N. 333 SENTENZA 26 giugno - 13 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale Delegabilita'
 delle funzioni di p.m. ad ufficiali della polizia giudiziaria -
 Mancata previsione, nel caso di inerzia del p.m.  delegato, di
 specifici rimedi processuali o disciplinari con conseguente lesione
 del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Lamentato
 affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle
 garanzie di autonomia godute dai magistrati - Possibilita' per il
 p.m. delegato di procedere ad atti (interrogatorio e confronto) che,
 in virtu' della legge di delega, non possono essere compiuti che
 direttamente dal p.m. - Eccesso di delega - Insussistenza - Non
 fondatezza della questione.
 
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art.  22
 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
 art. 162, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 76, 107, ultimo comma, e 112).
(GU n.30 del 25-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),  nel  testo
 modificato  dall'art.  22  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449
 (Approvazione  delle   norme   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ed  a quello a carico degli
 imputati minorenni) e  dell'art.  162,  secondo  comma,  del  decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con  ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Pretore di Pinerolo nel
 procedimento penale a carico di Artusio Giampiero, iscritta al n. 142
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                            Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Pinerolo, in un procedimento penale svolgentesi
 dinanzi alla Pretura, rilevato che  alla  udienza  dibattimentale  le
 funzioni  di  P.M.  erano  svolte,  su  delega  del Procuratore della
 Repubblica, da un sottufficiale dei carabinieri, con ordinanza del 22
 novembre  1989  (R.O.  n.  142  del  1990)  ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio
 1941,  n.  12,  nel  testo  modificato  dall'art.  22  del  d.P.R. 22
 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui  consente  al  Procuratore
 della  Repubblica  presso la Pretura di delegare lo svolgimento delle
 funzioni di  pubblico  ministero  in  udienza  dibattimentale  ad  un
 ufficiale  di  polizia  giudiziaria  e l'art. 162, secondo comma, del
 decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  nella  parte  in  cui
 consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida.
    Il giudice remittente ha osservato che al delegato sono attribuite
 le modifiche  della  imputazione  e  le  relative  contestazioni,  la
 contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante
 e, con il consenso  dell'imputato,  quella  di  un  fatto  nuovo  non
 enunciato  nel decreto di citazione a giudizio e, per quanto concerne
 le nuove contestazioni, e' prevista la mera facolta' e non  l'obbligo
 di consultare il Procuratore della Repubblica.
    Sarebbero, quindi, violati:
       a) l'art. 112 della Costituzione in quanto il P.M. delegato non
 e' soggetto a sanzioni  in  caso  di  inerzia  e,  pertanto,  sarebbe
 vanificato il principio della obbligatorieta' dell'azione penale;
       b)  l'art.  107,  ultimo comma, della Costituzione in quanto il
 P.M. ufficiale di polizia non gode delle garanzie di cui invece  gode
 il P.M. magistrato;
       c)   l'art.   76   della   Costituzione   in  quanto,  trovando
 applicazione, in mancanza di una espressa determinazione della  legge
 delega  (art.  5  della  legge  16  febbraio 1987, n. 81), i principi
 ispiratori del nuovo codice di procedura penale  e  tra  essi  quelli
 posti  dall'art.  2,  punto  37,  l'ufficiale di polizia giudiziaria,
 mentre non puo'  compiere,  nel  corso  delle  indagini  preliminari,
 l'interrogatorio   dell'imputato  ed  il  confronto,  se  delegato  a
 svolgere  le  funzioni  di  P.M.  potrebbe  compiere  i  detti   atti
 nell'udienza dibattimentale.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente comunicata, notificata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    3.  -  Nel  giudizio  si e' costituita l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ha  rilevato  che  non  sussiste  violazione  dell'art.  112 della
 Costituzione in quanto l'eventuale omessa contestazione in udienza di
 un  reato concorrente o di un fatto nuovo non genera, per l'ufficiale
 di polizia giudiziaria delegato P.M., conseguenze diverse  da  quelle
 che si verificano per il P.M. magistrato ed il controllo dell'inerzia
 non si proietta sull'udienza ma si realizza  attraverso  l'intervento
 in sede di archiviazione.
    Per   quanto   riguarda   la   violazione   dell'art.   107  della
 Costituzione,  ha  osservato  che,  come  piu'  volte  affermato,  il
 principio  secondo  il  quale  la  magistratura costituisce un ordine
 autonomo ed indipendente da ogni altro potere, non vale ad  escludere
 il   conferimento   di  compiti  relativi  all'amministrazione  della
 giustizia  a  persone  estranee  all'ordine  giudiziario  (art.  108,
 secondo  comma,  in  relazione  all'art.  102,  secondo  comma, della
 Costituzione).
    Inoltre,  la  dipendenza  dall'esecutivo riguarda solo le funzioni
 organico-amministrative   svolte   dagli   ufficiali    di    polizia
 giudiziaria,  mentre  vale  il  principio secondo cui le funzioni del
 P.M. in udienza sono esercitate in piena autonomia  e  la  delega  va
 revocata  solo  nei casi in cui il codice di procedura penale prevede
 la sostituzione del P.M.
