N. 437 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1990

                                 N. 437
 Ordinanza  emessa  il  23  marzo  1990  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento civile vertente tra Cassone Rocco e l'Azienda  trasporti
 municipalizzati Milano
 Lavoro  (diritto al) - A.T.M. Milano - Agenti stabili addetti al c.d.
 movimento  (nella  specie:  autista)  -  Esonero  per  inabilita'  al
 servizio  nelle  funzioni  della  qualifica  -  Destinazione ad altre
 mansioni compatibili con le attitudini o le condizioni del lavoratore
 -  Susseguente  contratto  collettivo,  trasfuso,  poi,  in  legge  -
 Previsione di esodo obbligatorio dei lavoratori  dichiarati  inidonei
 alle  proprie  mansioni  nella  qualifica  di provenienza entro il 20
 giugno 1986 - Irragionevole disparita' di trattamento - Contrasto col
 principio  della promozione delle condizioni per rendere effettivo il
 diritto al lavoro.
 (Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 4).
(GU n.28 del 11-7-1990 )
                               IL PRETORE
    In  funzione di giudice del lavoro, dott. Gian Cristoforo Turri, a
 scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19  febbraio  1990,
 nella  causa  n. 6633/89 r.g.l. promossa da Cassone Rocco, con l'avv.
 V. Nicoletti, contro l'Azienda trasporti municipalizzati Milano,  con
 gli  avv.  S.  Trifiro'  e  G.  Favalli  in  punto a: impugnazione di
 licenziamento.
                             O S S E R V A
    Il  signor  Cassone  e'  stato  assunto dall'A.T.M. di Milano il 6
 novembre 1962 ed inquadrato nella qualifica di autista di  linea  con
 decorrenza 16 dicembre 1962. Nel dicembre 1973 i sanitari della Cassa
 di soccorso e malattia ne dichiaravano l'inidoneita' allo svolgimento
 di qualsiasi mansione in vettura.
    Conseguentemente  l'azienda assegnava al ricorrente le mansioni di
 pulitore uffici, che venivano mantenute fino al suo esonero, disposto
 il  16  maggio  1989,  con decorrenza 14 luglio 1989, in applicazione
 della legge 12 luglio 1988, n. 270.
    Con  ricorso  depositato  il  14 luglio 1989 il sig. Cassone adiva
 questa pretura chiedendo  dichiararsi  illegittimo  il  licenziamento
 subito, in quanto non aveva prestato il suo consenso alla risoluzione
 del rapporto.
    L'azienda  convenuta  resisteva,  obiettando  che  la legislazione
 vigente  ammette  nella  fattispecie  il  provvedimento  di  esonero,
 prescindendo dal consenso o domanda dell'interessato.
    Il  giudicante,  udita  la  discussione, dubita della legittimita'
 costituzionale di tale legislazione relativamente  alle  disposizioni
 riguardanti  l'"esodo  dei lavoratori iscritti al fondo di previdenza
 dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di
 provenienza  entro  il  20  giugno  1986"  e  per  i quali sussistano
 determinati  presupposti  contributivi  (art.  3,  della   legge   n.
 270/1988).
    La  rilevanza  della  questione  e'  fuor  di dubbio, in quanto ne
 dipende la legittimita' o meno del licenziamento impugnato.
   Il  merito della questione non puo' essere illustrato prima di aver
 provveduto alla ricognizione della materia entro la quale si  pone  e
 che  ha riguardo all'ordinamento dei rapporti di lavoro del personale
 delle aziende auto-ferro-tranviarie, disciplinato dal r.d. 8  gennaio
 1931,  n. 148. In tale orinamento e' previsto che l'azienda possa far
 luogo all'esonero definitivo degli agenti stabili,  addetti  al  c.d.
 movimento,  per  inabilita'  al servizio nelle funzioni proprie della
 qualifica di cui e' rivestito  l'agente,  quando  non  accetti  altre
 mansioni  compatibili  con  le  sue  attitudini o condizioni in posti
 disponibili (cosi' l'art. 27 lett. b) del r.d. n. 148/1931).
    Fu  in  applicazione  di  tale  norma,  oltreche'  di disposizioni
 aziendali, che il ricorrente, dichiarato inidoneo  alle  mansioni  di
 agente  in  vettura, venne destinato a compiti di pulitore uffici nel
 lontano 1973.
    Nel 1986, le parti collettive, a fronte della consistenza numerica
 del personale divenuto inidoneo alle mansioni di movimento e  rimasto
 ciononostante  in  servizio  in  virtu' della norma da ultimo citata,
 divennero ad un accordo nazionale - destinato ad essere  trasfuso  in
 legge  -,  con il quale si prevedeva la realizzazione di un programma
 quinquennale di esodo riguardante  appunto  i  lavoratori  dichiarati
 inidonei   rispetto   alle   mansioni   proprie  della  qualifica  di
 provenienza entro il  20  giugno  1986,  i  quali,  indipendentemente
 dall'eta',   avessero  raggiunto  (o  avrebbero  raggiunto  entro  il
 quinquennio) almeno quindici anni di  contribuzione  al  Fondo.  Tali
 lavoratori  sarebbero stati collocati obbligatoriamente in quiescenza
 con diritto a  pensione,  commisurata  al  periodo  di  contribuzione
 maturata,  maggiorata  del  periodo  mancante  al  raggiungimento  di
 trentasei  anni  di  contribuzione  e,   comunque,   non   oltre   il
 sessantesimo anno di eta'.
