N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1990

                                 N. 428
 Ordinanza   emessa   il  19  marzo  1990  dalla  corte  d'appello  di
 Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Scuderi Giuseppa
 Processo  penale  -  Imputato  contumace  -  Impugnazione  - Prevista
 esclusione per il difensore d'ufficio o anche di  fiducia,  privo  di
 mandato  speciale  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento rispetto
 all'imputato presente o assente - Disparita' tra difesa di fiducia  e
 di  ufficio  -  Lesione  del  diritto  di  difesa  - Contrasto con il
 principio di effettivita' della difesa.
 (Legge  23  gennaio  1989,  n.  22,  art.  2;  c.p.p.  art.  192 come
 modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2 come modificato
 dal c.p.p. 1988, art. 571).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.27 del 4-7-1990 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 36/90
 contro Scuderi Giuseppa, nata a Catania il 28 dicembre 1960 residente
 a Gela, via Caviaga n. 1/2.
    1.  -  Giuseppa  Scuderi  e'  stata  condannata  dal  tribunale di
 Caltanissetta con sentenza dell'11 luglio 1989 per tributaria con  le
 attenuanti generiche lire settecentomila di ammenda; pena sospesa.
    Il giudizio si e' svolto in contumacia dell'imputato.
    Il suo difensore ha proposto appello.
    Il  procuratore  generale  presso  questa  Corte  ha  chiesto  che
 l'appello  venga  dichiarato  inammissibile  perche'   "proposto   da
 difensore di imputato contumace privo di apposito mandato".
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 427/1990).
 90C0831