N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1990

                                 N. 474
    Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal tribunale amministrativo
  regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Pennarola
    Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione
 Istruzione   pubblica   -  Istruzione  universitaria  -  Giudizio  di
 idoneita' a professore associato - Ammissione  a  detti  giudizi  dei
 professori incaricati stabilizzati, degli assistenti universitari del
 ruolo  ad  esaurimento,  dei  tecnici  laureati,  degli  astronomi  e
 ricercatori   degli   osservatori   astronomici   e   vesuviano,  dei
 ricercatori  degli  orti  botanici,  dei  conservatori  dei  musei  -
 Esclusione  dai  giudizi  in  questione  dei ricercatori universitari
 liberi  docenti  confermati  che  abbiano  svolto  per  un   triennio
 l'attivita'  per incarico, entro l'anno accademico 1979-80, di medico
 interno  universitario  con  compiti  assistenziali   Ingiusitificata
 disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee  Incidenza  sui
 principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Richiamo alle
 sentenze della Corte costituzionale nn.  46/1985, 89/1986 e 397/1989.
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma; d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382, art. 50).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.33 del 22-8-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi nn. 577/84,
 218/87 e 527/87 reg. gen., proposti da Pennarola Raffaele,  Angrisano
 Francesco,  Errico e Molea Guido (n. 577/8/4), Pennarola Raffaele (n.
 218/87), e Angrisano Francesco (527/87), rappresentati e difesi dagli
 avv.ti  Silio  Aedo Violante e Paolo Tesauro (ricorso n. 577/1984) ed
 Enrico Bonelli (ricorso  n.  218/1987),  contro  il  Ministero  della
 pubblica   istruzione,   in   persona   del   Ministro   Pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
 Napoli, per l'annullamento:
      1)  ricorso  n.  218/87:  della nota ministeriale n. 1087 del 28
 ottobre 1986;
      2)  ricorso  n.  527/87  della  nota ministeriale n. 2183 del 10
 dicembre 1986;
      3)  ricorso  n. 577/84: dei decreti del Ministero della pubblica
 istruzione del 26 aprile 1983 e 7 ottobre 1983,  di  indizione  della
 seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professori universitari di
 ruolo, fascia  degli  associati,  dei  decreti  del  Ministero  della
 pubblica  istruzione  3  febbraio  1984, 26 gennaio 1984 e 31 gennaio
 1984, con i quali i ricorrenti  sono  stati  rispettivamente  esclusi
 dalla   seconda   tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  a  professore
 universitario di ruolo, fascia degli associati;
    Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione in giudizio del Ministero della
 pubblica istruzione;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 31 gennaio 1990 la relazione del
 dott. Ottorino Mazzuca;
    Uditi altresi' gli avv.ti Tesauro e Bonelli;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  ricorso notificato il 7 aprile 1984, depositato il successivo
 18 aprile,  i  ricorrenti  Pennarola  Raffaele,  Angrisano  Francesco
 Errico  e  Molea  Guido impugnano i provvedimenti del Ministero della
 pubblica istruzione di esclusione dalla seconda tornata  dei  giudizi
 di  idoneita'  a  professore  universitario  di  ruolo,  fascia degli
 associati, in quanto  ricercatori  universitari  liberi  docenti  che
 avevano   svolto   l'attivita'   per   incarico   di  medico  interno
 universitario con compiti assistenziali.
    L'amministrazione  ha  motivato  i  provvedimenti anzidetti con la
 tassativita' dell'elencazione  contenuta  nell'art.  50,  n.  3,  del
 d.P.R.  n.  382/1980,  che  prevede  utile al fine de quo soltanto la
 qualifica di ricercatore di ruolo  degli  osservatori  astronomici  e
 vesuviano.
    Impugnano, altresi' i decreti del 26 aprile e 7 ottobre 1983 con i
 quali sono stati indetti i citati giudizi.
