N. 332 SENTENZA 26 giugno - 13 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Impugnazione di
 legge della regione Toscana istitutiva di un fondo speciale per
 garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di
 leasing - Violazione dei limiti posti alle agevolazioni creditizie
 dalla legislazione statale - Insussistenza - Non fondatezza della
 questione.
 
 (Legge regione Toscana 27 febbraio 1990, intitolata: "legge n.
 83/1988 - Costituzione di un fondo presso la FIDI Toscana S.p.a.").
 
 (Cost., art. 117).
(GU n.30 del 25-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Toscana riapprovata il  27  febbraio  1990  dal  Consiglio  regionale
 avente  per oggetto: "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso
 la Fidi Toscana S.p.A.", promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  notificato il 19 marzo 1990, depositato in
 cancelleria il 29 successivo  ed  iscritto  al  n.  23  del  registro
 ricorsi 1990;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e
 l'avv. Mario P. Chiti per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con ricorso
 notificato il 19 marzo 1990, ha  impugnato  la  legge  della  Regione
 Toscana  approvata  il  7  dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio
 1990. Tale legge istituiva presso la Fidi Toscana  S.p.A.,  un  fondo
 speciale  per  garantire  operazioni  di  credito  a  medio termine e
 operazioni di leasing, effettuate dalle imprese - indicate  dall'art.
 3   della   legge   reg.   14  novembre  1988,  n.  83  -  costituite
 prevalentemente   da   giovani   disoccupati   al   di   sotto    del
 trentacinquesimo  anno  di  eta',  da  lavoratori  disoccupati  e  da
 emigranti che fossero cittadini italiani e avessero fissato  la  loro
 residenza in Toscana.
    Secondo  quanto  esposto  nel  ricorso  la  legge, riapprovata dal
 Consiglio  regionale  a  maggioranza  assoluta  dopo  il  rinvio  del
 Governo,  non  avrebbe  tenuto  conto, nel testo approvato in seconda
 lettura,  di  taluni   rilievi   formulati   in   sede   di   rinvio.
 Continuerebbe,   infatti,   a   non  essere  "specificata  la  natura
 degl'interventi attuati attraverso il  fondo  di  garanzia",  ne'  ad
 essere   "assicurato   il  rispetto  dei  limiti  delle  agevolazioni
 concedibili in base alla legislazione nazionale, sia con  riferimento
 all'abbattimento    dei   tassi   d'interesse,   sia   con   riguardo
 all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta".
    Il  ricorrente  ha  chiesto,  pertanto, che la legge impugnata sia
 dichiarata costituzionalmente illegittima.
    2.  -  Davanti a questa Corte si e' costituita la Regione Toscana,
 chiedendo che la questione proposta sia dichiarata  non  fondata,  in
 quanto  gl'interventi  da attuarsi, attraverso l'impiego del Fondo di
 garanzia previsto dalla legge impugnata, sono desumibili dalla  legge
 n.  83 del 1988, si esplicano secondo le modalita' ivi indicate e non
 attengono ad agevolazioni creditizie. Con ampia  memoria  la  Regione
 ribadisce le su dette considerazioni e insiste nelle sue conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  - Questa Corte e' chiamata a decidere se la legge reg. Toscana
 approvata il 7 dicembre 1989  e  riapprovata  il  27  febbraio  1990,
 istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a
 medio termine e  operazioni  di  leasing,  effettuate  dalle  imprese
 indicate  nell'art.  3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 83,
 violi  i  limiti  alle  agevolazioni   creditizie   stabiliti   dalla
 legislazione statale, "sia con riferimento all'abbattimento dei tassi
 d'interesse, sia con riguardo all'erogazione  diretta  di  contributi
 sulla spesa sostenuta".
    Secondo  il  ricorso  proposto  dal  Presidente  del Consiglio dei
 ministri, la legge violerebbe, sotto tale  profilo,  i  limiti  posti
 alla legislazione regionale dall'art. 117 della Costituzione.
    2. - La questione e' infondata.
    Va  premesso  che  l'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha
 incluso tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto  ordinario,
 anche  quelle  concernenti  gl'interventi  per agevolare l'accesso al
 credito.
