N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1990
N. 387 Ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal G.I.P. presso il tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Reato di alterazione della dichiarazione in misura rilevante - Facolta' concessa a talune categorie di contribuenti di presentare dichiarazione integrativa - Effetti - Estinzione del reato Asserita equiparabilita' di tale meccanismo alla amnistia Conseguente violazione del principio costituzionale in base al quale il provvedimento di clemenza e' concesso dal Capo dello Stato su legge di delegazione delle Camere - Riferimenti critici alla sentenza n. 369/1988). (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., art. 79).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL TRIBUNALE Rilevato che all'udienza preliminare del 2 aprile 1990, nel procedimento n. 61/1990 r.g. - G.I.P. nel quale e' imputato Taglioni Luigi, nato a Verbania, il 15 aprile 1946, per il delitto p. e p. dagli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 4, perimo comma n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, perche', essendo titolare di redditi di lavoro autonomo, redigeva le dichiarazioni annuali relative ai redditi degli anni 1984, 85, 86, 87, dissimulando componenti positivi del reddito, nelle misure sotto specificate, tali da alterare in misura rilevante il risultato delle dichiarazioni stesse: anno 1984: lire 34.498.000; anno 1985: lire 51.229.000; anno 1986: lire 59.626.000; anno 1987: lire 74.307.000. In verbania, dichiarazione mod. 740 relative agli anni 1984, 1985, 1986, 1987. P.m. e difensore dell'imputato hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di non doversi procedere in quanto l'imputato ha presentato dichiarazione integrativa ai sensi della legge 27 aprile 1989, n. 154, ed adempiuto alla condizione della disciplina della legge citata; ritenuto che secondo l'interpretazione proposta e' venuta cosi' meno la rilevanza penale dei fatti ascritti; ritenuto che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 14 della legge citata in relazione all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto che la rilevanza della questione e' di tutta evidenza, atteso che l'applicazione o meno dell'art. 14 nella parte in cui fa venire meno alla responsabilita' penale per coloro che usufruiscono della disciplina della legge 27 aprile 1989, n. 154, e' essenziale ai fini della decisione all'esito dell'udienza preliminare. OSSERVA QUANTO SEGUE Ritiene questo giudice di sollevare d'ufficio la questioine di costituzionalita' dell'art. 14 del d-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in relazione all'art. 79 della Costituzione; Ed invero la proroga dei termini prevista dal citato art. 14 - secondo l'orientamento che si sta affermando in giurisprudenza e dottrina - modificherebbe la norma incriminatrice prevedente la consumazione del reato alla scadenza dell'originario termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi a quello fissato dall'art. 14; con la conseguenza che coloro che abbiano usufruito della disciplina del c.d. "condono" non sarebbero perseguibili penalmente in quanto il reato originariamente consumato non sarebbe piu' tale, con conseguente non punibilita' perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato (mentre secondo altre interpretazioni vi sarebbe una sorta di estinzione del reato per oblazione). Questo Giudice ha ben presente l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 23-31 marzo 1988 con la quale similare eccezione di incostituzionalita' in relazione al Cd. "condono edilizio" fu respinto richiamandosi alla necessita' di abbandonare concessioni formalistiche e di permettere in particolari materie al legislatore, con il limite della razionalita', di concepire meccanismi che indirizzino il reo al raggiungimento dei fini desiderati dal legislatore. Nondimeno, ritiene opportuno sottoporre al vaglio della Corte la questione sottolineando che essa non si appalesa manifestamente infondata in quanto: lo spostamento del termine per la consumazione del reato ove non sia generalizzato e senza condizioni per tutti coloro che avevano consumato il reato (come nel caso di specie in cui e' applicabile solo per determinate categorie di contribuenti e solo per coloro che non hanno subito un accertamento definitivo) e ove sia condizionato (come nel caso di specie) a particolari adempimenti altro non e' che un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art. 79 della Costituzione; ed invero, pare a questo Giudice che sia stata la Corte nel precedente citato ad ancorarsi ad un dato formale: il reale problema e' valutare l'incidenza dell'art. 79 cit. sui poteri del legislatore: e' infatti ovvio che ove il legislatore emanasse al di fuori della procedura di cui all'art. 79 una legge di amnistia, la stessa sarebbe incostituzionale; nondimeno dovrebbe essere altrettanto ovvio che cio' che conta non e' la qualificazione giuridica data dal legislatore ovvero dalla giurisprudenza nelle sue opere interpretative, bensi l'analisi degli effetti dei meccanismi instaurati dal legislatore: in caso contrario si svuoterebbe l'art. 79 cit. del suo significato reale; nel caso di specie gli effetti favorevoli di una dichiarazione di non sussistenza del fatto, ovvero di non punibilita' per non essere il fatto piu' previsto dalla legge come reato, ovvero di estinzione per oblazione (tali sono le ipotesi enucleate dalla giurisprudenza per qualificare il meccanismo) sono tutti piu' favorevoli rispetto ad un'amnistia propria. Ne consegue che il meccanismo instaurato viola il fatto di produzione giuridica formale previsto dall'art. 79 della Costituzione: fatto di produzione giuridica formale che ha un peculiare significato nell'ambito della limitazione dei vari poteri ed anche un significato di precisa valenza di responsabilita' politica-giuridica: ed invero, sotto il primo profilo si presenta allo stato attuale come un atto di clemenza dello Stato e non del Parlamento, il quale ha il potere di eliminare una norma incriminatrice, cosi' conformandosi al suo potere normativo generale ed astratto, ma non di attuare meccanismi che eliminino in via non generale un reato gia' consumato; sotto il secondo profilo non si deve trascurare il significato politico-giuridico dell'amnistia la quale deve essere in ogni caso manifestata esplicitamente per consentire un corretto rapporto di verifica da parte dei cittadini. In conclusione, i meccanismi legislativi (diversi dalla totale eliminazione del reato dal mondo giuridico) che comportano per un reo un provvedimento favorevole alla stessa stregua dell'amnistia (ancor di piu' come gia' evidenziato) non possono essere ritenuti legittimi e devono confrontarsi con il provvedimento formale di cui all'art. 79 della Costituzione, pena un vero e proprio straripamento di poteri. La migliore dimostrazione dell'assunto puo' ricercarsi nel disegno di legge di modifiche dell'art. 79 della Costituzione prevedente la amnistia quale legge approvata con maggioranza qualificata; La tesi non "formalistica" cui ha fatto riferimento la Corte nel precedente citato porterebbe all'assunzione nel de iure condendo art. 79 della Costituzione che la maggioranza semplice dell'organo legislativo potrebbe attuare meccanismi favorevoli per i rei come e piu' della maggioranza qualificata; La Corte che del principio di ragionevolezza ha fatto un cardine delle sue decisioni sulla costituzionalita' della legge dovra' quindi ad avviso di questo giudice vagliare l'eccezione in questione anche alla luce di tale prospettiva e rimeditare sul significato formale dell'art. 79 della Costituzione nel bilanciamento dei poteri dello Stato; D'ufficio pertanto va sollevata la questione di costituzionalita' dell'art. 14 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154, nei sensi e nei limiti di cui in premessa in relazione all'art. 79 della Costituzione, non apparendo manifestamente infondata; Gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale perche' si pronunzi in ordine alla questione; Il giudizio va sospeso ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento: si da' atto che p.m., imputato e difensore sono presenti alla lettura della presente ordinanza. Verbania, addi' 2 aprile 1990 Il giudice per le indagini preliminari: TERZI Il collaboratore di cancelleria: SALSA 90C0750