    Deducono nella sostanza i seguenti motivi di gravame:
      1)  e 2) violazione di legge ed in particolare dell'art. 5 della
 legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50  del  d.P.R.  11  luglio
 1980,  n.  382,  in  quanto  l'elencazione,  contenuta nelle suddette
 norme, delle categorie di  soggetti  inquadrabili  nella  fascia  dei
 professori  associati  non  ha carattere tassativo; eccesso di potere
 sotto vari profili;
      3)  in  subordine,  illegittimita'  costituzionale  delle  norme
 anzidette per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    I ricorrenti chiariscono in due memorie il loro assunto.
    A seguito di sentenza istruttoria n. 43/1989, sono stati trasmessi
 i documenti richiesti.
    Con successivi ricorsi notificati il 24 dicembre 1986 e 2 febbraio
 1987,  depositati  i  successivi  21  gennaio  e  17  febbraio  1987,
 Pennarola  Raffaele  e  Angrisano Francesco impugnano i provvedimenti
 ministeriali n. 1087 del 28 ottobre 1986 e 2183 del 10 dicembre  1986
 che  avevano  respinto  le  loro  istanze  di  revoca dei sopracitati
 provvedimenti di esclusione dal giudizio di  idoneita'  a  professore
 associato.
    Vengono dedotti i seguenti motivi, identici nei due ricorsi:
      1)  violazione  dell'art. 5, comma terzo della legge 21 febbraio
 1980, n. 28, e dell'art. 5 del d.P.R. 11 luglio  1980,  n.  382,  nel
 testo  risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del
 9 aprile 1986. Violazione degli articoli 3 e 97  della  Costituzione.
 Eccesso di potere sotto vari profili;
      2) violazione delle norme anzidette. Violazione dell'art. 58 del
 d.P.R.  n.  382/1980.  Violazione  degli  articoli  3  e   97   della
 Costituzione. Eccesso di potere sotto vari profili.
    I ricorrenti ribadiscono in memoria il loro assunto.
                             D I R I T T O
    Stante  la  loro  evidente  connessione i ricorsi come in epigrafe
 rubricati devono essere riuniti ai fini di un'unica decisione.
    Per  quel  che concerne il primo di essi n. 577/1984, infondata e'
 la lamentata violazione dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980,  n.
 28,  e  dell'art.  50  del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dedotta dai
 ricorrenti nel rilievo che l'elencazione delle categorie inquadrabili
 nella  fascia  dei  professori associati, da tale norma indicata, non
 avrebbe natura tassativa.
    La  contestata tassativita' e' stata, infatti, non solo confermata
 dallo stesso legislatore (art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705)
 ma  anche  dalla  precedente giurisprudenza amministrativa (cfr. C.S.
 sez. VI 14 novembre 1988 n. 1242) e dalla stessa Corte costituzionale
 (cfr. Corte costituzionale, 14 aprile 1986, n. 89).
    La  acclarata infondatezza della sopraindicata censura rende cosi'
 rilevante  l'ulteriore  subordinata   doglianza   di   illegittimita'
 costituzionale  delle norme di cui alla legge n. 28/1980 ed al d.P.R.
 n. 382/1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97  della  Costituzione,
 nel  rilievo  che  le  stesse  consentirebbero la partecipazione alla
 seconda tornata dei giudizi di idoneita' a  professore  universitario
 di  ruolo,  fascia  degli  associati,  solo  ai professori incaricati
 stabilizzati e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento,
 ai  tecnici  laureati, agli astronomi e ricercatori degli osservatori
 astronomici e vesuviano,  ai  ricercatori  degli  orti  botanici,  ai
 conservatori   dei   musei....,   escludendo   invece  i  ricercatori
 universitari liberi docenti confermati che avevano svolto l'attivita'
 per   incarico   di   medico   interno   universitario   con  compiti
 assistenziali.
    La  questione,  dedotta  altresi'  con  i  successivi  ricorsi  n.
 218/1987 e 527/1987, appare rilevante perche' gli attuali  ricorrenti
 affidano,  sostanzialmente,  alle  proprie  qualita',  oltre  che  al
 possesso degli ulteriori  necessari  requisiti,  la  possibilita'  di
 accedere ai giudizi di idoneita' a professore associato.
