N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1990

                                 N. 387
  Ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal G.I.P. presso il tribunale di
      Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi
 Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche (I.R.PE.F.) - Reato di
 alterazione  della  dichiarazione  in  misura  rilevante  -  Facolta'
 concessa   a   talune   categorie   di   contribuenti  di  presentare
 dichiarazione integrativa - Effetti - Estinzione del  reato  Asserita
 equiparabilita'   di   tale   meccanismo  alla  amnistia  Conseguente
 violazione  del  principio  costituzionale  in  base  al   quale   il
 provvedimento  di  clemenza e' concesso dal Capo dello Stato su legge
 di delegazione delle Camere - Riferimenti critici  alla  sentenza  n.
 369/1988).
 (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito nella legge 27 aprile
 1989, n. 154).
 (Cost., art. 79).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Rilevato  che  all'udienza  preliminare  del  2  aprile  1990, nel
 procedimento n. 61/1990 r.g. - G.I.P. nel quale e' imputato  Taglioni
 Luigi,  nato  a  Verbania,  il 15 aprile 1946, per il delitto p. e p.
 dagli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 4, perimo comma n. 7,
 della  legge  7  agosto  1982,  n.  516, perche', essendo titolare di
 redditi  di  lavoro  autonomo,  redigeva  le  dichiarazioni   annuali
 relative  ai  redditi  degli  anni  1984,  85,  86,  87, dissimulando
 componenti positivi del reddito, nelle misure sotto specificate, tali
 da  alterare  in  misura  rilevante  il risultato delle dichiarazioni
 stesse: anno 1984: lire 34.498.000; anno 1985: lire 51.229.000;  anno
 1986: lire 59.626.000; anno 1987: lire 74.307.000.
    In verbania, dichiarazione mod. 740 relative agli anni 1984, 1985,
 1986, 1987.
    P.m. e difensore dell'imputato hanno chiesto che fosse pronunciata
 sentenza di non doversi procedere in quanto l'imputato ha  presentato
 dichiarazione  integrativa  ai  sensi  della legge 27 aprile 1989, n.
 154, ed  adempiuto  alla  condizione  della  disciplina  della  legge
 citata;  ritenuto  che  secondo  l'interpretazione proposta e' venuta
 cosi' meno la rilevanza penale dei fatti ascritti; ritenuto  che  non
 appare  manifestamente  infondata  la  questione di costituzionalita'
 dell'art. 14 della  legge  citata  in  relazione  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto  che  la  rilevanza della questione e' di tutta evidenza,
 atteso che l'applicazione o meno dell'art. 14 nella parte in  cui  fa
 venire  meno  alla responsabilita' penale per coloro che usufruiscono
 della disciplina della legge 27 aprile 1989, n. 154, e' essenziale ai
 fini della decisione all'esito dell'udienza preliminare.
                          OSSERVA QUANTO SEGUE
    Ritiene  questo  giudice  di  sollevare d'ufficio la questioine di
 costituzionalita'  dell'art.  14  del  d-l.  2  marzo  1989,  n.  69,
 convertito  nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in relazione all'art.
 79 della Costituzione;
    Ed  invero  la  proroga  dei termini prevista dal citato art. 14 -
 secondo l'orientamento che si  sta  affermando  in  giurisprudenza  e
 dottrina  -  modificherebbe  la  norma  incriminatrice  prevedente la
 consumazione del reato alla scadenza dell'originario  termine  finale
 per la presentazione della dichiarazione dei redditi a quello fissato
 dall'art. 14; con la conseguenza che  coloro  che  abbiano  usufruito
 della  disciplina  del  c.d.  "condono"  non  sarebbero  perseguibili
 penalmente in quanto il reato originariamente consumato  non  sarebbe
 piu'  tale,  con  conseguente non punibilita' perche' il fatto non e'
 piu'  previsto  dalla  legge  come  reato   (mentre   secondo   altre
 interpretazioni  vi  sarebbe  una  sorta  di estinzione del reato per
 oblazione).
    Questo Giudice ha ben presente l'orientamento espresso dalla Corte
 costituzionale nella sentenza 23-31 marzo 1988 con la quale  similare
 eccezione   di  incostituzionalita'  in  relazione  al  Cd.  "condono
 edilizio" fu respinto richiamandosi alla  necessita'  di  abbandonare
 concessioni  formalistiche  e di permettere in particolari materie al
 legislatore,  con  il  limite  della   razionalita',   di   concepire
 meccanismi   che  indirizzino  il  reo  al  raggiungimento  dei  fini
 desiderati dal legislatore.
