N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1990
N. 464 Ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Correggio nel procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed altro Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Previo accertamento probatorio della responsabilita' penale - Non necessarieta' Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante in ordine alla determinazione della pena, rimessa invece alla volonta' delle parti - Esercizio di potere giurisdizionale affidato al p.m. e all'imputato. (C.P.P. 1988, art. 444). (Cost., art. 102).(GU n.33 del 22-8-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Pellacani Andrea e Anceschi G. Luca; P R E M E S S O che Pellacani Andrea e Anceschi Gian Luca sono stati tratti a giudizio avanti a questo pretore per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, del codice penale; che gli stessi hanno formulato richiesta di applicazione della pena, ex artt. 444 del codice di procedura penale, nella misura di giorni venticinque di reclusione e L. 60.000 di multa; che il pubblico ministero ha prestato il proprio assenzo; O S S E R V A In base alla procedura introdotta dall'art. 444 del codice di procedura penale "l'imputato e il pubblico ministero posssono chiedere al giudice l'applicazione nella specie e nella misura indicata di una sanzione sostitutiva o di una pena pecunaria ovvero di una pena detentiva". "Se vi e' consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e la comparizione e la applicazione delle circostanze siano corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata". Premesso che una valutazione sulla base degli atti risulta estremamente ardua visto che nel fascicolo processuale trovansi allegati i soli decreto di citazione e certificato penale, l'innovazione introdotta dall'art. 444 del codice di procedura penale pone il giudicante nella posizione di un semplice pubblico ufficiale fidefaciente con il limitato compito di ratificare o, tutt'al piu', di rendere esecutivo un negozio concluso tra terzi e al quale egli e' rimasto del tutto estraneo. Da cio' consegue che, a parte la violazione del principio della poena sine iudicio, viene estromessa dal processo una parte essenziale affidandosi la determinazione della pena soltanto a due di esse, di cui una privata. In altri termini il giudicante risulata espropriato della giurisdizione inteso detto termine nella sua giusta accezione di valutazione discrezionale e formulazione di un giudizio con relativa irrogazione della pena nella misura e nella specie ritenuta di giustizia. Certamente non contraddice quanto sopra asserito il rilievo che l'art. 444 consente al giudicante un controllo "sulla qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze" trattandosi di un controllo puramente formale, di semplice legittimita', esclusa ogni valutazione di merito e discrezionale. D'altra parte non pare corretto operare un parallelismo con l'istituto della oblazione in quanto: a) in relazione a detto istituto la disciplina e' stabilita dalla legge in via preventiva e generale, uguale per tutti e non e' lasciata al potere di taluna delle parti; b) trattandosi di oblazione semplice, il fatto viene degradato, almeno secondo taluni autori, a semplice torto amministrativo; c) trattandosi di oblazione speciale rimane integro il potere discrezionale del giudice, di accogliere o respingere l'istanza. Le osservazioni che precedono consentono di affermare che il disposto dell'art. 444 del codice di procedura penale si pone in contrasto con l'art. 102 della Costituzione secondo il quale la funzione giurisdizionale e' esercitata dai magistrati ordinari.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 nuovo del codice di procedura penale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Correggio, addi' 3 aprile 1990 Il pretore: PIVA 90C0899