N. 321 ORDINANZA 26 giugno - 5 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Mancato rilascio alla
 scadenza del contratto - Risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
 1591 del c.c. - Non prevista esclusione Ingiustificata disparita' di
 trattamento rispetto alle locazioni  ad uso non abitativo -
 Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
 
 (D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, conv. in legge 25 novembre 1987, n.
 478, art. 2).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
 legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in  materia  di  locazione  di
 immobili ad uso abitativo, nonche' di cessazione e di assegnazione di
 alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella  legge
 25  novembre  1987,  n.  478,  in  relazione all'art. 1591 del codice
 civile, promosso  con  ordinanza  emessa  il  30  novembre  1989  dal
 Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Batelli Fara
 e De Luce Raffaele, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei
 danni per  il  mancato  rilascio,  alla  scadenza  del  contratto  di
 locazione, di un immobile destinato ad uso abitativo, il Tribunale di
 Napoli  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  2  del  decreto legge 25 settembre 1987 n. 393, convertito
 nella legge 25 novembre 1987 n. 478, deducendo che detta norma, nella
 parte  in  cui  non  esclude  il  risarcimento  del  danno,  ai sensi
 dell'articolo 1591 del  codice  civile,  nelle  locazioni  di  natura
 abitativa,  integri  una  disparita'  di  trattamento  illegittima in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
      che  il  giudice  a quo, traendo spunto dalla sentenza n. 22 del
 1989  di  questa   Corte,   ha   osservato   che,   se   l'esclusione
 dell'applicabilita'  dell'art.  1591 del codice civile alle locazioni
 non abitative appare giustificata  dalla  grave  difficolta'  per  il
 conduttore,  dipendente da circostanze estranee alla sua volonta', di
 trovare un altro immobile adatto alle sue necessita' di lavoro, detto
 principio  puo'  essere esteso anche alle locazioni abitative, per le
 quali la situazione di mercato appare identica, se non peggiore;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'inammissibilita', o comunque per l'infondatezza, della
 sollevata questione;
    Considerato  che  con  la  sentenza n. 22 del 1989 questa Corte ha
 gia' avuto occasione di chiarire che l'art. 2 del  decreto  legge  n.
 393  del  1987 costituisce un intervento eccezionale del legislatore,
 volto a disciplinare  situazioni  di  assoluta  singolarita',  e  che
 quindi la deroga all'art. 1591 del codice civile poteva giustificarsi
 in  relazione  alla  limitatezza  del  periodo  per  il   quale   era
 circoscritta,  tenuto conto, da un lato, di una situazione di mercato
 degli immobili ad uso non abitativo condizionata da un  lungo  regime
 transitorio   e,   dall'altro,   dei  peculiari  meccanismi  previsti
 dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (per le sole  locazioni  non
 abitative) per facilitare la stipulazione di nuovi contratti;
      che,  secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (v. ad
 es. sent n. 49 del 1989 e ord. n. 229 del 1990), una  norma  siffatta
 non  puo' essere assunta come tertium comparationis in quanto esprime
 una regola di carattere  eccezionale  e  derogatorio,  non  utilmente
 comparabile  ai  fini  del giudizio sulla violazione del principio di
 eguaglianza;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25  settembre  1987,  n.
 393  (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,
 nonche'  di  cessione  e  di  assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
 agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n.
 478, sollevata, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0861