N. 318 SENTENZA 26 giugno - 5 luglio 1990
Conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Ricorso della regione Piemonte - Programmazione economica - Deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, trentunesimo e trentaquattresimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67" Asserito finanziamento dei progetti in questione mediante l'utilizzazione di gran parte della quota spettante alla regione per i programmi di edilizia ospedaliera - Intervenuto riconoscimento da parte del C.I.P.E. (deliberazione 12 aprile 1990) della fondatezza delle censure mosse dalla regione Piemonte - Cessazione della materia del contendere. (Deliberazione del C.I.P.E. 19 dicembre 1989). (Cost., art. 117 in relazione all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67).(GU n.28 del 11-7-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 17 marzo 1990, depositato in Cancelleria il 27 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67" limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1990; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Piemonte e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 17 marzo 1990 la Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1990, e concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67", limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191, in quanto invasiva della competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione. Premette la ricorrente che l'art. 17, comma 31, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una spesa di 3.500 miliardi "per le stesse finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130", cioe' "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria". Il successivo comma 34 dello stesso art. 17 stabilisce che "al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento il C.I.P.E.... puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64". L'art. 20 della stessa legge finanziaria n. 67/1988 - contenuto nel distinto capo dedicato alle "disposizioni in materia sanitaria" - ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonche' per la realizzazione di residenze per gli anziani e soggetti non autosufficienti. Il finanziamento degli interventi, per un importo complessivo di 30.000 miliardi, viene effettuato mediante mutui contratti dalle Regioni, il cui ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato. I criteri generali per la programmazione degli interventi, da finalizzare a obiettivi indicati dalla legge, dovevano essere definiti dal Ministro della sanita', che vi ha provveduto con d.m. 29 agosto 1989, n. 321. Spettava successivamente alle Regioni, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto predetto, predisporre "il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20, comma 4)". Al C.I.P.E. e' attribuita la competenza di determinare le quote di mutuo da contrarre da parte delle Regioni nei diversi esercizi e poi di approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della sanita' sulla base dei programmi regionali. Le Regioni, a loro volta, devono presentare infine "in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione". Tali progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' da parte del Ministero della sanita' e ad approvazione del C.I.P.E. che decide sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici (art. 20, comma 5). Cio' premesso, osserva la ricorrente che i due procedimenti di programmazione e di finanziamento, disciplinati rispettivamente dall'art. 17, commi 31 e 34, e dall'art. 20, sono del tutto distinti, e diversi per presupposti, forme, soggetti, modalita' di svolgimento, e per fonti di finanziamento. Con la delibera impugnata il C.I.P.E. ha invece operato una commistione fra i due gruppi di disposizioni, approvando ai sensi dell'art. 17, comma 34, alcuni progetti da finanziare con i fondi di cui all'art. 20. In particolare, la delibera, al punto 20, approva fra gli altri progetti "da finanziare a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67" due progetti di edilizia ospedaliera localizzati in Piemonte. Progetti per i quali la giunta aveva richiesto il finanziamento con i fondi FIO, ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge n. 67/1988, non con i fondi per gli interventi in materia di edilizia ospedaliera, stanziati dall'art. 20 della stessa legge, e destinati ad essere impiegati secondo programmi regionali deliberati ai sensi del comma 4 dello stesso art. 20. Deduce quindi la Regione di non lamentare il fatto in se' dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensi' il fatto che il C.I.P.E. abbia finanziato i due progetti in questione con l'utilizzo di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i programmi di edilizia ospedaliera, del tutto al di fuori dei procedimenti di programmazione prescritti dall'art. 20. Il C.I.P.E. ha invero deliberato il finanziamento ai sensi dell'art.17, comma 34, il quale prevede l'approvazione di progetti "a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore", ma fra le "leggi di settore" non puo' essere incluso anche l'art. 20 della stessa legge n. 67/1988, poiche' e' di tutta evidenza che, quando l'art. 17, comma 34, rinvia a "leggi di settore", non rinvia a disposizioni della stessa legge n. 67, bensi' a leggi particolari preesistenti, che prevedessero finanziamenti statali diretti di progetti di opere. L'art. 20 invece prevede uno speciale procedimento per l'approvazione e il finanziamento dei progetti di edilizia ospedaliera, che passa attraverso: a) la formulazione di criteri generali da parte del Ministro della sanita', b) la formulazione di programmi da parte della Regione, c) l'approvazione del programma nazionale, e, infine, d) la presentazione, da parte della Regione, dei progetti suscettibili di immediata valutazione: e prevede altresi' la competenza consultiva e istruttoria di appositi organismi di settore per l'esame dei programmi e dei progetti (Nucleo di valutazione per l'economia sanitaria: secondo comma; vaglio di conformita' del Ministero della sanita': quinto comma). Ma tutto cio' e' stato trascurato dal C.I.P.E., che ha preteso di omettere l'intera procedura prevista dall'art. 20, e di approvare direttamente i progetti utilizzando le risorse destinate dall'art. 20 all'edilizia ospedaliera. Ne consegue - secondo la ricorrente - l'invasione della sfera di competenza in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso. Considerato in diritto 1. - La Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 - concernente "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67" ritenendola, al punto 20, nn. 190 e 191, invasiva della competenza attribuita alla Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dall'art. 117 della Costituzione, e precisata nel senso della potesta' programmatoria dagli artt. 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Deduce la ricorrente che essa aveva chiesto il finanziamento dei due progetti (concernenti strutture ospedaliere) considerati dalla deliberazione nella parte impugnata, ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge n. 67 del 1988 (disposizione che autorizza, per il 1989, una spesa di 3.500 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia, nelle infrastrutture, per la tutela dei beni ambientali e culturali, per opere di edilizia universitaria e scolastica). E lamenta che il C.I.P.E. - richiamandosi alla facolta', prevista dal comma 34 del citato art. 17, di approvare, nella stessa seduta dedicata all'approvazione dei progetti di cui al comma 31, altri progetti immediatamente eseguibili a valere sulle risorse finanziarie recate da leggi di settore - abbia invece finanziato i due progetti utilizzando larga parte della quota spettante al Piemonte sui fondi stanziati dall'art. 20 della legge n. 67 del 1989 (concernente il finanziamento, per complessivi 30.000 miliardi, di un programma pluriennale di interventi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico). In tal modo il C.I.P.E. avrebbe omesso interamente il procedimento previsto dalla predetta disposizione, al quale le Regioni sono chiamate a partecipare nell'esercizio delle funzioni programmatorie ad esse spettanti (secondo i commi quarto e quinto del citato art. 20, le Regioni predispongono, secondo i criteri generali formulati con decreto del Ministro della sanita', programmi di interventi, sulla base dei quali il Ministro redige il programma nazionale, da approvare a cura del C.I.P.E.), ed avrebbe operato in modo da frustrare le relative competenze regionali, da essa esercitate con deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990. 2. - Successivamente alla proposizione del ricorso - al quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito, costituendosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato - il C.I.P.E., con deliberazione del 12 aprile 1990, ha adottato "determinazioni interpretative" della delibera impugnata. L'atto dispone che "l'operativita'" della delibera, nella parte impugnata dalla Regione Piemonte, e' "subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione del programma pluriennale" dell'art. 20, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, e prevede che il C.I.P.E., in sede di approvazione di detto programma, provvedera' alla ripartizione definitiva della somma di L. 7.481 miliardi di cui alla delibera 13 ottobre 1989 (che tale somma determinava entro il limite di 10.000 miliardi previsto dall'art. 20, comma quinto, della legge n. 67 del 1988, per i mutui da assumere per il triennio 1988-1990), definendo la compatibilita' finanziaria tra dette quote di riparto e le determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19 dicembre 1989. Poiche' con il provvedimento sopravvenuto il C.I.P.E. riconosce la fondatezza delle censure mosse contro la deliberazione impugnata dalla Regione Piemonte (che della mancata osservanza del procedimento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 si era appunto doluta) e condiziona l'operativita' di essa a un riesame della situazione, da effettuare nelle forme procedimentali prima neglette, il detto provvedimento sopravvenuto si risolve in una revoca della deliberazione impugnata, con riserva di futura nuova determinazione, avverso la quale la Regione potra', ove ne ricorrano i presupposti, muovere eventuali doglianze. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0858