N. 469 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1990

                                 N. 469
  Ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal tribunale militare di Padova
         nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale
 Reati  militari - Peculato per distrazione - Pena edittale - Misura -
 Introduzione, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, della  riforma  dei
 delitti  dei  pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -
 Previsione della nuova figura di peculato d'uso, sanzionata in misura
 minore  rispetto  al  peculato comune - Mancata previsione di analoga
 norma  nel  codice  penale   militare   Irragionevolezza   anche   in
 riferimento  alla impossibilita' di applicare l'amnistia concessa con
 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.
 (C.P.M.P., art. 215, in relazione all'art. 314 c.p.).
 (Cost., art. 3).
(GU n.33 del 22-8-1990 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  causa  contro
 Cianciaruso Natale, nato il 30 maggio 1939 a Taranto, atto di nascita
 n.  1257,  residente in Casarsa (Pordenone) in viale Monte Peralba n.
 32/2,  comandante  del  19º  gruppo  cavalleggeri  guide  in  Casarsa
 (Pordenone),  incensurato, coniugato, diploma scuola media superiore,
 impossidente, detenuto dal 10 novembre  1985  al  14  novembre  1985,
 imputato  di  concorso in peculato militare continuato (artt. 110 del
 c.p.; 81 cpv. I del c.p.; 215 del c.p.m.p.; con le aggravanti di  cui
 all'art. 58 del c.p.m.p. ed all'art. 112 nn. 2 e 3 del c.p.) perche',
 quale comandante del  19º  gruppo  squadroni  cavalleggeri  guide  in
 Casarsa   (Pordenone),   avendo  per  ragione  del  suo  servizio  la
 disponibilita' dei sottonotati automezzi e del  relativo  carburante,
 nonche'  del  personale militare di cui appresso, in esecuzione di un
 medesimo disegno criminoso,  impiegava,  con  la  collaborazione  del
 serg.  magg.  Tesone  Gennaro, gli automezzi ed i militari nei giorni
 13, 16  e  17  settembre  1985,  per  eseguire  la  tinteggiatura  di
 un'abitazione  privata  sita  in  S.  Vendemiano  (Treviso),  da  lui
 precedentemente occupata, cosi' distraendo  a  proprio  profitto  dal
 servizio  gli  automezzi suddetti, unitamente al carburante consumato
 ed al personale  comunque  impegnato  per  l'indicata  finalita'.  In
 particolare impiegava:
       a)  il  13  settembre  1985,  dalle  ore  09,20 alle ore 17,10,
 l'automezzo tipo 900/T targato EI 465120, in dotazione al 19º  gruppo
 squadroni  guide in Casarsa (Pordenone) con a bordo il soldato Fabris
 Roberto (conduttore), per  trasportare  dalla  caserma  "Trieste"  in
 Casarsa  della Delizia (Pordenone), all'abitazione privata sita in S.
 Vendemiano (Treviso) e, successivamente,  riportare  in  Caserma,  il
 soldato  Talon  Claudio  ed il serg. magg. Tesone Gennaro, al fine di
 far tinteggiare l'abitazione suddetta;  il  Talon  nel  suspecificato
 lavora di tinteggiatura;
       b)  il  16  settembre  1985,  dalle  ore  09,15 alle ore 17,25,
 l'automezzo tipo AR76 targato EI 622F in dotazione al reparto sub  a)
 specificato,  con  conduttore  il  militare  Bisogni  Andrea,  per il
 trasporto  dalla  caserma  "Trieste"   in   Casarsa   della   Delizia
 (Pordenone),  all'abitazione  privata sita in S. Vendemiano (Treviso)
 e, successivamente riaccompagnare in  caserma  il  caporale  Corcione
 Lorenzo,  il  soldato Talon Claudio ed il serg. magg. Tesone Gennaro,
 al fine di far tinteggiare l'abitazione suddetta;  Talon  e  Corcione
 nel suspecificato lavoro di tinteggiatura;
       c)   il   17  settembre  1985,  dalle  ore  09,50  alle  12,45,
 l'automezzo tipo B238 targato 505AD, in dotazione al reparto  sub  a)
 specificato,   con   conduttore   il   soldato  Perri  Vincenzo,  per
 trasportare  dalla  caserma  "Trieste"  in  Casarsa   della   Delizia
 (Pordenone) all'abitazione privata sita in S. Vendemiano (Treviso) e,
 successivamente, riacompagnare in caserma, il soldato Talon  Claudio,
 il caporale Corcione Lorenzo e il serg. magg. Tesone Gennaro, al fine
 di far tinteggiare l'abitazione suddetta; il Talon ed il Corcione nel
 suspecificato  lavoro  di tinteggiatura; facendo compiere ai suddetti
 autoveicoli un percorso complessivo di Km 276 e consumare  carburante
 per un totale di circa trentun litri;
                            FATTO E DIRITTO
    In  limine litis il pubblico ministero, rilevando che il ten. col.