    La questione, infine, per il profilo della violazione dell'art. 76
 della Costituzione sarebbe anzitutto  inammissibile  per  difetto  di
 rilevanza   essendo   stata   l'ordinanza  pronunciata  in  una  fase
 antecedente  all'espletamento  delle  prove.   Nel   merito   sarebbe
 infondata,  non  avendo  il punto 37 della direttiva alcuna attinenza
 con   l'assunzione   delle   prove   che   avviene    nell'istruzione
 dibattimentale.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941,  n.  12  nel  testo  modificato
 dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui
 consente al Procuratore della Repubblica
 presso  la  Pretura di delegare l'esercizio delle funzioni di P.M. in
 udienza  dibattimentale  ad  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,   e
 dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
 n. 271, nella parte in cui prevede il conferimento della delega anche
 per  l'udienza  di convalida. Secondo il giudice remittente sarebbero
 violati:
       a)  l'art.  112  della Costituzione perche', in caso di inerzia
 per omessa contestazione di reato concorrente o di  nuovi  fatti,  il
 P.M.  delegato,  in  quanto  non  magistrato,  non sarebbe colpito da
 sanzione alcuna, onde la lesione del  principio  dell'obbligatorieta'
 dell'azione penale;
       b)  l'art.  107,  u.c.,  della  Costituzione  perche'  il  P.M.
 delegato, per la sua qualita' di ufficiale della polizia  giudiziaria
 e,  quindi, non magistrato, non avrebbe le garanzie di autonomia e di
 indipendenza proprie degli appartenenti all'ordine giudiziario;
       c)  l'art.  76  della  Costituzione  in quanto all'ufficiale di
 polizia giudiziaria che esercita funzioni di P.M. in udienza  sarebbe
 consentito  l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto che invece
 egli non potrebbe effettuare nelle indagini preliminari.
    2. - La questione non e' fondata.
    L'art. 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto
 30 gennaio 1941, n. 12, disponeva gia' che le  funzioni  di  pubblico
 ministero  nelle  udienze  dinanzi  al pretore potevano essere svolte
 anche  da  persone  estranee  all'ordine  giudiziario,  tra   cui   i
 funzionari  di  polizia.  Ora,  l'art. 22 d.P.R. n. 449 del 1988, nel
 sostituire il testo del citato art. 72, dispone che le dette funzioni
 possono  essere  esercitate,  per  delega  nominativa del procuratore
 della  Repubblica  presso  la  Pretura,  da  ufficiali   di   polizia
 giudiziaria  che  non  abbiano  preso parte alle indagini preliminari
 senza che a nulla rilevino in  questa  sede  le  successive  aggiunte
 apportate  dall'art. 1 al decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15.
    La  delega  e'  conferita  per  una  determinata  udienza o per un
 singolo processo, con atto scritto del quale e' fatta annotazione  in
 un  apposito registro che e' esibito in dibattimento (art. 162, primo
 comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989).
    Come  si  evince  dalla  relazione  al  progetto  preliminare,  la
 disposizione in esame e' ispirata alla esigenza  pratica  di  ovviare
 alle  carenze  di  magistrati  professionali  e  di  non ritardare la
 definizione dei processi penali. L'affidamento  dell'esercizio  delle
 funzioni di P.M. all'ufficiale di polizia giudiziaria e' assistito da
 garanzie varie. Anzitutto, la delega e' conferita  con  atto  scritto
 dal  Procuratore  della  Repubblica  secondo i casi concreti, sicche'
 certamente  e'  destinata  a  cadere  sugli  ufficiali   di   polizia
 giudiziaria  ritenuti,  tra  i  tanti, i piu' idonei allo svolgimento
 delle funzioni da assegnare. E' poi  stabilita  la  esclusione  degli
 ufficiali   di   polizia   che  abbiano  preso  parte  alle  indagini
 preliminari. Si evita cosi' ogni commistione ed interferenza  tra  la
 fase  predibattimentale  e  la  fase  dibattimentale,  cosi'  come si
 stabilisce la netta separazione delle funzioni requirenti  da  quelle
 giudicanti  affidate  prima  del  nuovo  codice  di  rito allo stesso
 pretore.
    La  delega  da  parte  del  Procuratore della Repubblica evidenzia
 l'inserimento del P.M. delegato tra coloro  che  esercitano  funzioni
 requirenti    e    la   inesistenza   di   qualsiasi   rapporto   col
 pretore-giudice, a differenza  di  quanto  poteva  sospettarsi  nella
 vigenza del codice abrogato per ogni estraneo all'ordine giudiziario,
 chiamato all'esercizio delle funzioni di P.M. in udienza dal pretore,
 per  quanto  si  sia  ritenuta  la  diretta  derivazione  dalla legge
 dell'attribuzione delle funzioni (sent. Corte cost. n. 172 del 1987).
