N. 318 SENTENZA 26 giugno - 5 luglio 1990

 
 
 Conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Ricorso della regione Piemonte - Programmazione economica -
 Deliberazione del C.I.P.E. del 19 dicembre 1989 concernente
 "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento
 immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, trentunesimo e
 trentaquattresimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67" Asserito
 finanziamento dei progetti in questione mediante l'utilizzazione di
 gran parte della quota spettante alla regione  per i programmi di
 edilizia ospedaliera - Intervenuto riconoscimento da parte del
 C.I.P.E. (deliberazione 12 aprile 1990) della fondatezza delle
 censure mosse dalla regione Piemonte - Cessazione della materia del
 contendere.
 
 (Deliberazione del C.I.P.E. 19 dicembre 1989).
 
 (Cost., art. 117 in relazione all'art. 20 della legge 11 marzo 1988,
 n. 67).
(GU n.28 del 11-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato
 il 17 marzo 1990, depositato in Cancelleria  il  27  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito della deliberazione del
 C.I.P.E.  del   19   dicembre   1989   concernente   "Ammissione   al
 finanziamento  di  progetti di investimento immediatamente eseguibili
 ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo  1988,  n.
 67"  limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191 ed iscritto al n. 9 del
 registro conflitti 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Valerio  Onida per la Regione Piemonte e l'Avvocato
 dello Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 17 marzo 1990 la Regione Piemonte
 ha promosso conflitto di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,
 avverso   la   deliberazione  del  C.I.P.E.  del  19  dicembre  1989,
 pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  17   gennaio   1990,   e
 concernente  "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento
 immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della
 legge 11 marzo 1988 n. 67", limitatamente al punto 20, nn. 190 e 191,
 in  quanto  invasiva  della  competenza  in  materia  di   assistenza
 sanitaria  ed ospedaliera costituzionalmente attribuita alla Regione.
    Premette  la  ricorrente  che  l'art. 17, comma 31, della legge n.
 67/1988 (Legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una spesa
 di  3.500  miliardi "per le stesse finalita' di cui all'art. 21 della
 legge 26 aprile  1983,  n.  130",  cioe'  "per  il  finanziamento  di
 progetti   immediatamente  eseguibili  per  interventi  di  rilevante
 interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
 nelle  infrastrutture  nonche'  per  la  tutela  di beni ambientali e
 culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".
    Il  successivo  comma  34  dello stesso art. 17 stabilisce che "al
 fine  di  promuovere  la  tempestiva   realizzazione   di   programmi
 coordinati  di  investimento  il  C.I.P.E....  puo'  deliberare nella
 stessa seduta in  cui  approva  l'assegnazione  dei  fondi  ai  sensi
 dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti
 immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento  dal
 Nucleo  di  valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle
 risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e  dalla  legge  1Œ
 marzo 1986, n. 64".
    L'art.  20  della  stessa legge finanziaria n. 67/1988 - contenuto
 nel distinto capo dedicato alle "disposizioni in materia sanitaria" -
 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi
 per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento  tecnologico  del
 patrimonio   sanitario  pubblico  nonche'  per  la  realizzazione  di
 residenze  per  gli  anziani  e  soggetti  non  autosufficienti.   Il
 finanziamento  degli interventi, per un importo complessivo di 30.000
 miliardi, viene effettuato mediante mutui contratti dalle Regioni, il
 cui  ammortamento  e'  assunto  a  carico del bilancio dello Stato. I
 criteri  generali  per  la  programmazione   degli   interventi,   da
 finalizzare   a  obiettivi  indicati  dalla  legge,  dovevano  essere
 definiti dal Ministro della sanita', che vi ha provveduto con d.m. 29
 agosto  1989,  n.  321.  Spettava successivamente alle Regioni, entro
 quattro mesi dalla pubblicazione del  decreto  predetto,  predisporre
 "il  programma  degli interventi di cui chiedono il finanziamento con
 la specificazione dei progetti da realizzare (art. 20, comma 4)".
    Al C.I.P.E. e' attribuita la competenza di determinare le quote di
 mutuo da contrarre da parte delle Regioni nei diversi esercizi e  poi
 di  approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della
 sanita' sulla base dei programmi regionali. Le Regioni, a loro volta,
 devono   presentare  infine  "in  successione  temporale  i  progetti
 suscettibili  di  immediata  realizzazione".   Tali   progetti   sono
 sottoposti  al  vaglio  di  conformita'  da parte del Ministero della
 sanita' e ad approvazione del C.I.P.E. che decide sentito  il  Nucleo
 di valutazione per gli investimenti pubblici (art. 20, comma 5).
