scopi  terapeutici  o
 riabilitativi  - che esse siano effettuate in periodo extra-feriale".
    In  tal modo la Corte ha, da un lato, ridefinito l'evento protetto
 dall'art. 2110 del c.c., alla luce dei principi contenuti negli artt.
 3,  32, 36 e 38 della Costituzione; dall'altro, ha riconosciuto nella
 fattispecie  disciplinata  nell'art.  13  della  legge  n.   638/1983
 "un'ipotesi che rientra a pieno titolo nell'ambito della tutela della
 salute  garantita  dall'ordinamento",   tale,   da   comportare   "le
 conseguenze  generalmente collegate all'assenza per malattia: diritto
 al mantenimento  del  posto  di  lavoro  e  diritto  ad  un  adeguato
 trattamento  economico  durante  il  periodo  di  cura"  (cosi' G. De
 Simone, La Corte costituzionale  e  le  cure  termali  in  "Lavoro  e
 diritto", n. 1/1989, p. 165).
    E'  ovvio,  in  tale  prospettiva, che non ricorrendo l'ipotesi di
 legge "effettive esigenze terapeutiche  o  riabilitative"),  le  cure
 idrotermali  potrebbero  essere  effettuate  solo  durante  le  ferie
 annuali, come del resto si ricava da una lettura  a  contrario  della
 norma.  A  cio'  (e non ad altro) ha voluto alludere il giudice delle
 leggi, con il  riferimento,  nel  passo  di  cui  sopra,  al  periodo
 feriale.
    7.  -  Orbene,  nell'enunciare il principio di diritto di cui alla
 citata sentenza n. 5634/1988, le  sezioni  unite  si  sono  viceversa
 discostate ampiamente dall'insegnamento della Corte costituzionale di
 cui ora si e' dato conto.
    Hanno  infatti affermato (cfr. punto 5 della motivazione riportata
 in Foro it., 1988, I, col. 3265) che l'indennita' di malattia  spetta
 solo  ove  sussista  "l'accertata  necessita', non dilazionabile sino
 alle ferie annuali o  ai  congedi  ordinari,  di  sottoposizione  del
 dipendente  a  specifici trattamenti idrotermali...", i quali debbono
 quindi essere eseguiti  con  conveniente  tempestivita'  nel  periodo
 extraferiale".
    In  tal  modo  le  s.u.  hanno operato un autentico re'pe'chage di
 requisiti che parevano definitivamente superati, quali la "necessita'
 non  dilazionabile"  e  l'"indifferibilita'"  delle  cure, ricavabili
 dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ma non dai  successivi
 testi  di  legge  e  ripudiati  dalla Corte costituzionale al par. 10
 della sentenza n. 559/1987, laddove parla di  "requisiti  impropri  e
 troppo restrittivi".
    Non  solo,  ma  hanno  anche fornito una lettura del cit. art. 13,
 terzo comma, contrastante, oltre che con  la  pronuncia  del  giudice
 delle  leggi, con vari principi costituzionali, come emerge da quanto
 segue.
    8.  -  Un  primo profilo di incostituzionalita' riguarda la stessa
 proponibilita', in sede medico-legale e  con  riferimento  alle  cure
 idrotermali,  della  distinzione  tra  "cure differibili" e cure "non
 -differibili" o, che e' lo stesso, tra cure da attuare con "opportuna
 tempestivita'"  e  quelle  per  le  quali  non e' dato ravvisare tale
 requisito.
    Invero  le  cure termali sono per loro natura, sempre differibili,
 come attestato dal sanitario I.N.P.S. ascoltato in istruttoria.
    Questi  ha  dichiarato  infatti:  "Con  riferimento  alla  terapia
 idrotermale posso dire che si tratta di terapia in ordine alla  quale
 non  appare corretto parlare di indifferibilita', nel senso temporale
 del termine. Si deve invece parlare di necessita'. Non  sussiste  mai
 una  situazione  per  la  quale  la  cura  idrotermale  debba  essere
 effettuata in un certo periodo, ad es., in un certo mese, e non possa
 invece  essere  spostata al mese successivo (. . .). Le patologie che
 rendono necessaria  una  terapia  idrotermale  sono  tutte  patologie
 croniche  e  sono  tutte  patologie  in ordine alle quali non si puo'
 parlare di indifferibilita' delle cure".
