N. 300 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Pronunzia anteriore all'apertura di dibattimento promosso dal p.m. ai sensi dell'art. 442, terzo comma, del c.p.p. 1988 - Impossibilita' della norma censurata di ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P. 1988, artt. 438 e 442). (Cost., artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma).(GU n.26 del 27-6-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, promossi con ordinanza emessa il 23 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Egidi Renato, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Roma, prima della dichiarazione d'apertura di un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con ordinanza del 23 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevedono che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo cosi' al giudice, una volta accertato che il dissenso e' ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal detto art. 442 dello stesso codice; Considerato che l'ordinanza di rimessione e' stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale "il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del codice di procedura penale del 1988, donde l'impossibilita' per gli artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0789