N. 386 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1990
N. 386 Ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal pretore di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner Lothar Sicurezza pubblica - Stranieri - Mancato adempimento dell'obbligo di rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno alla competente autorita' di P.S. - Sussistenza del reato - Accertata incompatibilita' (da parte della Corte di giustizia della CEE su incidente gia' sollevato dallo stesso giudice a quo) con le norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone - Conseguente contrasto con il principio costituzionale che impone al legislatore statale l'obbligo di disciplinare la condizione giuridica dello straniero uniformandosi alle norme dei trattati internazionali. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 142). (Cost., art. 10).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 617/8/7 del r.g. contro, Messner Lothar, nato a Wittershausen (Germania) il 28 dicembre 1957, residente in Oberdorf (Germania) Uferstrasse n. 8; imputato del reato di cui agli artt. 17 e 142 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) perche' essendo entrato in Italia il 27 aprile 1987, non rendeva nei tre giorni successivi, la prevista dichiarazione di soggiorno. Accertato in Volterra il 27 maggio 1987; O S S E R V A Con rapporto del 4 giugno 1987 il commissariato Polstato di Volterra denunciava al locale pretore il cittadino tedesco occidentale Messner Lothar per non essersi presentato, entro tre giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato italiano, all'autorita' di P.S. del luogo ove si trovava per dare contezza di se' e rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno. L'autorita' esponente precisava che il Messner si trovava in Italia sin dal 27 aprile 1987 per espletare la sua attivita' di consulente a favore della filiale di Colle Val d'Elsa (Siena) della ditta "Ing. Knauf" con sede in Germania, dalla quale esso stesso dipendeva. Il Messner era, pertanto, imputato del reato ascritto in rubrica, di cui al combinato disposto dagli artt. 17 e 142 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e condannato alla pena di L. 10.000 di ammenda con decreto penale reso dal pretore di Volterra in data 29 marzo 1988. Il citato decreto non era, peraltro, notificato all'imputato, avendo il medesimo fatto ritorno "medio tempore" in Germania. Successivamente il pretore di Volterra, con ordinanza 14 settembre 1988 disponeva la sospensione del procedimento e la tramissione degli atti alla Corte di giustizia della C.E.E., affinche' la Corte si pronunciasse in via pregiudiziale sulla compatibilita' della norma penale, di cui all'art. 142 del t.u.l.p.s., in relazione agli artt. 3, lettera c), e 56, primo comma, del Trattato di Roma. Il giudice comunitario con sentenza 12 dicembre 1989 dichiarava che "il comportamento di uno stato membro, il quale imponga a cittadini di altri stati membri che esercitano il diritto alla libera circolazione l'obbligo, munito di sanzione penale in caso di inosservanza, di effettuare una dichiarazione di soggiorno entro tre giorni a decorrere dall'ingresso nel territorio, non e' compatibile con la norma del diritto comunitario relativa alla libera circolazione delle persone". A seguito poi della soppressione del presidio di cancelleria della Sezione distaccata di Volterra gli atti pervenivano, successivamente al 24 ottobre 1989, a questa sezione distaccata, quale sede accorpante. Tutto cio' premesso, giova sottolineare che, essendo stato emesso decreto penale di condanna, il procedimento, ai sensi dell'art. 241 delle disp. att. del c.p.p., deve proseguire con l'osservanza delle norme procedurali del codice di rito del 1930. Cio' posto, pare a questo giudice che, alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia delle norme internazionali convenzionali, venga a delinearsi un insanabile contrasto tra l'art. 142 del t.u.l.p.s. ed il Trattato di Roma. Ne deriva il dubbio, non manifestamente infondato, d'illegittimita' costituzionale dell'art. 142 in relazione al secondo comma dell'art. 10 della Costituzione. Il trattato di Roma istitutivo della C.E.E. e' stato infatti reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. A questo punto lo scrivente osserva che il secondo comma dell'art. 10 della Costituzione, relativo alla condizione giuridica dello straniero, pone una riserva di legge c.d. rinforzata. La norma costituzione infatti nello stabilire che "La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita'..... . dei trattati internazionali" crea un duplice obbligo, consistente nel provvedere con legge e nel dare alla legge un certo contenuto. La ratio di tale riserva e' evidente. Il legislatore costituzionale ha inteso da un lato sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione una materia, nella quale in passato la pubblica autorita' si era ispirata ad ideologie nazionaliste e xenofobe, e dall'altro adeguare le leggi in materia di stranieri ai parametri vigenti nella comunita' internazionale. Dalla riserva di legge discende quindi che eventuali norme poste con legge ordinaria contrarie a regole internazionali convenzionali vincolanti l'Italia sono illegittime e possono essere caducate dalla Corte costituzionale. In proposito e' necessario precisare che le norme di adattamento al trattato di Roma, reso esecutivo con la citata legge 14 ottobre 1957, n. 1203, hanno rango di legge ordinaria, ma appaiono assistite da una garanzia costituzionale, nel senso che una legge ordinaria contraria ad esse urterebbe contro il divieto, di cui al secondo comma dell'art. 10 della Costituzione. Orbene, nel caso di specie l'art. 142 del t.u.l.p.s. si appalesa in evidente contrasto con gli artt. 3, lett. c), e 56 primo comma, del Trattato di Roma, cosi' come interpretati dalla Corte di giustizia della C.E.E. con la citata sentenza 12 dicembre 1989. Giova sottolineare che il giudice comunitario ha esclusiva competenza a conoscere di tutte le questioni relative all'interpretazione del Trattato (art. 117, lett. A) Trattato medesimo). Tale contrasto si rivela, a parere di questo giudice, assolutamente insanabile posto che il testo dell'art. 142 del t.u.l.p.s. non consente interpretazione diversa da quella letterale. Emerge quindi il dubbio, non manifestamente infondato, d'illegittimita' costituzionale dell'art. 142 del t.u.l.p.s. in relazione al secondo comma dell'art. 10 della Costituzione. La questione e' indubbiamente rilevante dovendosi, nel caso di specie, applicare esclusivamente la norma (art. 142) della cui legittimita' si dubita.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del t.u.l.p.s. in relazione all'art. 10, secondo comma della Costituzione; Sospende il procedimento penale n. 617/1987 contro Messner Lothar; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pontedera, addi' 26 gennaio 1990 Il pretore: MINIATI 90C0749