N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 1990

                                 N. 464
    Ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal pretore di Reggio Emilia,
  sezione distaccata di Correggio nel procedimento penale a carico di
                       Pellacani Andrea ed altro
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Applicazione
 della pena su richiesta delle parti - Previo accertamento  probatorio
 della  responsabilita'  penale  -  Non  necessarieta' Limitazione del
 potere decisorio dell'organo giudicante in ordine alla determinazione
 della  pena,  rimessa invece alla volonta' delle parti - Esercizio di
 potere giurisdizionale affidato al p.m. e all'imputato.
 (C.P.P. 1988, art. 444).
 (Cost., art. 102).
(GU n.33 del 22-8-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Pellacani Andrea e Anceschi G. Luca;
                            P R E M E S S O
      che  Pellacani  Andrea  e Anceschi Gian Luca sono stati tratti a
 giudizio avanti a questo pretore per rispondere del reato di cui agli
 artt. 110, 624 e 625, n. 7, del codice penale;
      che  gli  stessi hanno formulato richiesta di applicazione della
 pena, ex artt. 444 del codice di procedura penale,  nella  misura  di
 giorni venticinque di reclusione e L. 60.000 di multa;
      che il pubblico ministero ha prestato il proprio assenzo;
                             O S S E R V A
    In  base  alla  procedura  introdotta  dall'art. 444 del codice di
 procedura  penale  "l'imputato  e  il  pubblico  ministero   posssono
 chiedere  al  giudice  l'applicazione  nella  specie  e  nella misura
 indicata di una sanzione sostitutiva o di una pena  pecunaria  ovvero
 di  una pena detentiva". "Se vi e' consenso anche della parte che non
 ha formulato la richiesta il  giudice,  sulla  base  degli  atti,  se
 ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e la comparizione e
 la  applicazione  delle  circostanze  siano  corrette,  dispone   con
 sentenza l'applicazione della pena indicata".
    Premesso  che  una  valutazione  sulla  base  degli  atti  risulta
 estremamente ardua  visto  che  nel  fascicolo  processuale  trovansi
 allegati   i   soli   decreto  di  citazione  e  certificato  penale,
 l'innovazione introdotta dall'art. 444 del codice di procedura penale
 pone  il giudicante nella posizione di un semplice pubblico ufficiale
 fidefaciente con il limitato compito di ratificare o,  tutt'al  piu',
 di rendere esecutivo un negozio concluso tra terzi e al quale egli e'
 rimasto del tutto estraneo.
    Da  cio'  consegue  che, a parte la violazione del principio della
 poena  sine  iudicio,  viene  estromessa  dal  processo   una   parte
 essenziale affidandosi la determinazione della pena soltanto a due di
 esse, di cui una privata.
    In   altri   termini  il  giudicante  risulata  espropriato  della
 giurisdizione inteso detto termine  nella  sua  giusta  accezione  di
 valutazione  discrezionale e formulazione di un giudizio con relativa
 irrogazione della pena  nella  misura  e  nella  specie  ritenuta  di
 giustizia.
    Certamente  non  contraddice  quanto sopra asserito il rilievo che
 l'art. 444 consente al giudicante un controllo "sulla  qualificazione
 giuridica   del  fatto  e  l'applicazione  e  la  comparizione  delle
 circostanze"  trattandosi  di  un  controllo  puramente  formale,  di
 semplice   legittimita',   esclusa   ogni  valutazione  di  merito  e
 discrezionale.
    D'altra  parte  non  pare  corretto  operare  un  parallelismo con
 l'istituto della oblazione in quanto:
       a)  in  relazione  a  detto istituto la disciplina e' stabilita
 dalla legge in via preventiva e generale, uguale per tutti e  non  e'
 lasciata al potere di taluna delle parti;
       b) trattandosi di oblazione semplice, il fatto viene degradato,
 almeno secondo taluni autori, a semplice torto amministrativo;
       c)  trattandosi  di oblazione speciale rimane integro il potere
 discrezionale del giudice, di accogliere o respingere l'istanza.
    Le  osservazioni  che  precedono  consentono  di  affermare che il
 disposto dell'art. 444 del codice di  procedura  penale  si  pone  in
 contrasto  con  l'art.  102  della  Costituzione  secondo il quale la
 funzione giurisdizionale e' esercitata dai magistrati ordinari.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 all'art.  102  della  Costituzione  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 444 nuovo del codice di procedura penale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Correggio, addi' 3 aprile 1990
                            Il pretore: PIVA

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