N. 338 ORDINANZA 26 giugno - 13 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita di inabilita'
 - Ipotesi di invalidita' conseguente a piu' infortuni o ad un
 infortunio ed una malattia professionale riconducibili a diverse
 gestioni (industriale ed agricola) - Mancata previsione della
 costituzione di un'unica rendita di inabilita' - Questione gia'
 dichiarata infondata (sentenza n. 71/1990) Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 132 e 212).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma).
(GU n.30 del 25-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 80, 132 e 212
 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo  unico  delle  disposizioni
 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il  21  giugno
 1989  dal  Pretore  di  Ancona  nel  procedimento civile vertente tra
 Cesaroni Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al  n.  238  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20 prima serie speciale dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Ancona,  nel  giudizio promosso da
 Cesaroni Giuseppe - gia' titolare di rendita I.N.A.I.L. per  malattia
 professionale,   riportata   lavorando  nel  settore  industriale,  e
 successivamente colpito  da  infortunio  nel  prestare  attivita'  di
 coltivatore  diretto  con  postumi  invalidanti  pari  al  5%  -  per
 conseguire  la  liquidazione  di  una  nuova  rendita  in  base  alla
 valutazione  complessiva  del  grado di inabilita', ha sollevato, con
 ordinanza  emessa  il  21  giugno  1989,  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 38, secondo comma, e 3,
 primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R.
 30   giugno   1965  n.  1124  (Testo  unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
 malattie professionali);
      che il giudice a quo, premesso che, per costante interpretazione
 giurisprudenziale, nell'ipotesi di  invalidita'  conseguente  a  piu'
 infortuni,  ovvero  ad un infortunio e ad una malattia professionale,
 riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola), non  puo'
 procedersi  alla costituzione di una unica rendita ai sensi dell'art.
 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rileva che cio'  sembra  contrastare:
 a)  con  l'art.  38,  secondo  comma,  della Costituzione, poiche' al
 verificarsi  (con  l'ulteriore   infortunio   o   malattia)   di   un
 aggravamento  della  situazione  di  bisogno  non  fa  riscontro  una
 intensificata tutela previdenziale; b) con  l'art.  3,  primo  comma,
 della  Costituzione,  per la diversa tutela che una eguale situazione
 di bisogno riceve a seconda che gli eventi lesivi  si  siano  o  meno
 verificati nell'espletamento della stessa attivita' lavorativa;
      che  si  e'  costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o infondata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia  dichiarata  manifestamente infondata alla stregua di quanto gia'
 deciso dalla Corte con la sentenza n. 71/1990;
    Considerato  che  questa  Corte  con  la  sentenza n. 71 del 1990,
 richiamata dall'interveniente, ha dichiarato  non  fondata  questione
 analoga, richiamandosi all'organizzazione separata dell'assicurazione
 (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria,  e
 di   quella  (contro  gli  infortuni  e  le  malattie  professionali)
 nell'agricoltura, ciascuna delle quali  rappresenta  un  sistema  con
 proprie  previsioni  di  presupposti  del  rapporto  assicurativo, di
 doveri  contributivi,  di  criteri  di  valutazione  della  efficacia
 invalidante  delle  menomazioni  fisiche,  e  rilevando  che siffatta
 separatezza non lede ne' l'art. 38,  secondo  comma,  ne'  l'art.  3,
 primo    comma,   della   Costituzione,   poiche'   essa   si   fonda
 sull'obbiettiva distinzione  fra  i  due  settori  lavorativi  e  non
 lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela;
      che  nell'ordinanza  non  sono  indicati motivi ed argomenti che
 possano indurre la Corte a modificare la propria decisione;
      che   la   questione   va   pertanto  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli  artt.  3,  primo  comma,  e  38,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  degli  artt. 80, 132 e 212 del
 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo  unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), questione sollevata dal  Pretore  di  Ancona
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0894