N. 292 ORDINANZA 11 - 14 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Commissioni tributarie - Componenti - Collocamento fuori ruolo di
 tutti i funzionari dipendenti dall'esecutivo - Mancata previsione -
 Richiamo alla sentenza n. 196/1982 - Materiale salvaguardia
 dell'indipendenza del collegio e dei suoi componenti - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 5 e 9, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e
 108, secondo comma).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 9, terzo
 comma, e 5 del d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636  (Revisione  della
 disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
 il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di  primo  grado  di
 Verbania  sul  ricorso  proposto  da Pasquino Pietro contro l'Ufficio
 II.DD. di Verbania, iscritta al n. 73 del registro ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 maggio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  20  novembre  1989  la
 commissione tributaria  di  primo  grado  di  Verbania,  sul  ricorso
 proposto  da  Pietro  Pasquino  contro Ufficio II.DD. di Verbania, ha
 sollevato  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  terzo  comma,  del  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in
 quanto detto articolo non prevede il  collocamento  fuori  ruolo  per
 tutti  i  componenti "alle dipendenze dell'Esecutivo", in riferimento
 all'art. 3, primo comma, della Costituzione; dell'art. 5 del medesimo
 d.P.R.,  in  quanto  detto articolo non comprende, tra coloro che non
 possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di  secondo
 grado,  anche i funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza
 ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze  dell'Esecutivo,
 in  riferimento  agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma,
 della Costituzione; e del medesimo art. 5, in riferimento agli  artt.
 97,  primo  comma,  108,  secondo  comma  e  3,  primo  comma,  della
 Costituzione, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro  che
 non  possono  far  parte  delle  commissioni tributarie di primo e di
 secondo  grado,  anche  gli  iscritti  in  uno  degli  albi  indicati
 dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto, nel testo modificato
 dal d.P.R. n. 739 del 1981;
      che  con  atto  depositato  il  20  marzo 1990 e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato  che  per  i  componenti  le  commissioni  tributarie,
 svolgenti tutti identica funzione, e' esclusa qualsivoglia  incidenza
 sulle  nomine,  poiche'  le  scelte  sono  commesse al presidente del
 tribunale e, rispettivamente, della Corte d'appello;
      che  poi,  piu'  generalmente,  come  gia' in passato affermato,
 l'indipendenza del collegio e dei  suoi  componenti  va  individuata,
 comunque,  solo  attraverso i modi con i quali e' svolta la funzione,
 nel senso della inesistenza di vincoli  che  possano  comportare  una
 soggezione  formale  o sostanziale da altri (cfr. sentenza n. 196 del
 1982);
      che   la   questione,  pertanto,  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei  giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26  ottobre
 1972,  n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma,
 101,  secondo  comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla
 commissione tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0779