    Cio'  premesso,  osserva  la  ricorrente che i due procedimenti di
 programmazione  e  di  finanziamento,  disciplinati   rispettivamente
 dall'art. 17, commi 31 e 34, e dall'art. 20, sono del tutto distinti,
 e diversi per presupposti, forme, soggetti, modalita' di svolgimento,
 e  per  fonti di finanziamento. Con la delibera impugnata il C.I.P.E.
 ha invece operato una commistione fra i due gruppi  di  disposizioni,
 approvando  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  34,  alcuni progetti da
 finanziare con i  fondi  di  cui  all'art.  20.  In  particolare,  la
 delibera,  al punto 20, approva fra gli altri progetti "da finanziare
 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge
 11   marzo   1988,  n.  67"  due  progetti  di  edilizia  ospedaliera
 localizzati in  Piemonte.  Progetti  per  i  quali  la  giunta  aveva
 richiesto  il  finanziamento  con i fondi FIO, ai sensi dell'art. 17,
 comma 31, della legge n. 67/1988, non con i fondi per gli  interventi
 in  materia  di  edilizia  ospedaliera,  stanziati dall'art. 20 della
 stessa legge, e  destinati  ad  essere  impiegati  secondo  programmi
 regionali deliberati ai sensi del comma 4 dello stesso art. 20.
    Deduce  quindi  la  Regione  di  non  lamentare  il  fatto  in se'
 dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensi' il fatto che  il
 C.I.P.E.  abbia finanziato i due progetti in questione con l'utilizzo
 di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i  programmi
 di  edilizia  ospedaliera,  del tutto al di fuori dei procedimenti di
 programmazione prescritti dall'art. 20.
    Il  C.I.P.E.  ha  invero  deliberato  il  finanziamento  ai  sensi
 dell'art.17, comma 34, il quale prevede l'approvazione di progetti "a
 valere  sulle  risorse finanziarie recate dalle leggi di settore", ma
 fra le "leggi di settore" non puo' essere  incluso  anche  l'art.  20
 della  stessa  legge  n.  67/1988,  poiche' e' di tutta evidenza che,
 quando l'art. 17, comma 34, rinvia a "leggi di settore", non rinvia a
 disposizioni  della  stessa  legge  n. 67, bensi' a leggi particolari
 preesistenti,  che  prevedessero  finanziamenti  statali  diretti  di
 progetti di opere.
    L'art.   20   invece   prevede   uno   speciale  procedimento  per
 l'approvazione  e  il  finanziamento   dei   progetti   di   edilizia
 ospedaliera,  che  passa  attraverso:  a)  la formulazione di criteri
 generali da parte del Ministro della sanita', b) la  formulazione  di
 programmi  da  parte  della  Regione, c) l'approvazione del programma
 nazionale, e, infine, d) la presentazione, da  parte  della  Regione,
 dei   progetti  suscettibili  di  immediata  valutazione:  e  prevede
 altresi' la competenza consultiva e istruttoria di appositi organismi
 di  settore  per  l'esame  dei  programmi  e  dei progetti (Nucleo di
 valutazione  per  l'economia  sanitaria:  secondo  comma;  vaglio  di
 conformita' del Ministero della sanita': quinto comma). Ma tutto cio'
 e' stato trascurato dal C.I.P.E., che ha preteso di omettere l'intera
 procedura  prevista  dall'art.  20,  e  di  approvare  direttamente i
 progetti utilizzando le risorse destinate dall'art.  20  all'edilizia
 ospedaliera.
    Ne  consegue  - secondo la ricorrente - l'invasione della sfera di
 competenza  in  materia  di  assistenza  sanitaria   ed   ospedaliera
 costituzionalmente attribuita alla Regione.
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il
 tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso.