    Questa  Corte  ha precisato (sentenze n. 547 del 1989 e n. 735 del
 1988) che l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 non ha  inteso  cosi'
 configurare  una  materia  a  se',  distinta  da quelle espressamente
 attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117  della
 Costituzione,   bensi'   ha   inteso   identificare   un'attribuzione
 strumentale, che fa parte  integrante  delle  materie  di  competenza
 regionale   a  contenuto  economico.  Spetta  pertanto  alle  regioni
 ordinarie (sentenza n. 1066 del 1988) il potere  di  adottare  misure
 legislative  al  fine di agevolare l'accesso al credito attraverso la
 prestazione di garanzie, l'assegnazione di  contributi  e  di  fondi,
 l'erogazione  di  anticipazioni  e  quote di concorso negl'interessi,
 purche'  tali  interventi  risultino  collegati   alle   materie   di
 competenza  regionale e rispettino (sentenze n. 80 e n. 547 del 1989;
 n. 441 del 1988) i principi della legislazione statale.
    Nel  ricorso  non  si  contesta che le agevolazioni concesse dalla
 legge impugnata attengano a materia di competenza  regionale,  ma  si
 deduce  unicamente  che  esse  si pongono in contrasto con i principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato   riguardo
 all'"abbattimento dei tassi d'interesse" e "all'erogazione diretta di
 contributi sulla spesa sostenuta".
    Tali  censure sono sprovviste di qualsiasi fondamento, considerato
 l'effettivo contenuto  della  legge  impugnata;  questa  non  ha  per
 oggetto ne' la riduzione dei tassi d'interesse gravanti sulle imprese
 beneficiate, mediante accollo di parte di essi da parte della regione
 o di altri enti, ne' l'erogazione di contributi.
    Va  osservato in proposito che, con legge 5 giugno 1974, n. 32, la
 Regione Toscana aveva promosso (art. 1) la costituzione  della  "Fidi
 Toscana  S.p.A.",  a  prevalente  partecipazione  regionale,  con  la
 finalita' (art. 4) di agevolare l'accesso al  credito  -  nonche'  ad
 altre  forme di finanziamento, come il factoring e il leasing - delle
 imprese  di  minori  dimensioni  operanti  in   settori   d'interesse
 regionale.  Detta  legge  autorizzava  (artt.  8 e 9) la Fidi Toscana
 S.p.A. a stipulare con determinate aziende  ed  istituti  di  credito
 apposite convenzioni, al fine di stabilire modalita' e condizioni per
 la concessione di prestiti e il regime delle relative garanzie.
    Successivamente,  la  legge  regionale  14  novembre  1988,  n. 83
 programmava, a sostegno dell'occupazione, una  serie  d'interventi  -
 attraverso la creazione di nuove imprese - tra i quali erano comprese
 varie forme d'incentivazione finanziaria, ivi compresa  (art.  4)  la
 prestazione di "garanzie accessorie per la stipulazione di mutui".
    La  legge  impugnata  si  inserisce in questo quadro d'interventi,
 prevedendo la costituzione, presso la  Fidi  Toscana  S.p.A.,  di  un
 fondo  speciale  con il quale garantire (con le modalita' determinate
 da convenzioni con istituti bancari stipulati a norma degli artt. 8 e
 9  della  legge reg. n. 32 del 1974) le operazioni di credito e medio
 termine e di leasing. La misura delle  garanzie  che  possono  essere
 prestate  -  in  ordine  alla  quale nel ricorso non si indica alcuna
 norma statale di principio che possa ritenersi violata - e' rimessa a
 convenzioni  con gl'istituti di credito e con le societa' di leasing,
 secondo le procedure gia' regolate dalla legge n. 32 del 1974.
    Contrariamente   a   quanto  dedotto  nel  ricorso,  e'  evidente,
 pertanto, che la legge impugnata ha  carattere  meramente  accessorio
 rispetto  alla  normativa  regionale  vigente  e persegue lo scopo di
 renderla operante, attribuendo  alle  imprese  previste  dall'art.  3
 della  legge  reg.  n.  83  del  1988,  la possibilita' di fruire del
 sostegno delle garanzie che ne facilitino l'accesso al credito. A tal
 fine  viene  prevista la creazione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di
 un apposito fondo.
    Ne   deriva  che  la  normativa  contestata,  non  prevedendo  ne'
 "l'abbattimento  dei  tassi  d'interesse",   ne'   "l'erogazione   di
 contributi  alle  imprese"  in  relazione  a  concrete  operazioni di
 credito - le cui modalita' sono  demandate  ad  apposite  convenzioni
 alla  stregua degli artt. 1 e 2 della legge impugnata - non e' idonea
 a violare i limiti della legislazione statale, ne', quindi, opera  in
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo indicato
 nel ricorso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 della legge della Regione Toscana riapprovata  il  27  febbraio  1990
 intitolata:  "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi
 Toscana  S.p.A.",  proposta  in  riferimento   all'art.   117   della
 Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con il
 ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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