 Cianciaruso e' imputato di tre episodi di peculato militare (art. 215
 del c.p.m.p.), consistenti (oltre che in appropriazione di energie di
 lavoro) in distrazioni d'uso e temporanee di  automezzi  appartenenti
 all'amministrazione    militare,    ha   eccepito   l'illeggittimita'
 costituzionale della norma incriminatrice, in  relazione  all'art.  3
 della Costituzione.
    La difesa si e' parzialmente associata.
    Non  v'e'  dubbio  che  i  fatti  di  indebita utilizzazione degli
 automezzi, descritti nel capo d'imputazione, realizzano  il  peculato
 militare  nella  forma, cui la stessa imputazione si riferisce, della
 distrazione a profitto proprio; o anche (dato il rapporto di genere a
 specie  intercorrente  tra  l'appropriazione  e la distrazione) della
 temporanea appropriazione.
    L'eccezione   prospettata   dal  pubblico  ministero  muove  dalla
 considerazione che con la legge 26 aprile 1990, n. 86  (modifiche  in
 tema   di   delitti   dei   pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica
 amministrazione) si e' riordinato il reato comune di  peculato  (art.
 314  del  c.p.),  senza  pero'  provvedere al corrispondente reato di
 peculato militare: nel secondo comma dell'art. 314 ora si prevede  il
 peculato d'uso come figura minore solamente rispetto alla fattispecie
 di peculato delineato nel primo comma, mentre  rimane  inalterata  la
 comprensivita' della norma incriminatrice dell'art. 215 del c.p.m.p.,
 riguardante ogni forma di  appropriazione  e  di  distrazione,  anche
 temporanea e seguita dalla restituzione immediata della cosa.
    Le  conseguenze  sono  evidenti:  mentre  il  pubblico ufficiale o
 incaricato di un pubblico servizio, che ponga in essere  un  peculato
 d'uso,  attualmente  e' soggetto alla pena da sei mesi a tre aanni di
 reclusione, sensibilmente piu' severo (la reclusione militare da  due
 a   dieci   anni)  rimane  il  trattamento  sanzionatorio  cui,  come
 avverrebbe nella specie, e' soggetto  il  corrispondente  funzionario
 militare  ("incaricato di funzioni amministrative o di comando"), che
 ponga in essere un peculato militare d'uso.
    Nella  specie,  inoltre,  la  differente  regolamentazione viene a
 riguardare anche l'applicabilita' della amnistia disposta con  d.P.R.
 12  aprile  1990,  n.  75.  E' chiaro, infatti, che il peculato d'uso
 configurato dall'art. 314, secondo  comma  (se  lo  si  considera  un
 autonomo  reato,  come  normalmente  si  ritiene  per il furto d'uso)
 rientra nel beneficio, al quale e' sicuramente estraneo  il  peculato
 militare   d'uso,   compreso   nella  generica  norma  incriminatrice
 dell'art. 215 del c.p.m.p.
    Non   risulta   alcuna   valida  ragione  che  giustifichi  questa
 diversita'  di  trattamento,  e  pertanto,  come  ha  prospettato  il
 pubblico  ministero,  l'art.  215  del  c.p.m.p.,  nella parte in cui
 punisce  anche  il   peculato   d'uso   e   temporaneo,   appare   in
 contraddizione con l'art. 3 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita'  costituzionale   dell'art.   215   del   c.p.m.p.,   in
 riferimento  all'art.  314  del  c.p.,  in relazione all'art. 3 della
 Costituzione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
       Padova, addi' 15 maggio 1990
                     Il presidente estensore: ROSIN

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