N. 469 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1990
N. 469 Ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale Reati militari - Peculato per distrazione - Pena edittale - Misura - Introduzione, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, della riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Previsione della nuova figura di peculato d'uso, sanzionata in misura minore rispetto al peculato comune - Mancata previsione di analoga norma nel codice penale militare Irragionevolezza anche in riferimento alla impossibilita' di applicare l'amnistia concessa con d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. (C.P.M.P., art. 215, in relazione all'art. 314 c.p.). (Cost., art. 3).(GU n.33 del 22-8-1990 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Cianciaruso Natale, nato il 30 maggio 1939 a Taranto, atto di nascita n. 1257, residente in Casarsa (Pordenone) in viale Monte Peralba n. 32/2, comandante del 19º gruppo cavalleggeri guide in Casarsa (Pordenone), incensurato, coniugato, diploma scuola media superiore, impossidente, detenuto dal 10 novembre 1985 al 14 novembre 1985, imputato di concorso in peculato militare continuato (artt. 110 del c.p.; 81 cpv. I del c.p.; 215 del c.p.m.p.; con le aggravanti di cui all'art. 58 del c.p.m.p. ed all'art. 112 nn. 2 e 3 del c.p.) perche', quale comandante del 19º gruppo squadroni cavalleggeri guide in Casarsa (Pordenone), avendo per ragione del suo servizio la disponibilita' dei sottonotati automezzi e del relativo carburante, nonche' del personale militare di cui appresso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, impiegava, con la collaborazione del serg. magg. Tesone Gennaro, gli automezzi ed i militari nei giorni 13, 16 e 17 settembre 1985, per eseguire la tinteggiatura di un'abitazione privata sita in S. Vendemiano (Treviso), da lui precedentemente occupata, cosi' distraendo a proprio profitto dal servizio gli automezzi suddetti, unitamente al carburante consumato ed al personale comunque impegnato per l'indicata finalita'. In particolare impiegava: a) il 13 settembre 1985, dalle ore 09,20 alle ore 17,10, l'automezzo tipo 900/T targato EI 465120, in dotazione al 19º gruppo squadroni guide in Casarsa (Pordenone) con a bordo il soldato Fabris Roberto (conduttore), per trasportare dalla caserma "Trieste" in Casarsa della Delizia (Pordenone), all'abitazione privata sita in S. Vendemiano (Treviso) e, successivamente, riportare in Caserma, il soldato Talon Claudio ed il serg. magg. Tesone Gennaro, al fine di far tinteggiare l'abitazione suddetta; il Talon nel suspecificato lavora di tinteggiatura; b) il 16 settembre 1985, dalle ore 09,15 alle ore 17,25, l'automezzo tipo AR76 targato EI 622F in dotazione al reparto sub a) specificato, con conduttore il militare Bisogni Andrea, per il trasporto dalla caserma "Trieste" in Casarsa della Delizia (Pordenone), all'abitazione privata sita in S. Vendemiano (Treviso) e, successivamente riaccompagnare in caserma il caporale Corcione Lorenzo, il soldato Talon Claudio ed il serg. magg. Tesone Gennaro, al fine di far tinteggiare l'abitazione suddetta; Talon e Corcione nel suspecificato lavoro di tinteggiatura; c) il 17 settembre 1985, dalle ore 09,50 alle 12,45, l'automezzo tipo B238 targato 505AD, in dotazione al reparto sub a) specificato, con conduttore il soldato Perri Vincenzo, per trasportare dalla caserma "Trieste" in Casarsa della Delizia (Pordenone) all'abitazione privata sita in S. Vendemiano (Treviso) e, successivamente, riacompagnare in caserma, il soldato Talon Claudio, il caporale Corcione Lorenzo e il serg. magg. Tesone Gennaro, al fine di far tinteggiare l'abitazione suddetta; il Talon ed il Corcione nel suspecificato lavoro di tinteggiatura; facendo compiere ai suddetti autoveicoli un percorso complessivo di Km 276 e consumare carburante per un totale di circa trentun litri; FATTO E DIRITTO In limine litis il pubblico ministero, rilevando che il ten. col. Cianciaruso e' imputato di tre episodi di peculato militare (art. 215 del c.p.m.p.), consistenti (oltre che in appropriazione di energie di lavoro) in distrazioni d'uso e temporanee di automezzi appartenenti all'amministrazione militare, ha eccepito l'illeggittimita' costituzionale della norma incriminatrice, in relazione all'art. 3 della Costituzione. La difesa si e' parzialmente associata. Non v'e' dubbio che i fatti di indebita utilizzazione degli automezzi, descritti nel capo d'imputazione, realizzano il peculato militare nella forma, cui la stessa imputazione si riferisce, della distrazione a profitto proprio; o anche (dato il rapporto di genere a specie intercorrente tra l'appropriazione e la distrazione) della temporanea appropriazione. L'eccezione prospettata dal pubblico ministero muove dalla considerazione che con la legge 26 aprile 1990, n. 86 (modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) si e' riordinato il reato comune di peculato (art. 314 del c.p.), senza pero' provvedere al corrispondente reato di peculato militare: nel secondo comma dell'art. 314 ora si prevede il peculato d'uso come figura minore solamente rispetto alla fattispecie di peculato delineato nel primo comma, mentre rimane inalterata la comprensivita' della norma incriminatrice dell'art. 215 del c.p.m.p., riguardante ogni forma di appropriazione e di distrazione, anche temporanea e seguita dalla restituzione immediata della cosa. Le conseguenze sono evidenti: mentre il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che ponga in essere un peculato d'uso, attualmente e' soggetto alla pena da sei mesi a tre aanni di reclusione, sensibilmente piu' severo (la reclusione militare da due a dieci anni) rimane il trattamento sanzionatorio cui, come avverrebbe nella specie, e' soggetto il corrispondente funzionario militare ("incaricato di funzioni amministrative o di comando"), che ponga in essere un peculato militare d'uso. Nella specie, inoltre, la differente regolamentazione viene a riguardare anche l'applicabilita' della amnistia disposta con d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. E' chiaro, infatti, che il peculato d'uso configurato dall'art. 314, secondo comma (se lo si considera un autonomo reato, come normalmente si ritiene per il furto d'uso) rientra nel beneficio, al quale e' sicuramente estraneo il peculato militare d'uso, compreso nella generica norma incriminatrice dell'art. 215 del c.p.m.p. Non risulta alcuna valida ragione che giustifichi questa diversita' di trattamento, e pertanto, come ha prospettato il pubblico ministero, l'art. 215 del c.p.m.p., nella parte in cui punisce anche il peculato d'uso e temporaneo, appare in contraddizione con l'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 314 del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 15 maggio 1990 Il presidente estensore: ROSIN 90C0907