N. 388 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1989
N. 388 Ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Prokuplja Izedin Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto nei casi di flagranza Convalida - Applicabilita' da parte del giudice di misura coercitiva - Contrasto con principi e direttive della legge di delega. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma). (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, lett. b); Cost., art. 76).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL PRETORE OSSERVA IN FATTO Prokuplja Izedin tratto in arresto da agenti della squadra mobile di Verona per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. in Verona il 6 dicembre 1989; All'odierna udienza di convalida il p.m., cui si e' associata la difesa, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, primo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, perche' in contrasto con l'art. 32 della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. e di conseguenza con l'art. 76 della Costituzione; IN DIRITTO Il pretore condivide le argomentazioni portate dal p.m. ritenendo la questione rilevante per la definizione del giudizio di convalida dell'arresto poiche', al di la' del corretto comportamento delle forze dell'ordine, presupposto della decisione sulla convalida e' proprio la norma di cui all'art. 224 delle disposizioni di attuazione, in mancanza della quale sulla base dei principi generali di cui agli artt. 380 e segg. del c.p.p., non si potrebbe procedere all'arresto e l'imputato sarebbe stato denunciato a piede libero. La questione e' altresi' non manifestamente infondata. L'articolo o meglio il punto 32 dell'art. 2 della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. detta i criteri cui doveva attenersi il legislatore delegato nello stabilire i casi in cui la p.g. puo' procedere all'arresto in flagranza di reato. Esso recita in particolare alla lett. b) "facolta' della p.g. di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosita' del soggetto relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravita', tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni"; orbene secondo questo giudicante con l'art. 224, primo comma, della legge citata, il legislatore delegato ha chiaramente violato i limiti al riguardo stabiliti dalla legge di delegazione se reato contemplato dall'art. 152 del citato t.u.l.p.s. e' una contravvenzione laddove chiaramente nel punto 32 citato ai fini della fissazione dei criteri per l'esercizio della facolta' di arresto in flagranza da parte della p.g. si fa esclusivo riferimento a delitti e cio' sia nella prima che nella seconda parte poiche' il potere conferito al legislatore delegato di stabilire casi di arresto facoltativo anche per reati che sono punibili con pena non inferiore nel massimo a tre anni e' riferita esclusivamente ai delitti. E' pacifico che la violazione dei limiti della legge di delegazione si risolva in una violazione dell'art. 76 della costituzione che stabilisce le condizioni di legittimita' della delegazione (e cioe' che essa si riferisca a "oggetti definiti)"; che sia limitato il tempo entro il quale il potere delegato puo' esercitarsi, che siano indicati principi e criteri direttivi, che destinatario della delega sia il governo). In definitiva il preciso rispetto dei limiti costituzionali posti dalla legge di delegazione costituisce condizione di validita' del decreto delegato in riferimento e in base alla necessita', implicito nell'art. 76 della Costituzione, del loro rispetto. Vi e', altresi', da aggiungere che risulta in ogni caso inspiegabile la disposizione di cui all'art. 224 delle disposizioni di attuazione secondo le quali trascorsi due anni dall'entrata in vigore del c.p.p. non si potra' piu' procedere all'arresto ex art. 152 del t.u.l.p.s. Per le considerazioni svolte la questione deve essere portata all'esame della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 76 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 224, primo comma del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 76 della Costituzione e art. 2, punto 32, lett. b), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.); Dispone la sospensione del giudizio in corso, l'immediata liberazione dell'arresto e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, altresi', che copia della presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Verona, addi' 7 dicembre 1989 Il pretore: DONATI Il segretario: BUSATTA 90C0751