N. 380 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1990
N. 380 Ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dalla corte di appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Kraner Giuseppe ed altri e comune di Tarvisio Espropriazione per utilita' pubblica - Indennita' di espropriazione - Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in giudizio per conseguire l'indennita' di espropriazione anche in mancanza della stima della apposita commissione provinciale ovvero dell'u.t.e. allorche' non si sia provveduto alla stima stessa entro un ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto di difesa in giudizio. (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). (Cost., art. 24).(GU n.25 del 20-6-1990 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per pagamento di indennita' di esproprio iscritto al n. 363/1989 r.g. e promossa da Kraner Giuseppe e Stefania - con gli avvocati L. Pistacchio e M. Marinelli - contro il comune di Tarvisio - con gli avvocati M. Diego e C. Mussato -; Premesso che, nel 1981, il comune di Tarvisio - previa occupazione d'urgenza del 25 giugno 1980 - ha iniziato, al fine di attuare un piano di edilizia residenziale, la procedura di espropriazione di 4.209 mq del fondo distinto in c.c. di Fusine, alla p.t. 397, f. 10 pc. 256/1 (di complessivi mq 8.827), di proprieta' di Kraner Stefania, nonche' di mq 4.304 del fondo distinto in c.c. di Fusine alla p.t. 55, f. 10 pc. 257 (di complessivi mq 7.276), di proprieta', per 1/2 ciascuno, della predetta Kraner Stefania e di Kraner Giuseppe; che la procedura seguita in applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e' stata portata a compimento sino al decreto definitivo di esproprio (13 ottobre 1982 del direttore regionale dei lavori pubblici) e all'intavolazione a favore dell'ente espropriante (decreto tavolare 18 agosto 1983); che, nel corso della predetta procedura, il nominato direttore regionale dei lavori pubblici ha determinato (decreto 11 settembre 1981) l'indennita' provvisoria rispettivamente in L. 2.441.220 ed in L. 2.438.320; indennita' che e' stata rifiutata dai proprietari, i quali, con atto di citazione, notificato il 21 marzo 1985, hanno convenuto, dinanzi al tribunale di Tolmezzo, il comune di Tarvisio per sentirlo condannare a corrispondere loro, per l'esproprio dei fondi suddetti gli importi rispettivamente di L. 420.900.000 (proprieta' Kraner Stefania) e di L. 430.400.000 (proprieta' di entrambi gli attori); che - con sentenza del 21 dicembre 1988, n. 242 - il Tribunale di Tolmezzo ha respinto la domanda "perche' improponibile", in quanto la stima dell'indennita' di espropriazione, richiesta nel gennaio 1982, non era stata ancora effettuata e mancava, dunque, il presupposto per l'azione di oposizione alla stima, comunque proponibile in unico grado dinanzi alla corte d'appello; che, avverso tale sentenza, Kraner Giuseppe e Kraner Stefania hanno proposto appello dinanzi a questa Corte con atto di citazione notificato il 5 giugno 1989, lamentando che l'iterpretazione della legge seguita dai primi giudici comporta una gravissima lesione dei diritti dei privati e presenta, dato il tempo trascorso (nove anni dalla perdita di disponibilita' dei fondi), profili di incostituzionalita'; che il comune di Tarvisio - nel chiedere il rigetto dell'appello - si e' richiamato alle argomentazioni della sentenza impugnata, dando atto che la stima in argomento non era ancora pervenuta "in quanto la circolare della presidenza della giunta regionale sospende la determinazione delle indennita' fino all'entrata in vigore della specifica normativa" (comp. concl. 22 marzo 1990). Ritenuto che - cosi' come rilevato dalla corte di cassazione sezione prima, nella sua ordinanza 24 giugno 1989 n. 415 (in causa Mezzetti c. comune di Castel S. Pietro Terme) - la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche non stabilisce, per la determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennita' definitiva, "altri termini, se non quello di trenta giorni dalla richiesta alla commissione o all'U.T.E., e che anche tale termine non e' posto in collegamento con il decreto di espropriazione e si presenta, in ogni caso, come ordinatorio, non derivando dalla sua inosservanza alcun effetto sul procedimento"; che, peraltro, nel sistema della citata legge, il presupposto per l'esperimento dell'azione giudiziaria per il conseguimento dell'indennita' di espropriazione e' costituito dalla stima (art. 15, 16 e 19), per cui ove questa ritardi oltre ogni limite di tempo ragionevole, l'espropriato non ha alcun mezzo per far valere il suo diritto soggettivo all'indennita' e si pone cosi' come non manifestamente infondato il dubbio sulla costituzionalita' dell'art. 19 della predetta legge, che condiziona all'erezione della stima la tutela giurisdizionale dell'espropriato e che quindi puo' rivelarsi (ove la stima non venga eretta in un periodo di tempo ragionevole) in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che assicura a tutti la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Ritenuto ancora che dalla soluzione della questione di costituzionalita' in discorso potrebbe dipendere, in questo specifico caso, anche la soluzione della questione della competenza tra corte d'appello e tribunale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevede che l'espropriato possa agire in giudizio per conseguire l'indennita' di espropriazione anche in mancanza della stima dell'apposita commissione provinciale ovvero dell'ufficio tecnico erariale, allorche' non si sia provveduto alla stima medesima entro un ragionevole periodo di tempo; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente delle due Camera del Parlamento. Trieste, addi' 6 aprile 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0743