    La questione, oltre che rilevante, appare al collegio altresi' non
 manifestamente infondata in considerazione  del  diverso  trattamento
 riservato  dalle  norme  sopraindicate  (ai  fini  dell'ammissione ai
 giudizi  di  idoneita'  a  professore   associato)   ai   ricercatori
 confermati  liberi  docenti (in possesso di tutti gli altri requisiti
 richiesti dalle norme universitarie) che hanno svolto  attivita'  per
 incarico  di  medico interno universitario con compiti assistenziali.
 Ad avviso del collegio, sembra cosi' sussistere  in  primo  luogo  il
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione  posto che le norme in
 questione concretano una ingiusta  ed  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  tra  soggetti  che  si  trovano,  invece, nelle medesime
 condizioni per avere svolto identiche mansioni ed acquisito lo stesso
 livello  di  professionalita'.  I  ricorrenti,  infatti, tra l'altro,
 quali liberi docenti confermati, hanno superato le relative prove  di
 esame.
    E  cio'  tanto  piu'  in  presenza  della  decisione  della  Corte
 costituzionale 22 febbraio 1985, n. 46, che ha  equiparato  i  medici
 interni   universitari   con   compiti   assistenziali   assunti  con
 deliberazione  del  consiglio  di  facolta'  a  quelli  assunti   con
 deliberazione   del  consiglio  di  amministrazione  o  per  pubblico
 concorso e delle  recenti  sentenze  della  stessa  Corte  che  hanno
 ritenuto  incostituzionali  le norme in questione, nella parte in cui
 non prevedevano,  tra  le  qualifiche  da  ammettere  ai  giudizi  di
 idoneita'  a  professore  associato,  gli  aiuti e gli assistenti dei
 policlinici e  delle  cliniche  universitarie,  nominati  in  base  a
 pubblico  concorso che entro l'anno accademico 1979-80 avevano svolto
 per un triennio attivita'  didattica  e  scientifica,  comprovata  da
 pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad
 atti risalenti al periodo di  svolgimento  delle  attivita'  medesime
 (sentenza  n. 89 del 14 aprile 1986) e i titolari di contratto presso
 la facolta' di medicina e chirurgia, nominati  in  base  a  concorso,
 svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del
 contratto e che abbiano i  requisiti  didattici  e  scientifici  gia'
 visti (sentenza n. 397 del 13 luglio 1989).
    Nel  caso  di  specie,  premessa  la  irrilevanza  del  precedente
 inquadramento dei ricorrenti in qualita' di ricercatori  universitari
 confermati  (cfr. nei termini Consiglio di Stato, VI sezione, n. 1242
 del 14 novembre 1988), la nuova categoria che emerge, al fine de quo,
 dall'esame  dei  ricorsi  e'  quella  dei medici interni universitari
 incaricati con compiti assistenziali, che siano anche liberi  docenti
 confermati,  avendo  superato  le  relative  prove  di  esame,  e che
 possiedano i titoli didattici e scientifici di cui si e' detto.
    Anche per essi, quindi, sembra violato il principio costituzionale
 della parita' di trattamento (art. 3), con conseguenti  riflessi  sul
 buon  andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 della
 Costituzione).
    Per  quanto  suesposto,  va  disposta  la sospensione del presente
 giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Il  t.a.r.  per  la  Campania,  sezione  IV,  riuniti i ricorsi in
 epigrafe, dichiara la rilevanza e la non manifesta  infondatezza,  in
 relazione  agli  artt.  3 e 97 della Costituzione, della questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma,  della  legge
 21  febbraio  1980,  n.  28,  e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
 nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti  da  ammettere  ai
 giudizi  di  idoneita' a professore universitario associato, i medici
 interni universitario incaricati con compiti assistenziali, che siano
 anche liberi docenti confermati e che entro l'anno accademico 1979-80
 abbiano svolto, per un triennio, attivita' didattica  e  scientifica,
 questa  ultima  comprovata  da  pubblicazioni  edite  documentate dal
 preside della facolta' in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' medesime;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina    l'immediata    rimessione    degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Cosi'  deciso  in  Napoli nella Camera di Consiglio del 31 gennaio
 1990.
                        Il presidente: PISCIOTTA
                                    Il referendario estensore: MAZZUCA
 90C0912