N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1990
N. 441 Ordinanza emessa il 29 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Daino Jose' Reati militari - Mancanza alla chiamata - Intervenuta incorporazione del militare imputato o condannato - Mancata previsione della estinzione del reato o della cessazione degli effetti penali della condanna, cosi' come previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche, per gli imputati o condannati per il reato di rifiuto del servizio militare che abbiano presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 409/1989, che ha equiparato quoad poenam le due ipotesi di reato. (C.P.M.P., art. 151). (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).(GU n.28 del 11-7-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Letti gli atti del procedimento n. 252/90 r. g.i.p. a carico di Daino Jose' nato a Caracas (Venezuela) il 7 giugno 1962 e residente in Caltagirone (via Mazzini n. 19, soldato di leva in servizio presso il 60ยบ Btg. in Trapani, celibe, incesurato, imputato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, primo comma, e 154, n. 1, del c.p.m.p.) perche' rientrato dall'estero in data 21 settembre 1982 con autorizzazione consolare concessa il 10 settembre 1982, ex art. 104, del d.P.R. n. 237/1964 e rimasto definitivamente in Italia al termine di detto periodo, chiamato alle armi per adempiere il servizio militare di leva a mezzo di pubblici manifesti affissi in data 10 febbraio 1984 ai sensi della circ. 509 in Gazzetta Ufficiale 1983, ometteva, senza giusto motivo di presentarsi al distretto militare di Catania, il 19 dicembre 1984 rimanendo assente nei cinque giorni successivi e sino al 9 marzo 1990 quando vi si presentava. O S S E R V A Con sentenza n. 409/1989, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di anni due anziche' in quella di mesi sei e, nella massima di anni quattro anziche' in quella di anni due, cosi' come avviene per il rato di cui all'art. 151 del c.p.m.p.. La Coprte ha ritenuto doversi applicare la medesima sanzione per entrambi i reati poiche' "i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con modalita' analoghe lo stesso bene giuridico (....) e che e' identico il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti". Nell'articolata motivazione, la Corte esamina funditus anche la questione concernente l'asserita (da parte dei giudici rimettenti) diparita' di trattamento tra i condannati per rifiuto del servizio militare e quelli per mancanza alla chiamata; i primi vedono estinto l'obbligo del servizio militare ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge citata, per i secondi l'obbligo permane, nulla disponendo in tal senso l'art. 151 del c.p.m.p.. Tale diversa disciplina e' stata ritenuta aderente alla Costituzione ed in particolare al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3. Non sembra opportuno richiamare qui anche soltanto i punti salienti della motivazione poiche' non riguarda il procedimento odierno. La questione che si ritiene necessario sottoporre al giudizio della Corte riguarda, invece, la mancata analoga previsione per gli imputati o condannati per il reato di mancanza alla chiamata della disciplina prevista dal quinto e settimo coma dell'art. 8 della legge citata. In particolare, l'imputato o il condannato per il reato di cui al primo comma dell'art. 8 ha la facolta' di presentare domanda per prestare servizio civile o militare non armato; l'imputato od in condannato ai sensi del secondo comma possono fare domanda per essere arruolati nelle forze armate. In entrambe le ipotesi, se il Ministro della difesa accoglie le domande, l'imputato vedra' estinto il reato a lui ascritto ed il condannato vedra' cessare gli effetti penali della condanna. Sulla particolare disciplina, la Corte ha gia' fornito adeguata spiegazione e, in particolare, ha osservato che "anche nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge in discussione, la pena deve perseguire, come di regola, il recupero alla comunita' del deviante: anzi, il fatto che ai sensi del precitato art. 8, quarto, quinto, sesto e settimo comma, il condannato possa anche durante l'esecuzione della pena detentiva proporre domanda di essere arruolato nelle forze armate o di essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se vi e' stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello Stato al "recupero" ed alla "rieducazione" del reo, e', nella situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito. Se cio' e' vero, ed a meno di voler considerare che lo Stato non abbia in altre fattispecie, reale ed intenso interesse al recupero del reo, non risponde al criterio di uguaglianza la mancata analoga disciplina per i mancanti alla chiamata che hanno dato sicuro segno di ravvedimento e cioe' quegli imputati o condannati ai sensi dell'art. 151 del c.p.m.p. che risultino incorporati. La mancata previsione di detta possibilita' anche per i mancanti alla chiamata non trova, pertanto, fondamento in alcuna motivazione logica, ne' appare giustificabile con il semplice riferimento alla libera scelta del legislatore; essa, infatti, appare censurabile sia in riferimento al principio di uguaglianza (si richiama quanto stabilito dalla Corte nella sentenza 409/1989: "... non puo' non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalita' oggettive, da parte di entrambi i fatti delittuosi, di uno stesso bene giuridico"), sia in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione secondo cui la pena deve tendere a rieducare il condannato laddove il mancante alla chiamata gia' incorporato ha gia' fornito sicuro segno di ravvedimento. Ne' la diversita' della disciplina puo' ricercarsi nella diversita' delle motivazioni che determinano coloro che rifiutano il servizio militare di leva rispetto ai mancanti alla chiamata; sarebbe veramente iniquo, se il legislatore valutasse con maggiore benevolenza che si sottrae ai suoi doveri per convinzioni attinenti ad un ideale filosofico rispetto a chi viola la norma penale perche', costretto da necessita' piu' cogenti (emigrazione, conviventi e figli naturali non riconoscuti da mantenere etc.). Infine, poiche' con l'entrata in vigore del nuovo c.p.p. e' possibile aversi una pluralita' di condanne anche per i mancanti alla chiamata (la norma del nuovo codice che impone la chiusura delle indagini preliminari entro i sei mesi, obbliga a celebrare i processi anche per i reati di assenza, sebbene questa non sia eventualmente cessata; cio' non era possibile vigente l'art. 377 del c.p.m.p. che deve intendersi abrogato), risponderebbe a criterio di uguaglianza che anche a costoro, cosi' come previsto dal quinto e settimo comma, venga concesso l'incentivo al "ravvedimento" consistente nel vedere estinto il reato o cessati gli effetti della condanna nel caso di incorporazione. Cio' premesso e cosi' prospettata, la questine appare rilevante ai fini del procedimento penale in esame, trattandosi di giovane imputato di mancanza alla chiamata gia' in servizio militare di leva, e non manifestamente infondata;
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, quinto e settimo comma, dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e art. 151 del c.p.m.p.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui al quinto e settimo comma, dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioe' estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti gia' incorporato per prestare il servizio militare di leva; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 29 maggio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: SAELI 90C0849