N. 321 ORDINANZA 26 giugno - 5 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Mancato rilascio alla scadenza del contratto - Risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 del c.c. - Non prevista esclusione Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle locazioni ad uso non abitativo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, conv. in legge 25 novembre 1987, n. 478, art. 2). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 18-7-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, nonche' di cessazione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, in relazione all'art. 1591 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Batelli Fara e De Luce Raffaele, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni per il mancato rilascio, alla scadenza del contratto di locazione, di un immobile destinato ad uso abitativo, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987 n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987 n. 478, deducendo che detta norma, nella parte in cui non esclude il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, nelle locazioni di natura abitativa, integri una disparita' di trattamento illegittima in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che il giudice a quo, traendo spunto dalla sentenza n. 22 del 1989 di questa Corte, ha osservato che, se l'esclusione dell'applicabilita' dell'art. 1591 del codice civile alle locazioni non abitative appare giustificata dalla grave difficolta' per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volonta', di trovare un altro immobile adatto alle sue necessita' di lavoro, detto principio puo' essere esteso anche alle locazioni abitative, per le quali la situazione di mercato appare identica, se non peggiore; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita', o comunque per l'infondatezza, della sollevata questione; Considerato che con la sentenza n. 22 del 1989 questa Corte ha gia' avuto occasione di chiarire che l'art. 2 del decreto legge n. 393 del 1987 costituisce un intervento eccezionale del legislatore, volto a disciplinare situazioni di assoluta singolarita', e che quindi la deroga all'art. 1591 del codice civile poteva giustificarsi in relazione alla limitatezza del periodo per il quale era circoscritta, tenuto conto, da un lato, di una situazione di mercato degli immobili ad uso non abitativo condizionata da un lungo regime transitorio e, dall'altro, dei peculiari meccanismi previsti dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (per le sole locazioni non abitative) per facilitare la stipulazione di nuovi contratti; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (v. ad es. sent n. 49 del 1989 e ord. n. 229 del 1990), una norma siffatta non puo' essere assunta come tertium comparationis in quanto esprime una regola di carattere eccezionale e derogatorio, non utilmente comparabile ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonche' di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0861