N. 293 ORDINANZA 11 - 14 giugno 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni - Riliquidazione in rapporto alla dinamica salariale - Mancata previsione - Jus uperveniens: legge 27 dicembre 1989, n. 407 e legge 27 dicembre 1989, n. 409 - Necessita' di riesame della questione Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, in relazione alle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 20 novembre 1987, n. 472, 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432) (Cost., artt. 3, 36, 38 e 54).(GU n.25 del 20-6-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Federico Rinaldo, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, appuntato di P.S. in pensione aveva richiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui si limita ad accordare ai pensionati meri aumenti con diverse decorrenze, anziche' disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale medio tempore prodottasi; che il giudice a quo, citando due precedenti ordinanze di rimessione - la prima emessa con riguardo alle "pensioni d'annata" dei dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale delle forze di polizia - osserva come la ratio della sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati, ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di personale che hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio; che la Corte rimettente motiva per relationem sulla questione attraverso il richiamo delle predette ordinanze, aggiungendo un ulteriore argomento secondo cui la riliquidazione automatica sarebbe in realta' preclusa da una destinazione delle ritenute operate in favore della cassa delle pensioni civili e militari dello Stato a finalita' diverse dagli originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato; che sul punto il giudice a quo si riferisce ai princip/' affermati nella sentenza di questa Corte n. 241 del 1989 per cui le finalita' del prelievo a carico del lavoratore dipendente impongono la destinazione dei proventi in favore della categoria assoggettata al prelievo, onde la censurata normativa porrebbe dubbi ulteriori di costituzionalita' "in quanto non prevede un razionale e non discriminatorio meccanismo contributivo in merito alle ritenute dei dipendenti"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza rilevando l'identita' della questione rispetto a quella, piu' sopra citata, concernente le forze di polizia; Considerato che analoga questione e' stata recentemente sollevata, sempre dalla Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sardegna); che e' stata a riguardo disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409; che la medesima soluzione va adottata nel caso di specie, del tutto identici risultando i termini del problema;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in epigrafe alla Corte dei conti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0780