N. 289 ORDINANZA 11 - 14 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso
 immotivato del pubblico ministero - Procedimento in corso alla data
 di entrata in vigore del nuovo codice - Richiamo alla sentenza n.
 66/1990 e alle ordinanze nn. 173 e 174 del 1990 Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 66/1990) - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1988, art. 438; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.  247).
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 102).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice
 di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto  legislativo
 28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di attuazione, di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  29  novembre  1989 dal tribunale di Pisa nel procedimento
 penale a carico di Severin Giovanni, iscritta al n. 87  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 maggio 1990 il giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto  che  il tribunale di Pisa, con ordinanza del 29 novembre
 1989, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  25  e  102  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 438 del codice di
 procedura penale del 1988 e dell'art. 247 delle norme di  attuazione,
 di  coordinamento  e transitorie dello stesso codice (testo approvato
 con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),  "nei  limiti  in
 cui   il   diniego   immotivato   del   P.M.  non  ammette  sindacato
 giurisdizionale   e   preclude   l'applicazione   all'imputato,    se
 riconosciuto colpevole, della diminuente prevista dall'art. 442 comma
 2› c.p.p., pur nell'ipotesi in cui lo stato degli atti oggettivamente
 consenta  l'utile  esperimento del giudizio abbreviato, non apparendo
 necessarie,  ai  fini  del  convincimento,   ulteriori   acquisizioni
 probatorie";
    Considerato  che  l'ordinanza  di rimessione e' stata emessa prima
 delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo
 ad  un  procedimento gia' in corso alla data di entrata in vigore del
 nuovo codice di procedura penale;
      che,  per  quanto  riguarda  i  "procedimenti in corso" a quella
 data,  la  possibilita'  di  far  luogo  al  giudizio  abbreviato  e'
 appositamente  disciplinata  dall'art. 247 delle norme di attuazione,
 di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  del
 1988  (testo  approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non potrebbe
 ricevere  diretta  applicazione  nei giudizio a quo, data l'autonomia
 della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente  disciplina
 codicistica  (v.  sentenza  n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174
 del 1990);
      che  questa  Corte,  con  sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
 comma,  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo  approvato
 con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte
 in cui non prevede che il pubblico ministero, in  caso  di  dissenso,
 debba  enunciarne  le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
 giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene  ingiustificato  il
 dissenso,   possa   applicare   all'imputato  la  riduzione  di  pena
 contemplata dall'art. 442, secondo comma,  del  codice  di  procedura
 penale del 1988".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale  del  1988,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 25 e 102
 della Costituzione, dal  tribunale  di  Pisa  con  ordinanza  del  29
 novembre 1989;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 delle norme di  attuazione,
 di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale del
 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
 271),  gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 66 del  1990  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico
 ministero,  in  caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
 parte in cui non prevede  che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice di procedura penale del
 1988", questione sollevata dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29
 novembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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