    La  situazione  accertata  con riferimento al ricorrente, relativa
 cioe' alla patologia da cui e' affetto e al rapporto tra  malattia  e
 terapia  sotto  il  profilo temporale, rappresenta pertanto un che di
 tipico e costante in materia di cure idrotermali.
    Ma  se  cosi'  stanno le cose, e' indiscutibile l'irragionevolezza
 della disposizione in oggetto. Essa infatti si basa su un presupposto
 concretamente  irrealizzabile  e  diventa  di fatto inapplicabile dal
 giudice. In tal modo e' impedita, in violazione dell'art. 102,  primo
 comma,  della  Costituzione,  l'esplicazione  stessa  della  funzione
 giurisdizionale, in quanto il giudice e' chiamato  ad  applicare  una
 norma impossibile.
    Tale irragionevolezza determina altresi' la violazione dell'art. 3
 della Costituzione.
    L'art.  13,  terzo  comma,  cit.  e'  stato predisposto al fine di
 fornire una piu' penetrante tutela  al  diritto  costituzionale  alla
 salute.  In realta' e tenendo conto della lettura fornita dalla s.u.,
 la norma sortisce un effetto contrario a quello avuto di mira.
    Chi  ha  usufruito  di  un  ciclo  di  cure  termali potra' bensi'
 dimostrare  che  esse  sono  da  connettere  ad  effettive   esigenze
 terapeutiche  o  riabilitative,  ed  e'  questa  in  effetti la prova
 fornita dall'attore in questa causa. Non potra' invece comprovare che
 non  erano  differibili  fino  al  periodo di fruizione delle ferie e
 cioe' che dovevano essere effettuate con  conveniente  tempestivita',
 rispetto al periodo di congedo feriale.
    La  qual  cosa  e'  del  resto attestata dall'esito dei giudizi di
 merito intesi ad ottenere dal datore o dall'I.N.P.S. l'indennita'  di
 malattia  correlata  al  periodo  di  sottoposizione al ciclo di cure
 idrotermali, in cui il  giudice  ha  fatto  tesoro  dell'insegnamento
 delle   ss.uu.  Essi  terminano  infatti,  immancabilmente,  con  una
 pronuncia di rigetto, la quale fa  seguito,  nell'iter  logico  della
 motivazione, al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine
 ai requisiti di cui sopra  (cfr.  in  proposito,  le  sentenze  sopra
 citate).
    9.  -  Appaiono  inoltre  violati  gli  artt.  3,  32  e  38 della
 Costituzione.
    Soggetti  in  situazioni  omogenee  (malati cronici o recidivanti)
 vengono infatti trattati in modo  disuguale,  sia  tra  loro  che  in
 relazione   ai   malati  acuti;  talche'  risulta  contemporaneamente
 vulnerato il diritto costituzionalmente tutelato  da  chi  soffre  di
 tali  affezioni  a curarle convenientemente e del lavoratore ad avere
 adeguata copertura retributiva.
    Invero,  la  malattia cronica o recidivante puo' comportare per il
 malato l'esigenza di  curarsi  (anche)  tramite  cure  termali,  allo
 stesso  modo  che  la malattia acuta puo' comportare la necessita' di
 terapia farmacologica.
    Conseguentemente  il  costringere  a  rinviare  le cure termali ad
 un'epoca futura, facendole forzosamente coincidere con le  ferie,  di
 fatto  significa,  ad  avviso  del  pretore,  impedire  al  malato di
 curarsi; in modo del resto non dissimile dall'impedire, in ipotesi, a
 chi ne abbisogni, di assumere dei farmaci.