    Con  la  richiamata  legge  n.  270/1988  il Parlamento recepi' la
 descritta  norma  contrattuale,  omettendo  peraltro  il  riferimento
 all'obbligatorieta' del collocamento in quiescenza, in relazione alla
 facolta' che veniva riservata al Ministro  del  tesoro  di  apportare
 riduzioni  al  programma di esodo, nel caso che risultasse comportare
 un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti  (art.  3,
 primo e secondo comma).
    Provvedimenti     legislativi    autorizzativi    di    esodi    e
 prepensionamenti sono stati piu' volte assunti nell'ultimo  decennio.
 Oltre  alla notissima legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha riguardato
 ampie fasce di lavoratori dipendenti da imprese in  crisi  e  che  e'
 stata  piu' volte prorogata, si rammentano la legge 5 agosto 1981, n.
 416, per i dipendenti delle imprese editrici e  la  legge  23  maggio
 1983,  n.  230, per i lavoratori portuali. E' regola comune a tutti i
 casi che il prepensionamento  non  possa  prescindere  dalla  domanda
 dell'interessato. Soltanto per i lavoratori portuali e' previsto che,
 qualora non venga raggiunto in base alle domande il numero  di  esodi
 programmati,   il  Ministro  della  marina  mercantile  individui  il
 personale   "che   deve   essere   obbligatoriamente   collocato   in
 pensionamento  anticipato,  in  base al criterio della maggior eta'".
 Dunque,  fino   alla   legge   n.   270/1988,   la   disciplina   del
 prepensionamento si caratterizzava per essere fondato sull'iniziativa
 del lavoratore interessato; in un caso eccezionale era  previsto  che
 se   ne  potesse  prescindere,  adottando  peraltro  un  criterio  di
 individuazione  dei  lavoratori  da  collocare  a  riposo  oggettivo,
 rigoroso ed uguale per tutti (la maggiore eta').
    Con  la  legge  in  esame,  invece,  si  prescinde del tutto dalla
 domanda  ed  il  criterio  di  individuazione   dei   lavoratori   da
 estromettere  dall'azienda  e'  eminentemente  soggettivo e, inoltre,
 valorizza un fatto storico - la  dichiarazione  di  inidoneita'  allo
 svolgimento  delle  mansioni proprie della qualifica di provenienza -
 che, in base al meccanismo previsto dall'art. 27 del regio decreto n.
 48/1931, ha esaurito la propria efficacia, dando luogo, in un passato
 che puo' essere anche remoto, ad un mutamento di mansioni e e che non
 potrebbe  ormai  avere  piu'  alcuna  rilevanza,  se  non fosse stato
 inopinatamente "resuscitato" dalla legge n. 270/88.
    Con  il  risultato - che ha suscitato nel giudicante l'esigenza di
 investire l'onorevole Corte - che il signor Cassone, addetto da oltre
 16 anni alle mansioni di pulitore uffici, potrebbe e, forse, dovrebbe
 essere "esodato", perche' nel lontano 1973 venne dichiarato  inidoneo
 alle  mansioni di agente in vettura, mentre il suo eventuale collega,
 che versi in analoga situazione contributiva  e  che  svolga  le  sue
 stesse  mansioni,  eppero'  sin  dall'assunzione  o  in virtu' di una
 successiva  assegnazione  determinata  da  un  motivo  diverso  dalla
 inidoenita'  all'esercizio  di  quelle  precedentemente svolte, resta
 tranquillamente in servizio.
    Sembra   a   questo  pretore  che  cio'  realizzi  un  trattamento
 discriminatorio ingiustificato, irragionevole e pertanto  illegittimo
 con riguardo all'art. 3 della Costituzione.
    Ne'  appare estranea alla valutazione che si propone alla Corte la
 considerazione dell'art. 4 della Costituzione, laddove impegna  anche
 il  legislatore  a  promuovere le condizioni che rendano effettivo il
 diritto al lavoro, piuttosto che a spianare la strada a pensionamenti
 anticipati, obbligatori e discriminatori.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134 della Cost., 1 della legge costituzionale 9
 febbraio 1948, n. 1, e 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata in relazione
 agli artt. 3 e 4 della Costituzione l'eccezione di  costituzionalita'
 dell'art.  3,  primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, nella
 parte  in  cui  porevede  l'esodo  obbligatorio  esclusivamente   nei
 confronti  dei  lavoratori dichiarati inidonei rispetto alle mansioni
 proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986;
    Sospende  il  presente  giudizio  e  ordina  alla  cancelleria  di
 trasmettere gli atti ad esso realtivi alal Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per  la  comunicazione
 ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
 ed alle parti in causa.
     Milano, addi' 23 marzo 1990
                           Il pretore: TURRI

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