N. 326 ORDINANZA 26 giugno - 5 luglio 1990

 
 
 Forze armate - Chiamata alle armi per chi ha usufruito del ritardo
 del servizio militare - Termine per l'amministrazione Perentorieta' -
 Mancata previsione - Questione concernente norma gia' dichiarata
 illegittima (sentenza n. 41/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 21, secondo
 comma, della legge 31  maggio  1975,  n.  191  (Nuove  norme  per  il
 servizio  di  leva), promossi con quattro ordinanze emesse l'8 luglio
 1989 (n. 2 ordd.) e il 29 luglio 1989 (n.  2  ordd.)  dal  TAR  della
 Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritte ai nn. 177, 178, 179 e
 180 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,
 nel corso dei procedimenti promossi  da  Giucastro  Enrico,  Scrofani
 Francesco,  Floridia Enzo e Spadaro Francesco, ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23,  52
 e  97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma,
 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per  il  servizio  di
 leva),  nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata
 alle armi ivi disposto sia perentorio;
      che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo
 cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti
 a  prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente
 chiamato   alle   armi   se   dell'Esercito   o   dell'Aeronautica"),
 configurando  -  secondo  l'interpretazione  fornita dal Consiglio di
 giustizia amministrativa per la  Regione  siciliana  -  solamente  un
 obbligo  per  gli  arruolati  e  non  anche un termine perentorio per
 l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e  52  della  Costituzione
 perche'  impone  una  prestazione  personale  senza l'indicazione dei
 limiti temporali, in materia coperta da riserva di  legge;  l'art.  3
 per   disparita'   di   trattamento   degli   arruolati   ritardatari
 dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e  in
 genere  agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per
 lesione   del   principio   del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione.
    Considerato  che  i giudizi, concernendo identica questione, vanno
 riuniti e decisi congiuntamente;
      che la norma censurata e' gia' stata dichiarata, con sentenza n.
 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in  cui  non
 prevede  che  la  chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del
 servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno  dalla
 data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";
      che,    pertanto,    la   presente   questione   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della  legge
 31  maggio  1975,  n.  191  (Nuove  norme  per il servizio di leva) -
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  23,  52  e   97   della
 Costituzione,  dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,
 con le ordinanze in epigrafe -, gia' dichiarato  illegittimo  con  la
 sentenza  n.  41  del  1990  "nella  parte  in cui non prevede che la
 chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare
 sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione
 del titolo al ritardo medesimo".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0866