N. 426 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1990
N. 426 Ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi Ubaldo Processo penale - Nuovo codice - Documentazione degli atti processuali, in particolare: udienza preliminare o di convalida dell'arresto o del fermo - Modalita' - Forma riassuntiva - Omessa previsione di registrazione su nastro o in fonotipia, in caso di ritenuta opportunita' - Contrasto con principi e direttive della legge delega. (C.P.P. 1988, art. 420, quinto comma). (Cost., art. 76).(GU n.27 del 4-7-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. L'art. 2.8 della legge delega n. 81/1987 recepisce il principio che la verbalizzazione degli atti del processo dovra' avvenire, in ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele trasposizione delle parole adoperate dalle parti. Rimarra' affidato alla discrezionalita' del giudice adottare una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla loro semplicita' o limitata rilevanza, nonche' in relazione alla contingente indisponibilita' di mezzi o ausiliari tecnici. Non sembra che il legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del legislatore delegante, in quanto non ha previsto la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, ma l'ha limitata alla sola fase dibattimentale, precludendo al giudice dell'udienza preliminare di utilizzare mezzi tecnici idonei ad una integrale verbalizzazione delle proprie operazioni anche quando la complessita' del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento. Si noti che l'uso della registrazione fonografica o audiovisiva potrebbe rivestire particolare utilita' in sede di convalida dell'arresto o del fermo, incombente che segue le forme dell'udienza preliminare, in quanto in tale sede si procede normalmente al primo interrogatorio dell'imputato e ad eventuali confronti. Il richiamo al solo secondo comma dell'art. 140 del c.p.p. elimina ogni dubbio al riguardo (vedi art. 420, quinto comma, del c.p.p.). Pare doversi da cio' desumere che per fasi processuali differenti da quella dibattimentale (e dall'incidente probatorio che la anticipa) e' vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non sia meramente riassuntiva. Puo' peraltro darsi il caso, come nella fattispecie, che l'udienza di convalida ovvero l'udienza preliminare, a seguito dell'esercizio del diritto alla prova legittimamente esercitato dalle parti, assuma i caratteri della complessita' e che una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni delle parti risulti opportuna ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa, sia della speditezza processuale e dell'attendibilita' stessa dell'atto. Non a caso il modello ministeriale predisposto per l'udienza preliminare prevede il caso, in evidente contrasto con la disposizione di legge, che il giudice disponga l'assistenza di personale idoneo per l'azionamento dei mezzi tecnici di verbalizzazione integrale e letterale. Rilevante e non manifestamente infondata appare, quindi, la qestione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, quinto comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare sia sempre ed in ogni caso redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma, del c.p.p., anziche' demandare alla valutazione del giudice se far luogo a tale forma di verbalizzazione ovvero alla registrazione su nastro ovvero ancora alla registrazione in fonotipia dell'udienza medesima. E' noto che, per opinione pacifca, le violazioni della legge delega integrano gli estremi dell'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 76 della Carta costituzionale e che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata, non essendo dubitabile, sulla scorta della lettura dei due testi normativi (legge delega e legge delegata) che la direttiva del legislatore delegante e' stata disattesa e l'ambito di applicazione della documentazione strumentale degli atti del processto e' stata ristretta ad una sola fase, quella dibattimentale, anziche' essere prevista per ogni fase. Ricorrono quindi i presupposti per investire la Corte costituzionale dell'esame della questione, la quale non appare manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 143 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 11, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 420, quinto comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare sia in ogni caso redatto solo in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma, stesso codice, anziche' prevedere che il giudice possa disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in forma stenotipica o fonografica; e cio' per violazione dell'art. 76 della Costituzione a causa della difformita' dalla direttiva 2.8 della legge delega n. 81/1987; Sospende il processo in corso; Ordina la trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due Rami del Parlamento; La comunicazione della presente ordinanza alle parti del processo viene effettuata mediante lettura in udienza. Lucca, 19 aprile 1990 Il giudice dell'udienza preliminare: DI NUBILA Il collaboratore giudiziario: MARIETTI 90C0829