N. 380 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1990

                                 N. 380
  Ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dalla corte di appello di Trieste
    nel procedimento civile vertente tra Kraner Giuseppe ed altri e
                           comune di Tarvisio
 Espropriazione per utilita' pubblica - Indennita' di espropriazione -
 Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in  giudizio
 per conseguire l'indennita' di espropriazione anche in mancanza della
 stima  della  apposita  commissione  provinciale  ovvero  dell'u.t.e.
 allorche'   non   si  sia  provveduto  alla  stima  stessa  entro  un
 ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto  di  difesa  in
 giudizio.
 (Legge  22  ottobre  1971,  n.  865, art. 19, primo comma, modificato
 dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
 (Cost., art. 24).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa per pagamento di
 indennita' di esproprio iscritto al n. 363/1989 r.g.  e  promossa  da
 Kraner  Giuseppe  e  Stefania  -  con gli avvocati L. Pistacchio e M.
 Marinelli - contro il comune di Tarvisio - con gli avvocati M.  Diego
 e C. Mussato -;
    Premesso che, nel 1981, il comune di Tarvisio - previa occupazione
 d'urgenza del 25 giugno 1980 - ha iniziato, al  fine  di  attuare  un
 piano  di  edilizia  residenziale,  la procedura di espropriazione di
 4.209 mq del fondo distinto in c.c. di Fusine, alla p.t. 397,  f.  10
 pc.  256/1  (di  complessivi  mq  8.827),  di  proprieta'  di  Kraner
 Stefania, nonche' di mq 4.304 del fondo distinto in  c.c.  di  Fusine
 alla p.t. 55, f. 10 pc. 257 (di complessivi mq 7.276), di proprieta',
 per  1/2  ciascuno,  della  predetta  Kraner  Stefania  e  di  Kraner
 Giuseppe;
      che  la procedura seguita in applicazione della legge 22 ottobre
 1971, n. 865 e successive modifiche e'  stata  portata  a  compimento
 sino  al  decreto  definitivo  di  esproprio  (13  ottobre  1982  del
 direttore regionale dei lavori pubblici) e all'intavolazione a favore
 dell'ente espropriante (decreto tavolare 18 agosto 1983);
      che,  nel  corso della predetta procedura, il nominato direttore
 regionale dei lavori pubblici ha determinato  (decreto  11  settembre
 1981)  l'indennita' provvisoria rispettivamente in L. 2.441.220 ed in
 L. 2.438.320; indennita' che e' stata rifiutata  dai  proprietari,  i
 quali,  con  atto  di  citazione,  notificato il 21 marzo 1985, hanno
 convenuto, dinanzi al tribunale di Tolmezzo, il  comune  di  Tarvisio
 per  sentirlo  condannare  a  corrispondere loro, per l'esproprio dei
 fondi  suddetti  gli  importi  rispettivamente  di   L.   420.900.000
 (proprieta'  Kraner  Stefania)  e  di  L.  430.400.000 (proprieta' di
 entrambi gli attori);
      che  -  con sentenza del 21 dicembre 1988, n. 242 - il Tribunale
 di Tolmezzo ha respinto la domanda "perche' improponibile", in quanto
 la  stima  dell'indennita'  di  espropriazione, richiesta nel gennaio
 1982,  non  era  stata  ancora  effettuata  e  mancava,  dunque,   il
 presupposto   per   l'azione   di  oposizione  alla  stima,  comunque
 proponibile in unico grado dinanzi alla corte d'appello;
      che,  avverso  tale  sentenza, Kraner Giuseppe e Kraner Stefania
 hanno proposto appello dinanzi a questa Corte con atto  di  citazione
 notificato  il  5  giugno 1989, lamentando che l'iterpretazione della
 legge seguita dai primi giudici comporta una gravissima  lesione  dei
 diritti  dei  privati  e presenta, dato il tempo trascorso (nove anni
 dalla   perdita   di   disponibilita'   dei   fondi),   profili    di
 incostituzionalita';
      che il comune di Tarvisio - nel chiedere il rigetto dell'appello
 - si e' richiamato  alle  argomentazioni  della  sentenza  impugnata,
 dando  atto  che  la  stima in argomento non era ancora pervenuta "in
 quanto la circolare della presidenza della giunta regionale  sospende
 la  determinazione  delle indennita' fino all'entrata in vigore della
 specifica normativa" (comp. concl. 22 marzo 1990).
    Ritenuto  che  -  cosi'  come  rilevato  dalla corte di cassazione
 sezione prima, nella sua ordinanza 24 giugno 1989 n.  415  (in  causa
 Mezzetti  c.  comune di Castel S. Pietro Terme) - la legge 22 ottobre
 1971,  n.  865  e  successive  modifiche  non  stabilisce,   per   la
 determinazione,   comunicazione   e   pubblicazione   dell'indennita'
 definitiva, "altri termini, se non  quello  di  trenta  giorni  dalla
 richiesta alla commissione o all'U.T.E., e che anche tale termine non
 e' posto in collegamento  con  il  decreto  di  espropriazione  e  si
 presenta,  in  ogni  caso,  come ordinatorio, non derivando dalla sua
 inosservanza alcun effetto sul procedimento";
      che,  peraltro,  nel  sistema della citata legge, il presupposto
 per  l'esperimento  dell'azione  giudiziaria  per  il   conseguimento
 dell'indennita' di espropriazione e' costituito dalla stima (art. 15,
 16 e 19), per cui ove questa  ritardi  oltre  ogni  limite  di  tempo
 ragionevole,  l'espropriato  non ha alcun mezzo per far valere il suo
 diritto  soggettivo  all'indennita'  e  si  pone   cosi'   come   non
 manifestamente  infondato il dubbio sulla costituzionalita' dell'art.
 19 della predetta legge, che condiziona all'erezione della  stima  la
 tutela  giurisdizionale  dell'espropriato e che quindi puo' rivelarsi
 (ove la stima non venga eretta in un periodo di tempo ragionevole) in
 contrasto  con  l'art. 24 della Costituzione, che assicura a tutti la
 tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
    Ritenuto   ancora   che   dalla   soluzione   della  questione  di
 costituzionalita' in discorso potrebbe dipendere, in questo specifico
 caso,  anche  la soluzione della questione della competenza tra corte
 d'appello e tribunale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in
 relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 19,
 primo  comma,  della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, come modificato
 dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte  in  cui
 non  prevede che l'espropriato possa agire in giudizio per conseguire
 l'indennita'  di  espropriazione  anche  in  mancanza   della   stima
 dell'apposita  commissione  provinciale  ovvero  dell'ufficio tecnico
 erariale, allorche' non si sia provveduto alla stima  medesima  entro
 un ragionevole periodo di tempo;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 sia comunicato al Presidente delle due Camera del Parlamento.
      Trieste, addi' 6 aprile 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0743