N. 428 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1990
N. 428 Ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dalla corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Scuderi Giuseppa Processo penale - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore d'ufficio o anche di fiducia, privo di mandato speciale - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto all'imputato presente o assente - Disparita' tra difesa di fiducia e di ufficio - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di effettivita' della difesa. (Legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2; c.p.p. art. 192 come modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2 come modificato dal c.p.p. 1988, art. 571). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.27 del 4-7-1990 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 36/90 contro Scuderi Giuseppa, nata a Catania il 28 dicembre 1960 residente a Gela, via Caviaga n. 1/2. 1. - Giuseppa Scuderi e' stata condannata dal tribunale di Caltanissetta con sentenza dell'11 luglio 1989 per tributaria con le attenuanti generiche lire settecentomila di ammenda; pena sospesa. Il giudizio si e' svolto in contumacia dell'imputato. Il suo difensore ha proposto appello. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile perche' "proposto da difensore di imputato contumace privo di apposito mandato".
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 427/1990). 90C0831