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Piemonte ha promosso conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E.  del  19
 dicembre  1989 - concernente "Ammissione al finanziamento di progetti
 di investimento immediatamente  eseguibili  ai  sensi  dell'art.  17,
 commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67" ritenendola, al punto
 20, nn. 190 e 191, invasiva della competenza attribuita alla  Regione
 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dall'art. 117 della
 Costituzione, e precisata nel  senso  della  potesta'  programmatoria
 dagli artt. 11 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    Deduce  la  ricorrente che essa aveva chiesto il finanziamento dei
 due progetti (concernenti strutture  ospedaliere)  considerati  dalla
 deliberazione nella parte impugnata, ai sensi dell'art. 17, comma 31,
 della legge n. 67 del 1988 (disposizione che autorizza, per il  1989,
 una  spesa  di  3.500  miliardi  per  il  finanziamento  di  progetti
 immediatamente  eseguibili  per  interventi  di  rilevante  interesse
 economico  sul  territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia,  nelle
 infrastrutture, per la tutela dei beni ambientali  e  culturali,  per
 opere  di  edilizia  universitaria  e  scolastica).  E lamenta che il
 C.I.P.E. - richiamandosi alla facolta', prevista  dal  comma  34  del
 citato   art.   17,   di  approvare,  nella  stessa  seduta  dedicata
 all'approvazione dei progetti di cui  al  comma  31,  altri  progetti
 immediatamente  eseguibili  a valere sulle risorse finanziarie recate
 da leggi  di  settore  -  abbia  invece  finanziato  i  due  progetti
 utilizzando  larga  parte della quota spettante al Piemonte sui fondi
 stanziati dall'art. 20 della legge n. 67  del  1989  (concernente  il
 finanziamento,  per  complessivi  30.000  miliardi,  di  un programma
 pluriennale  di  interventi  per  la  ristrutturazione   edilizia   e
 l'ammodernamento  tecnologico  del patrimonio sanitario pubblico). In
 tal modo il  C.I.P.E.  avrebbe  omesso  interamente  il  procedimento
 previsto  dalla  predetta  disposizione,  al  quale  le  Regioni sono
 chiamate a partecipare nell'esercizio delle  funzioni  programmatorie
 ad  esse  spettanti  (secondo i commi quarto e quinto del citato art.
 20, le Regioni predispongono, secondo i  criteri  generali  formulati
 con  decreto  del  Ministro  della  sanita', programmi di interventi,
 sulla base dei quali il Ministro redige il  programma  nazionale,  da
 approvare  a  cura  del  C.I.P.E.),  ed  avrebbe  operato  in modo da
 frustrare le relative competenze regionali, da  essa  esercitate  con
 deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990.
    2.  -  Successivamente alla proposizione del ricorso - al quale il
 Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito, costituendosi per
 il   tramite   dell'Avvocatura   dello   Stato  -  il  C.I.P.E.,  con
 deliberazione  del  12  aprile  1990,  ha  adottato   "determinazioni
 interpretative" della delibera impugnata.
    L'atto  dispone  che  "l'operativita'" della delibera, nella parte
 impugnata dalla Regione Piemonte, e' "subordinata al  perfezionamento
 della  procedura di approvazione del programma pluriennale" dell'art.
 20, comma quinto, della legge n.  67  del  1988,  e  prevede  che  il
 C.I.P.E.,  in  sede  di  approvazione di detto programma, provvedera'
 alla ripartizione definitiva della somma di L. 7.481 miliardi di  cui
 alla  delibera  13  ottobre 1989 (che tale somma determinava entro il
 limite di 10.000 miliardi previsto dall'art. 20, comma quinto,  della
 legge  n.  67  del  1988,  per  i  mutui  da assumere per il triennio
 1988-1990), definendo la compatibilita' finanziaria tra  dette  quote
 di  riparto  e le determinazioni di cui al punto 20 della delibera 19
 dicembre 1989.
    Poiche' con il provvedimento sopravvenuto il C.I.P.E. riconosce la
 fondatezza delle censure  mosse  contro  la  deliberazione  impugnata
 dalla Regione Piemonte (che della mancata osservanza del procedimento
 di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 si era appunto  doluta)
 e condiziona l'operativita' di essa a un riesame della situazione, da
 effettuare  nelle  forme  procedimentali  prima  neglette,  il  detto
 provvedimento   sopravvenuto   si   risolve   in   una  revoca  della
 deliberazione impugnata, con riserva di futura nuova  determinazione,
 avverso  la  quale la Regione potra', ove ne ricorrano i presupposti,
 muovere eventuali doglianze.
    Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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