    Inoltre,  e'  previsto che il P.M. delegato, nel caso in cui debba
 prestare il suo consenso all'applicazione della pena su  richiesta  o
 al giudizio abbreviato, oppure debba procedere a nuove contestazioni,
 si consulti con il Procuratore  della  Repubblica  (art.  162,  terzo
 comma,  del  decreto  legislativo  n.  271 del 1989). Tuttavia, e' da
 notare che il consenso al giudizio abbreviato e al patteggiamento  e'
 dato dal P.M. prima dell'udienza dibattimentale e, quindi, non spetta
 all'ufficiale di polizia giudiziaria chiamato solo per  quest'ultima.
    In  tale  situazione  non  sono  fondate  le denunciate censure di
 legittimita' costituzionale. Non risulta  violato  l'art.  112  della
 Costituzione  che fissa il principio dell'obbligatorieta' dell'azione
 penale in quanto non e' prevista alcuna sanzione nemmeno in  caso  di
 inerzia  del  P.M. magistrato, cioe' in caso di mancata contestazione
 da parte sua di reati concorrenti o di fatti nuovi. Anzi,  per  certi
 aspetti,  la  posizione  del  P.M.  delegato  e'  soggetta  a vincolo
 perche', oltre ad essere per  se  stessa  provvisoria,  il  delegante
 potra' tener conto del comportamento del delegato allorquando ritenga
 di effettuare altre deleghe per altri processi o per altre udienze.
    Ad   escludere   la   dedotta   violazione   dell'art.  107  della
 Costituzione, fondata sul rilievo che il P.M. delegato  non  godrebbe
 delle  garanzie  di  autonomia  e  di  indipendenza  di  cui godono i
 giudici, a parte la considerazione che nel nuovo processo  penale  e'
 sancita   la  qualita'  di  parte  del  P.M.,  per  quanto  a  tutela
 dell'interesse  generale  all'osservanza  della  legge,  valgono   le
 considerazioni  svolte  in  passato  da questa Corte. Si e' affermato
 (sentenza Corte Cost. n. 123  del  1970)  che  il  principio  sancito
 dall'art.  104,  comma  primo,  della  Costituzione,  secondo  cui la
 magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente  da  ogni
 altro  potere non esclude l'ammissibilita' del conferimento a persone
 estranee    all'ordine    giudiziario    di     compiti     attinenti
 all'amministrazione  della  giustizia  (art.  108,  secondo comma, in
 relazione all'art.  102,  secondo  comma,  della  Costituzione).  Non
 essendo  le  persone  di  volta  in volta chiamate a rappresentare il
 P.M., inquadrate  nell'organizzazione  giurisdizionale  ne'  inserite
 nell'ordine   giudiziario,   e'   ovvio   che   non  possono  trovare
 applicazione   le   disposizioni   che   concernono   i    magistrati
 professionali.  Peraltro,  la delega del P.M. non crea alcun rapporto
 di dipendenza ne' col delegante, in quanto  anche  il  P.M.  delegato
 agisce  con piena autonomia, secondo il disposto dell'art. 53 c.p.p.,
 attuativo della direttiva n. 68, tanto piu'  che  la  delega  non  e'
 revocabile  se  non  in  casi  determinati, cosi' come e' per il P.M.
 magistrato. Inoltre, la qualita' di ufficiale di polizia  giudiziaria
 non  rende  il P.M. delegato dipendente dal potere esecutivo cui egli
 appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita'
 di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria e non quella di P.M., sicche'
 nessuna  minaccia  alla  indipendenza  puo'  venire  dalle  autorita'
 gerarchicamente sovraordinate.
    Infine, non sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione
 per eccesso di delega. Solo la direttiva n. 103  impone  la  distinta
 attribuzione  delle  funzioni  di  pubblico ministero e di giudice. E
 questo obiettivo e' stato realizzato mediante  la  istituzione  della
 procura  della  Repubblica  presso le Preture circondariali. Nulla e'
 detto in ordine alla individuazione degli  organi  ai  quali  possono
 essere  attribuite  le  funzioni  di  P.M.  nel giudizio pretorile. A
 parte, quindi, la inesattezza del richiamo a  criteri  direttivi  del
 codice  di  procedura  penale,  il  compimento in udienza di atti che
 l'ufficiale di polizia giudiziaria non puo' compiere nella fase delle
 indagini  preliminari  (interrogatorio  dell'imputato e confronti) e'
 effettuato dal P.M. delegato nell'esercizio delle funzioni di P.M.  e
 non  di  quelle di ufficiale di polizia giudiziaria e si svolge sotto
 la direzione del Pretore, giudice del dibattimento.
    Pertanto, la questione sollevata non e' fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941,  n.  12  (Ordinamento
 giudiziario)   nel  testo  modificato  dall'art.  22  del  d.P.R.  22
 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle  norme  per  l'adeguamento
 dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo penale ed a quello a
 carico degli imputati minorenni), e dell'art. 162, secondo comma, del
 decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie  del  codice  di  procedura  penale),  in
 riferimento   agli   artt.   112,  107,  ultimo  comma,  e  76  della
 Costituzione, sollevata dal Pretore di Pinerolo  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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