N. 325 ORDINANZA 26 giugno - 5 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di
 riversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di
 cumulo con pensione d'invalidita' a carico dell'a.g.o. - Questione
 concernente norma gia' dichiarata illeggittima (sentenza n. 373/1989)
 - Manifesta inammissibilita'
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma)
 
 (Cost. art. 3).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed  altro,
 iscritta  al  n.  182  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  16,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui il ricorrente,
 titolare di  pensione  di  riversibilita'  a  carico  della  Gestione
 speciale  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni, aveva richiesto
 l'integrazione  al  minimo  di  tale  trattamento,   gia'   negatogli
 dall'I.N.P.S.   in   quanto   egli   percepiva   anche  una  pensione
 d'invalidita'  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria
 (A.G.O.),  il  Tribunale  di  Trieste, con ordinanza emessa in data 6
 aprile  1989,  ha  sollevato,   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte  in  cui
 preclude   tale  integrazione  in  caso  di  cumulo  degli  anzidetti
 trattamenti,  richiamando   le   numerose   decisioni   della   Corte
 costituzionale in materia;
    Considerato  che  questa  Corte ha gia' dichiarato con sentenza n.
 373 del 1989 l'illegittimita' costituzionale in parte qua della norma
 impugnata;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
 riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
 diretti  e  dei  coloni e mezzadri) - gia' dichiarato illegittimo con
 sentenza n. 373 del 1989 - sollevata dal  Tribunale  di  Trieste  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0865