N. 293 ORDINANZA 11 - 14 giugno 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Riliquidazione in rapporto alla
 dinamica salariale - Mancata previsione -  Jus uperveniens: legge 27
 dicembre 1989, n. 407 e legge 27 dicembre 1989, n. 409 - Necessita'
 di riesame della questione Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, in relazione alle leggi  1Œ
 aprile 1981, n. 121, 20 novembre 1987, n. 472, 11 luglio 1980, n. 312
 e 6 agosto 1981, n. 432)
 
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 54).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 28 dicembre 1988, n. 544  (Elevazione  dei  livelli  dei  trattamenti
 sociali  e  miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1Œ
 aprile 1981, n. 121  (Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della
 pubblica  sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge,
 con modificazioni, del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
 recante  copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
 contrattuale  triennale  relativo al personale della Polizia di Stato
 ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio  1980,  n.  312
 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
 dello Stato), e 6 agosto 1981, n.  432  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente
 copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica  di
 attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale
 civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
 Stato,  nonche'  concessione  di miglioramenti economici al personale
 civile  e  militare  escluso  dalla  contrattazione),  promosso   con
 ordinanza  emessa  il  20  ottobre  1989  dalla  Corte dei conti, sul
 ricorso proposto da Federico Rinaldo, iscritta al n. 117 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio in cui il ricorrente,
 appuntato di P.S. in pensione aveva richiesto la  riliquidazione  del
 proprio  trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza
 emessa il 20 ottobre 1989  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  relazione  agli  artt.  3,  36,  38  e  54 della
 Costituzione, dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella
 parte  in  cui  si limita ad accordare ai pensionati meri aumenti con
 diverse  decorrenze,  anziche'  disporre  la   riliquidazione   delle
 pensioni   in   rapporto   alla   dinamica  salariale  medio  tempore
 prodottasi;
      che  il  giudice  a  quo,  citando  due  precedenti ordinanze di
 rimessione - la prima emessa con riguardo  alle  "pensioni  d'annata"
 dei  dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione
 del personale delle forze di polizia - osserva come  la  ratio  della
 sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed
 equiparati, ben potrebbe  essere  estesa  a  tutte  le  categorie  di
 personale  che  hanno  goduto  di  miglioramenti  del  trattamento di
 servizio;  che  la  Corte  rimettente  motiva  per  relationem  sulla
 questione   attraverso   il   richiamo   delle   predette  ordinanze,
 aggiungendo un ulteriore  argomento  secondo  cui  la  riliquidazione
 automatica  sarebbe  in  realta'  preclusa  da una destinazione delle
 ritenute operate in  favore  della  cassa  delle  pensioni  civili  e
 militari  dello  Stato  a  finalita'  diverse  dagli  originari scopi
 istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato;
     che  sul  punto  il  giudice  a  quo  si  riferisce  ai princip/'
 affermati nella sentenza di questa Corte n. 241 del 1989 per  cui  le
 finalita'  del  prelievo a carico del lavoratore dipendente impongono
 la destinazione dei proventi in favore della  categoria  assoggettata
 al  prelievo, onde la censurata normativa porrebbe dubbi ulteriori di
 costituzionalita'  "in  quanto  non  prevede  un  razionale   e   non
 discriminatorio  meccanismo  contributivo in merito alle ritenute dei
 dipendenti";
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la  quale  ha  chiesto  la
 declaratoria  d'infondatezza  rilevando  l'identita'  della questione
 rispetto a  quella,  piu'  sopra  citata,  concernente  le  forze  di
 polizia;
    Considerato che analoga questione e' stata recentemente sollevata,
 sempre  dalla  Corte  dei  conti  (sezione  giurisdizionale  per   la
 Sardegna);
      che  e'  stata a riguardo disposta la restituzione degli atti al
 giudice a quo per il riesame dell'intera problematica alla  luce  del
 mutato  quadro  di  riferimento  normativo  costituito dalle leggi 27
 dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;
      che  la  medesima  soluzione va adottata nel caso di specie, del
 tutto identici risultando i termini del problema;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina   la  restituzione  degli  atti  relativi  all'ordinanza  in
 epigrafe alla Corte dei conti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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