N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1990
N. 448 Ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Obbligo del versamento a titolo di acconto del 92% dell'imposta relativa al periodo precedente - Mancata previsione della possibilita' del contribuente di effettuare la compensazione tra quanto da lui dovuto a titolo di acconto e l'eventuale credito d'imposta dallo stesso soggetto vantato in conseguenza di versamenti a titolo di ritenuta d'acconto - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri tipi d'imposta (IVA) - Incidenza sul principio della capacita' contributiva. (Legge 23 marzo 1977, n. 97, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.29 del 18-7-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Cedolini Silvio avverso iscrizione a ruolo Irpef 1982; Letti gli atti sentito il sig. rag. Anna Bonino per l'amministrazione finanziaria il ricorrente udito il relatore; RITENUTO IN FATTO La vertenza attiene l'iscrizione a ruolo per complessive L. 1.416.000 (sopratassa + interessi) derivante da insufficiente versamento di acconto d'imposta Irpef 1982. Il ricorrente precisa di avere versato solo L. 10.000.000 anziche' L. 17.330.000 (pari al 92%) in quanto aveva subi'to ritenute d'acconto per L. 61.297.000. Solleva il dubbio di costituzionalita' circa il versamento dell'acconto da parte di un professionista che si trova in credito in relazione alle ritenute subite. OSSERVA La commissione ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' in concreto sollevata da parte ricorrente e che puo' porsi nei termini seguenti: se l'art. 1, primo comma, della legge n. 97/77, cosi' come modificato dall'art. 1 l. n. 749/1977 e con legge di conversione n. 891/1980 nonche' con legge di conversione n. 52/1982, che stabilisce l'obbligo del versamento, a titolo di acconto, del 92% dell'imposta relativa al periodo precedente sia in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nell'ipotesi in cui non prevede che il contribuente assoggettato all'obbligo della ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione tra quanto da lui dovuto a titolo di acconto sull'imposta IRPEF e l'eventuale credito di imposta dello stesso soggetto vantato in conseguenza di versamenti di importi, a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza rispetto all'imposta realmente dovuta per il periodo considerato. Tale impossibilita' di compensazione, che consentirebbe al contribuente di versare, per differenza, a titolo di acconto solo le somme dovute in eccedenza rispetto al proprio credito di imposta riferito al precedente periodo impositivo, contrasta infatti con la piu recente legislazione tributaria che tale compensazione consente relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA).
P. Q. M. Ordina la trasmissine degli atti alla Corte costituzionale affinche' la stessa possa pronunciarsi sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 97/1977 in elazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nei termini di cui in premessa. Biella, addi' 12 marzo 1990 Il presidente: GRIZO Il relatore: (firma illegibile) 90C0872