    Nondimeno,  ritiene  opportuno sottoporre al vaglio della Corte la
 questione sottolineando  che  essa  non  si  appalesa  manifestamente
 infondata  in  quanto: lo spostamento del termine per la consumazione
 del reato ove non sia generalizzato  e  senza  condizioni  per  tutti
 coloro che avevano consumato il reato (come nel caso di specie in cui
 e' applicabile solo per determinate categorie di contribuenti e  solo
 per coloro che non hanno subito un accertamento definitivo) e ove sia
 condizionato (come nel caso  di  specie)  a  particolari  adempimenti
 altro non e' che un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della
 procedura di cui all'art. 79 della Costituzione; ed  invero,  pare  a
 questo  Giudice  che  sia  stata  la  Corte  nel precedente citato ad
 ancorarsi  ad  un  dato  formale:  il  reale  problema  e'   valutare
 l'incidenza  dell'art. 79 cit. sui poteri del legislatore: e' infatti
 ovvio che ove il legislatore emanasse al di fuori della procedura  di
 cui   all'art.   79   una   legge  di  amnistia,  la  stessa  sarebbe
 incostituzionale; nondimeno dovrebbe  essere  altrettanto  ovvio  che
 cio'   che   conta  non  e'  la  qualificazione  giuridica  data  dal
 legislatore   ovvero   dalla   giurisprudenza   nelle    sue    opere
 interpretative,   bensi   l'analisi   degli  effetti  dei  meccanismi
 instaurati dal legislatore: in caso contrario si  svuoterebbe  l'art.
 79  cit.  del  suo  significato reale; nel caso di specie gli effetti
 favorevoli di una dichiarazione di non sussistenza del fatto,  ovvero
 di  non punibilita' per non essere il fatto piu' previsto dalla legge
 come reato, ovvero di estinzione per oblazione (tali sono le  ipotesi
 enucleate  dalla  giurisprudenza  per qualificare il meccanismo) sono
 tutti piu' favorevoli rispetto ad un'amnistia  propria.  Ne  consegue
 che  il  meccanismo instaurato viola il fatto di produzione giuridica
 formale previsto dall'art. 79 della Costituzione: fatto di produzione
 giuridica  formale  che ha un peculiare significato nell'ambito della
 limitazione dei vari  poteri  ed  anche  un  significato  di  precisa
 valenza  di  responsabilita'  politica-giuridica: ed invero, sotto il
 primo profilo si presenta allo stato attuale come un atto di clemenza
 dello  Stato e non del Parlamento, il quale ha il potere di eliminare
 una norma incriminatrice, cosi' conformandosi al suo potere normativo
 generale  ed  astratto, ma non di attuare meccanismi che eliminino in
 via non generale un reato gia' consumato; sotto  il  secondo  profilo
 non    si   deve   trascurare   il   significato   politico-giuridico
 dell'amnistia  la  quale  deve  essere  in  ogni   caso   manifestata
 esplicitamente  per  consentire  un  corretto rapporto di verifica da
 parte dei cittadini.
    In  conclusione,  i  meccanismi  legislativi (diversi dalla totale
 eliminazione del reato dal mondo giuridico) che comportano per un reo
 un  provvedimento favorevole alla stessa stregua dell'amnistia (ancor
 di piu' come gia' evidenziato) non possono essere ritenuti  legittimi
 e devono confrontarsi con il provvedimento formale di cui all'art. 79
 della Costituzione, pena un vero e proprio straripamento di poteri.
    La migliore dimostrazione dell'assunto puo' ricercarsi nel disegno
 di legge di modifiche dell'art. 79 della Costituzione  prevedente  la
 amnistia quale legge approvata con maggioranza qualificata;
    La  tesi  non "formalistica" cui ha fatto riferimento la Corte nel
 precedente citato porterebbe all'assunzione nel de iure condendo art.
 79   della  Costituzione  che  la  maggioranza  semplice  dell'organo
 legislativo potrebbe attuare meccanismi favorevoli per i rei  come  e
 piu' della maggioranza qualificata;
    La  Corte  che del principio di ragionevolezza ha fatto un cardine
 delle sue decisioni sulla costituzionalita' della legge dovra' quindi
 ad  avviso  di questo giudice vagliare l'eccezione in questione anche
 alla luce di tale prospettiva e rimeditare  sul  significato  formale
 dell'art.  79  della  Costituzione nel bilanciamento dei poteri dello
 Stato;
    D'ufficio  pertanto va sollevata la questione di costituzionalita'
 dell'art. 14 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con  legge  27
 aprile  1989,  n.  154,  nei sensi e nei limiti di cui in premessa in
 relazione   all'art.   79   della   Costituzione,    non    apparendo
 manifestamente infondata;
    Gli  atti  vanno  rimessi  alla  Corte  Costituzionale  perche' si
 pronunzi in ordine alla questione;
    Il  giudizio  va sospeso ex art. 23, secondo comma, della legge 11
 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di  comunicarla  ai
 Presidenti  delle  due  Camere  del Parlamento: si da' atto che p.m.,
 imputato e  difensore  sono  presenti  alla  lettura  della  presente
 ordinanza.
      Verbania, addi' 2 aprile 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: TERZI
                                Il collaboratore di cancelleria: SALSA
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