N. 435 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1990
N. 435 Ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Previo accertamento probatorio della responsabilita' penale - Non necessarieta' Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza Restrizione dell'inviolabilita' del diritto di liberta' personale - Violazione del principio di indipendenza del giudice Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante Violazione dell'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248; c.p.p. 1988, art. 442, secondo comma). (Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111, primo comma).(GU n.27 del 4-7-1990 )
IL TRIBUNALE Sulla istanza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 248 delle disp. att. del c.p.p. e 444 del c.p.p. proposta dall'imputato Riccioni Lorenzo, cui ha consentito il p.m., ritenuta la ritualita' e la correttezza - sotto il profilo della "cornice giuridica" - della richiesta, osserva quanto segue: a) sulla base degli atti non si puo' ritenere raggiunta una sufficiente prova della colpevolezza del Riccioni in ordine al reato di calunnia, ne' d'altra parte si puo' ritenere raggiunta la prova positiva della sua innocenza risultando in sostanza a suo carico un inizio di prova costituito dalle sue stesse dichiarazioni confessorie e dalla dichiarazione della madre, peraltro in contrasto con le precedenti reiterate dichiarazioni rese alla p.g. dallo stesso Riccioni: infatti la ritrattazione delle accuse da parte sua non e' motivata ed e' generica a fronte di una denuncia circostanziata; d'altra parte le dichiarazioni della madre potrebbero essere state rese per favorire il convivente, persona offesa nel delitto di calunnia; b) in tale situazione probatoria, ad avviso di questo tribunale la responsabilita' del Riccioni e' dubbia, almeno allo stato degli atti; si renderebbe necessario un'approfondimento istruttorio dibattimentale che l'istanza di "patteggiamento" delle parti preclude; c) il sistema delineato dagli artt. 248 della disp. att. del c.p.p., 444 e segg. del c.p.p. (cosi' come del resto e' quello delineato dal codice di procedura penale nell'istituto del "patteggiamento") impone al giudice di applicare la pena cosi' come richiesta dalle parti con i soli limiti della valutazione della c.d. "cornice giuridica" dell'accordo e della possiblita' di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 421 del c.p.p. abrogato (ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., nel rito nuovo) e in sostanza di irrogare la sanzione richiesta anche in assenza di un positivo accertamento della penale responsabilita', con la sola esclusione quindi dei casi in cui risulti provata positivamente la non colpevolezza (o sia assolutamente carente la prova della responsabilita') cio' si puo' desumere dal dato normativo nonche' dalla stessa relazione al c.p.p, che espressamente si esprime nel senso che "non occorre un positivo accertamento della responsabilita' penale" (p. 108); e risulta in modo ancor piu' evidente nel regime c.d. transitorio dal richiamo che l'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. fa all'art. 421 del codice abrogato, il quale a sua volta richiama il capoverso dell'art. 152 del c.p.p. previgente e quindi l'"evidenza" della prova a favore dell'imputato; la conclusione del resto non sarebbe diversa anche a voler ritenere che il richiamo ai "presupposti" della sentenza ex art. 444, secondo comma, del c.p.p., comporti la operativita' anche nel regime transitorio del limite posto dall'art. 129 del c.p.p., giacche' questo postula, comunque, ad avviso del tribunale, una situazione probatoria diversa da quella del dubbio; d) ne consegue che il giudice, sull'accordo delle parti, deve applicare la sanzione criminale anche in presenza di una prova dubbia, non essendogli consentito di ricusare la richiesta, di procedere al dibattimento e, all'esito dello stesso, eventualmente, applicare la pena richiesta, nel caso che accerti la responsabilita' dell'imputato e ritenga congrua la pena "patteggiata" (come avviene nell'ipotesi delineata dal primo comma dell'art. 448 del c.p.p.); e) tale sistema contrasta, ad avviso del collegio, con alcuni principi costituzionali e, in particolare, con l'art. 27, secondo comma, con l'art. 13, con l'art. 101 e con l'art. 111, primo comma: infatti la "presunzione di non colpevolezza" comporta che nessuno possa essere assoggettato a pena senza un accertamento positivo della sua responsabilita' penale mentre, da un lato, la richiesta di "patteggiamento" non equivale affatto ad una "confessione" (peraltro non costituente "prova legale" di colpevolezza) e, dall'altro l'accertamento giudiziale di responsabilita' non puo' che essere pieno ed esteso a ciascun elemento costitutivo della fattispecie penale; il diritto di liberta' individuale e' "inviolabile", ne' quindi puo' essere rimesso alla volonta' del titolare, mentre puo' subire restrizioni solo per "atto motivato dell'autorita' giudiziale", laddove nel sistema del "patteggiamento" (in quello transitorio cosi' come in quello definitivo) e' consentita una restrizione del diritto senza una sostanziale motivazione, ne' da parte del p.m. ne' da parte del giudice, circa la accertata esistenza del reato e la sua dimostrata attribuzione all'imputato; sotto l'ultimo profilo, poi, l'accordo delle parti impedisce al giudice l'esercizio pieno della sua funzione giurisdizionale, e soprattutto gli impedisce, nei casi di effettivo dubbio sulla responsabilita' penale, di "motivare" in termini non fittizi, ma sostanziali, la pronuncia di condanna, sul punto piu' importante, quale e' quello di un accertamento positivo che superi il principio della "non consapevolezza"; f) una diversa lettura delle norme costituzionali nel senso cioe' che valorizzi l'accordo delle parti rispetto all'accertamento giurisdizionale svuoterebbe di significato effettivo quelle norme, giacche' ne deriverebbe la legittimita' della irrogazione della sanzione penale anche detentiva alla con dizione della emissione di un provvedimento giurisdizionale solo formale; ne' pare che i dubbi di costituzionalita' si risolvano nella prospettiva, di taluna avanzata, che la sentenza ex art. 444 del c.p.p. non sia "sentenza di condanna" (arg. a contrario dall'art. 445, ultima parte, del c.p.p.), giacche' da un lato, sta il fatto che quella sentenza si irroga una sanzione criminale ed e' quindi assai discutibile il suo inquadramento in un tertium genus) e dall'altro lato sta il fatto che i beni costituzionalmente protetti dalle norme sopra richiamate prescindono necessariamente dalla eventuali "ambiguita'" nominalistiche o definitorie degli istituti processuali penali; g) gli anzidetti rilievi di incostituzionalita' potrebbero essere risolti, ove si preveda quale condizione di applicabilita' dell'istituto processuale il "positivo" accertamento della responsabilita' dell'imputato, sia pure allo stato degli atti, e, in difetto, la necessita' di procedere al dibattimento con la possibilita', pero' all'esito, di applicare la pena richiesta se la stessa risulti congrua e la responsabilita' sia accertata; Ritenuto, in definitiva, che la questione di costituzionalita' e' rilevante ai fini del decidere e appare non manifestamente infondata.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle disp. att. del c.p.p. e 442, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui consentono la applicazione della pena richiesta delle parti senza un positivo accertamento della responsabilita' penale, in relazione agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111, primo comma, della Costituzione nei sensi di cui alla parte motiva; Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Pistoia il 4 aprile 1990. Il presidente: SIGNORELLI 90C0838