N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 1990
N. 381 Ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal tribunale di Pavia nel procedimento civile vertente tra Tavazzani Giuliana e Comune di Pavia Espropriazione per utilita' pubblica - Indennita' di espropriazione - Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in giudizio per conseguire l'indennita' di espropriazione anche in mancanza della stima della apposita commissione provinciale ovvero dell'u.t.c. allorche' non si sia provveduto alla stima stessa entro un ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto di difesa in giudizio. (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14). (Cost., art. 24).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124 ruolo generale dell'anno 1986, promossa, con citazione notificata il 31 gennaio 1986, da Tavazzani Giuliana, con il proc. dom. avv. Antonio Vitali di Pavia, contro comune di Pavia, in persona del sindaco pro-tempore, con il proc. dom. avv. Giuseppe Roccioletti di Pavia, e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 aprile 1990. Oggetto: indennita' di occupazione temporanea ed urgente di immobile preordinata all'espropriazione per pubblica utilita'; Rilevato che con decreto 28 novembre 1979 il sindaco di Pavia ha disposto l'occupazione d'urgenza, a favore del comune di Pavia, per la formazione di insediamenti residenziali, del fabbricato di proprieta' di Tavazzani Giuliana, censito al n.c.e.u. di Pavia alla partita 4161, sez. B., mappali 33/2 e 33/1, foglio 15; Rilevato che l'amministrazione ha preso possesso dell'immobile in data 23 gennaio 1980, ha irreversibilmente trasformato il bene occupato e non e' stata emessa pronuncia di esproprio, ne' prima, ne' successivamente alla scadenza del termine quienquennale di occupazione temporanea ex art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prorogato di un anno dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; Rilevato che la Tavazzani ha chiesto che le venisse corrisposta, per il periodo di occupazione temporanea dal 23 gennaio 1980 al 22 gennaio 1986, l'indennita' riconosciuta dall'art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, della legge 28 gennaio 1977, n. 10; Rilevato che la commissione di cui all'art. 16 legge citata non ha provveduto alla determinazione dell'indennita' di occupazione e che in difetto di essa non e' consentito all'attrice di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennita', essendo ammessa l'opposizione davanti alla corte d'appello solo dopo che vi sia stata la valutazione della menzionata commissione; Ritenuto che dalla scadenza del termine di occupazione legittima e' decorso il tempo ragionevolmente occorrente per la stima di detta indennita' e non appare giustificata la paralisi della tutelabilita' in sede giurisdizionale della posizione soggettiva dell'attrice; Ritenuto che quanto sopra induce a sollevare d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge n. 865/1971, nella parte in cui, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennita' di occupazione, finche' manchi la determinazione dell'indennita' medesima da parte della commissione, e cio' in contrasto con l'art. 24 del primo comma, della Costituzione, che afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; rilevato che la Corte costituzionale, esaminando l'analoga fattispecie disciplinata dell'art. 19 della legge n. 865/1971, con sentenza n. 67 del 20-22 febbraio 1990 ha dichiarato l'incostituzionalita' della citata norma nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennita' di espropriazione, finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione, sollevata di ufficio, di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita' di occupazione, finche' manchi la valutazione della commissione prevista dall'art. 16 della legge; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare l'ordinanza in parola ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Pavia, in camera di consiglio, il 5 aprile 1990. Il presidente estensore: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 90C0744