    In  altre  parole,  se  malattia  cronica  e' malattia a tutti gli
 effetti e se e' accertato  -  e  debitamente  documentato  -  che  il
 trattamento  termale  e'  (come  nella specie) necessario ed utile in
 relazione alla patologia da cui l'attore e' affetto, non si  vede  la
 ragione  per  differenziarlo  dalle  terapie  proprie  delle malattie
 acute; essendo  irrilevante  che  non  abbia  efficacia  esclusiva  o
 definitiva, ma solo coadiuvante e complementare.
    Ne'  appare  plausibile  il differenziare malati cronici tra loro,
 sotto il profilo della differibilita' o meno delle  cure,  senza  con
 cio' ledere anche il diritto alla salute di costoro.
    Tale  differenziazione, ammesso che sia proponibile in sede medico
 - legale (e si e' visto che  non  lo  e'),  si  porrebbe  infatti  in
 contrasto  con i precetti costituzionali, non apparendo aderente alle
 linee  gia'  indicate  da  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
 559/1987.
    Invero,  una  volta accertata la reale esigenza dell'effettuazione
 delle cure, in termini  di  congruita'  terapeutica  del  trattamento
 termale rispetto alla malattia e di presumibile beneficio alla salute
 del malato, sia pure non immediato, ma distribuito nel tempo  secondo
 la   caratteristica   tipica   di   tale   trattamento,   ogni  altra
 differenziazione appare ultronea poiche'  discrimina  situazioni  tra
 loro   uguali,   vulnerando   altresi'   il   diritto   alla   salute
 costituzionalmente tutelato.
    10.  -  La norma in oggetto, come interpretata dalla ss.uu. non si
 sottrae inoltre, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
 alle  censure  gia'  mosse  nelle ordinanze di remissione che diedero
 luogo alla pronuncia n. 559/1987 della Corte costituzionale,  poiche'
 configura  una  lesione del diritto ad una retribuzione sufficiente e
 dignitosa o, alternativamente, alle ferie. Pone infatti il lavoratore
 nella  condizione  di rinunciare, per curarsi o all'una o alle altre,
 facendone cosi' venir meno, con le  ferie,  la  funzione  di  ristoro
 psico-fisico delle energie consumate dal lavoro.
    11.  -  A  cio'  aggiungasi  che  dopo  la  sentenza n. 616 del 30
 dicembre  1987   della   Corte   costituzionale,   che   ha   sancito
 l'illegittimita'  dell'art.  2109  del  c.c.,  nella parte in cui non
 prevede che la malattia  insorta  durante  il  periodo  di  ferie  ne
 sospenda  il decorso, dovrebbe reputarsi inammissibile ogni possibile
 profilo di differibilita' delle terapie idrotermali.
    Se  queste  rispondono  infatti  ad  effettive  esigenze di cura e
 riabilitazione, allora e' indubbio che in forza del disposto di legge
 di  cui  sopra  non  potrebbero  ritenersi  coincidenti  con le ferie
 annuali, comportando anzi de jure il loro differimento temporale.
    In  difetto di cio' risulterebbe infatti violato l'art. 36, ultimo
 comma, della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del  d.-l.  n.
 463/1983  (conv.  in  legge  n. 683/1983), in relazione agli artt. 3,
 primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo  comma,  38,  secondo
 comma  e  102,  primo  comma,  della Costituzione, nella parte in cui
 (tenuto conto, quale  "diritto  vivente",  dell'insegnamento  offerto
 dalle  s.u., con la sentenza n. 5634/1988) assicura il trattamento di
 cui all'art. 2110 del c.c., in ipotesi (come provato  nella  presente
 causa)   di   cure  idrotermali  rispondenti  ad  effettive  esigenze
 terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i  quali  dette  cure
 siano  indifferibili  o  indilazionabili  sino al periodo del congedo
 feriale;  ancorando  inoltre  detto  trattamento  ad   un   requisito
 (differibilita'/indifferibilita'  delle cure) privo di consistenza in
 sede scientifica (medico-legale).
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Torino, addi' 23 marzo 1990
                         Il pretore: CIOCCHETTI

 90C0741