N. 291 ORDINANZA 11 - 14 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Straniero contravventore al f.v.o. -
 Convalida dell'arresto e misure cautelari personali Jus superveniens:
 d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio
 1990, n. 39 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma)
 
 (Cost., art. 76).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 224, primo e
 secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale), promossi con ordinanze emesse il 7  dicembre  1989  (nn.  11
 ordinanze),  il  9  dicembre 1989 (nn. 9 ordinanze) ed il 27 dicembre
 1989 del Tribunale di Roma (n. 1 ordinanza), iscritte rispettivamente
 ai  numeri da 93 a 113 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 maggio 1990 il giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Roma,  con  undici ordinanze del 7
 dicembre  1989,  con  nove  ordinanze  del  9  dicembre  1989  e  con
 un'ordinanza  del  27  dicembre  1989,  ha  sollevato, in riferimento
 all'art. 76 della Costituzione, questione di  legittimita'  dell'art.
 224,   primo   e   secondo  comma,  delle  norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo  approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
 nella parte in cui prevede l'arresto dello straniero che contravvenga
 al  foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del testo unico
 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
 giugno  1931,  n.  773,  e l'applicabilita' allo straniero stesso, in
 caso di convalida dell'arresto, di misure cautelari personali;
    Considerato  che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno
 riuniti;
      che  tutte le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nel
 corso di procedimenti per violazione dell'art. 152  del  testo  unico
 delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18
 giugno 1931, n. 773;
      che,  dopo  la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, il cui nuovo testo ha  espressamente
 abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
      e  che,  pertanto,  spetta  al giudice a quo verificare se, alla
 stregua della normativa sopravvenuta, le  questioni  sollevate  siano
 tuttora rilevanti;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0778