N. 322 ORDINANZA 26 giugno - 5 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contributi previdenziali - Mancato versamento - Sanzioni
 amministrative - Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione innanzi al
 pretore - Termine di decadenza - Mancata indicazione Irragionevole
 previsione di una disciplina diversa rispetto a quella stabilita per
 il decreto ingiuntivo ed il decreto penale di condanna - Lesione del
 diritto di difesa e del principio di imparzialita' della pubblica
 amministrazione - Insussistenza Manifesta infondatezza delle
 questioni.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 35).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 97).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689  ("Modifiche
 al sistema penale"), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989
 dal Pretore di Torino nel procedimento civile  vertente  tra  Felisio
 Carlo  e  l'INPS,  iscritta  al  n. 115 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso del giudizio di opposizione promosso da
 Carlo Felisio contro l'ordinanza-ingiunzione n.  2944  emessa  il  26
 giugno  1989  dall'INPS di Torino a titolo di sanzione amministrativa
 per omesso versamento di  contributi  previdenziali,  il  Pretore  di
 Torino  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale "del
 combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre  1981,
 n.  689, nella parte in cui non esige, quale requisito indispensabile
 dell'ordinanza-ingiunzione, l'indicazione del  termine  entro  cui  a
 pena di decadenza va proposta opposizione davanti al Pretore";
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente,  le norme denunciate
 violano: a) l'art. 3 Cost. sotto specie del canone di coerenza logica
 dell'ordinamento   giuridico,  in  quanto  prevedono  un  trattamento
 difforme dal modello del decreto ingiuntivo e del decreto  penale  di
 condanna,   la   cui   disciplina   include   il   requisito  formale
 dell'espresso avvertimento della facolta' di fare  opposizione  entro
 un certo termine (artt. 641 cod.proc.civ. e 460, primo comma, lett. e
 cod.proc.pen.);  b)  l'art.  24,  secondo  comma,  Cost.,   dovendosi
 ritenere  che la garanzia del diritto di difesa "riguarda non solo le
 attivita' applicate all'interno del procedimento giurisdizionale,  ma
 anche  i  momenti  antecedenti  il  giudizio,  come,  ad  esempio,  i
 procedimenti amministrativi, che, attraverso  preclusioni,  decadenze
 ecc.,  sono  destinati  ad  avere  una  concreta  incidenza a livello
 processuale"; c) l'art. 97,  primo  comma,  Cost.,  relativamente  al
 principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, atteso che
 "nel caso di specie l'ingiunzione proviene da  un  creditore  che  ha
 anche  la  veste  di ente pubblico, e come tale deve rendere edotti i
 destinatari dei suoi provvedimenti delle  facolta'  che  ai  medesimi
 competono sul piano della tutela dei diritti";
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  la  disciplina  in esame non puo' essere messa a
 confronto con quella del decreto ingiuntivo e del decreto  penale  di
 condanna,  ai  fini  di una valutazione alla stregua del principio di
 cui all'art. 3 Cost., perche' la ratio delle norme sopra  citate  dei
 due   codici   di   procedura,   la'   dove  prescrivono  l'"espresso
 avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine  per  fare
 opposizione  al  decreto,  dipende  dal mutamento del rito comportato
 dall'opposizione,  e  inoltre,  per  quanto   concerne   il   decreto
 ingiuntivo,  e'  connessa  anche  al potere del giudice di variare il
 termine legale riducendolo fino a  cinque  giorni  o  aumentandolo  a
 trenta;
      che  il  diritto  di  difesa,  garantito dall'art. 24 Cost., non
 implica  l'obbligo  dell'autorita'  che   emette   un   provvedimento
 sanzionatorio  di  informare  il  destinatario in merito ai modi e ai
 termini di legge per l'esercizio della facolta' di opposizione (cfr.,
 piu'  in  generale, Corte cost., sentenza n. 351 del 1989), dovendosi
 osservare, peraltro, che nelle ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS
 sono  espressamente richiamate le norme regolatrici di tale procedura
 di irrogazione delle sanzioni amministrative  per  le  violazioni  in
 materia  di  previdenza  obbligatoria, e in particolare e' richiamato
 all'attenzione dell'ingiunto l'art. 35 della legge citata, che indica
 il termine per proporre opposizione;
      che il preteso obbligo di informazione non puo' derivare nemmeno
 dal principio di imparzialita' dell'amministrazione, ne' in contrario
 possono  essere  addotte  norme  particolari che in qualche caso tale
 obbligo prevedono, come ad esempio l'art.  47,  ultimo  comma,  della
 legge  30  aprile 1970, n. 639, relativo alle controversie in materia
 di prestazioni previdenziali, al quale inerisce una ragione peculiare
 determinata  dalla complessa articolazione delle procedure di gravame
 in sede amministrativa e di ricorso  in  sede  giudiziaria  contro  i
 provvedimenti adottati sulle domande di prestazione;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge
 24  novembre  1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata
 dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  24,
 secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0862