N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1990

                                 N. 448
 Ordinanza  emessa  il  12  marzo 1990 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio
 Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (Irpef) - Obbligo del
 versamento a titolo di  acconto  del  92%  dell'imposta  relativa  al
 periodo  precedente  -  Mancata  previsione  della  possibilita'  del
 contribuente di effettuare la compensazione tra quanto da lui  dovuto
 a  titolo  di  acconto  e  l'eventuale credito d'imposta dallo stesso
 soggetto vantato in conseguenza di versamenti a  titolo  di  ritenuta
 d'acconto  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento rispetto ad
 altri tipi d'imposta (IVA) - Incidenza sul principio della  capacita'
 contributiva.
 (Legge 23 marzo 1977, n. 97, art. 1, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.29 del 18-7-1990 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Cedolini Silvio avverso iscrizione a ruolo Irpef 1982;
    Letti   gli   atti   sentito   il   sig.   rag.  Anna  Bonino  per
 l'amministrazione finanziaria il ricorrente udito il relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
    La  vertenza  attiene  l'iscrizione  a  ruolo  per  complessive L.
 1.416.000  (sopratassa  +  interessi)  derivante   da   insufficiente
 versamento  di acconto d'imposta Irpef 1982. Il ricorrente precisa di
 avere versato solo L. 10.000.000 anziche' L. 17.330.000 (pari al 92%)
 in quanto aveva subi'to ritenute d'acconto per L. 61.297.000. Solleva
 il dubbio di costituzionalita' circa il  versamento  dell'acconto  da
 parte  di un professionista che si trova in credito in relazione alle
 ritenute subite.
                                OSSERVA
    La  commissione  ritiene non manifestamente infondata la questione
 di costituzionalita' in concreto sollevata da parte ricorrente e  che
 puo'  porsi  nei  termini  seguenti:  se l'art. 1, primo comma, della
 legge n. 97/77, cosi' come modificato dall'art. 1 l.  n.  749/1977  e
 con legge di conversione n. 891/1980 nonche' con legge di conversione
 n. 52/1982, che stabilisce l'obbligo  del  versamento,  a  titolo  di
 acconto,  del  92% dell'imposta relativa al periodo precedente sia in
 contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nell'ipotesi in cui
 non  prevede  che  il  contribuente  assoggettato  all'obbligo  della
 ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione  tra  quanto  da
 lui  dovuto  a  titolo  di  acconto  sull'imposta IRPEF e l'eventuale
 credito di imposta dello stesso soggetto vantato  in  conseguenza  di
 versamenti  di importi, a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza
 rispetto all'imposta realmente dovuta  per  il  periodo  considerato.
 Tale   impossibilita'   di   compensazione,   che   consentirebbe  al
 contribuente di versare, per differenza, a titolo di acconto solo  le
 somme  dovute  in  eccedenza  rispetto  al proprio credito di imposta
 riferito al precedente periodo impositivo, contrasta infatti  con  la
 piu  recente  legislazione tributaria che tale compensazione consente
 relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA).
                                P. Q. M.
    Ordina   la  trasmissine  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 affinche'  la  stessa   possa   pronunciarsi   sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n.
 97/1977 in elazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nei  termini
 di cui in premessa.
      Biella, addi' 12 marzo 1990
                          Il presidente: GRIZO
                                       Il relatore: (firma illegibile)
 90C0872