N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1990
N. 474 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Giudizio di idoneita' a professore associato - Ammissione a detti giudizi dei professori incaricati stabilizzati, degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, dei tecnici laureati, degli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, dei ricercatori degli orti botanici, dei conservatori dei musei - Esclusione dai giudizi in questione dei ricercatori universitari liberi docenti confermati che abbiano svolto per un triennio l'attivita' per incarico, entro l'anno accademico 1979-80, di medico interno universitario con compiti assistenziali Ingiusitificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 46/1985, 89/1986 e 397/1989. (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.33 del 22-8-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 577/84, 218/87 e 527/87 reg. gen., proposti da Pennarola Raffaele, Angrisano Francesco, Errico e Molea Guido (n. 577/8/4), Pennarola Raffaele (n. 218/87), e Angrisano Francesco (527/87), rappresentati e difesi dagli avv.ti Silio Aedo Violante e Paolo Tesauro (ricorso n. 577/1984) ed Enrico Bonelli (ricorso n. 218/1987), contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro Pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, per l'annullamento: 1) ricorso n. 218/87: della nota ministeriale n. 1087 del 28 ottobre 1986; 2) ricorso n. 527/87 della nota ministeriale n. 2183 del 10 dicembre 1986; 3) ricorso n. 577/84: dei decreti del Ministero della pubblica istruzione del 26 aprile 1983 e 7 ottobre 1983, di indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professori universitari di ruolo, fascia degli associati, dei decreti del Ministero della pubblica istruzione 3 febbraio 1984, 26 gennaio 1984 e 31 gennaio 1984, con i quali i ricorrenti sono stati rispettivamente esclusi dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore universitario di ruolo, fascia degli associati; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 31 gennaio 1990 la relazione del dott. Ottorino Mazzuca; Uditi altresi' gli avv.ti Tesauro e Bonelli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato il 7 aprile 1984, depositato il successivo 18 aprile, i ricorrenti Pennarola Raffaele, Angrisano Francesco Errico e Molea Guido impugnano i provvedimenti del Ministero della pubblica istruzione di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, in quanto ricercatori universitari liberi docenti che avevano svolto l'attivita' per incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali. L'amministrazione ha motivato i provvedimenti anzidetti con la tassativita' dell'elencazione contenuta nell'art. 50, n. 3, del d.P.R. n. 382/1980, che prevede utile al fine de quo soltanto la qualifica di ricercatore di ruolo degli osservatori astronomici e vesuviano. Impugnano, altresi' i decreti del 26 aprile e 7 ottobre 1983 con i quali sono stati indetti i citati giudizi. Deducono nella sostanza i seguenti motivi di gravame: 1) e 2) violazione di legge ed in particolare dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto l'elencazione, contenuta nelle suddette norme, delle categorie di soggetti inquadrabili nella fascia dei professori associati non ha carattere tassativo; eccesso di potere sotto vari profili; 3) in subordine, illegittimita' costituzionale delle norme anzidette per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. I ricorrenti chiariscono in due memorie il loro assunto. A seguito di sentenza istruttoria n. 43/1989, sono stati trasmessi i documenti richiesti. Con successivi ricorsi notificati il 24 dicembre 1986 e 2 febbraio 1987, depositati i successivi 21 gennaio e 17 febbraio 1987, Pennarola Raffaele e Angrisano Francesco impugnano i provvedimenti ministeriali n. 1087 del 28 ottobre 1986 e 2183 del 10 dicembre 1986 che avevano respinto le loro istanze di revoca dei sopracitati provvedimenti di esclusione dal giudizio di idoneita' a professore associato. Vengono dedotti i seguenti motivi, identici nei due ricorsi: 1) violazione dell'art. 5, comma terzo della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 5 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione delle norme anzidette. Violazione dell'art. 58 del d.P.R. n. 382/1980. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto vari profili. I ricorrenti ribadiscono in memoria il loro assunto. D I R I T T O Stante la loro evidente connessione i ricorsi come in epigrafe rubricati devono essere riuniti ai fini di un'unica decisione. Per quel che concerne il primo di essi n. 577/1984, infondata e' la lamentata violazione dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dedotta dai ricorrenti nel rilievo che l'elencazione delle categorie inquadrabili nella fascia dei professori associati, da tale norma indicata, non avrebbe natura tassativa. La contestata tassativita' e' stata, infatti, non solo confermata dallo stesso legislatore (art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) ma anche dalla precedente giurisprudenza amministrativa (cfr. C.S. sez. VI 14 novembre 1988 n. 1242) e dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, 14 aprile 1986, n. 89). La acclarata infondatezza della sopraindicata censura rende cosi' rilevante l'ulteriore subordinata doglianza di illegittimita' costituzionale delle norme di cui alla legge n. 28/1980 ed al d.P.R. n. 382/1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel rilievo che le stesse consentirebbero la partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, solo ai professori incaricati stabilizzati e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, agli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, ai ricercatori degli orti botanici, ai conservatori dei musei...., escludendo invece i ricercatori universitari liberi docenti confermati che avevano svolto l'attivita' per incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali. La questione, dedotta altresi' con i successivi ricorsi n. 218/1987 e 527/1987, appare rilevante perche' gli attuali ricorrenti affidano, sostanzialmente, alle proprie qualita', oltre che al possesso degli ulteriori necessari requisiti, la possibilita' di accedere ai giudizi di idoneita' a professore associato. La questione, oltre che rilevante, appare al collegio altresi' non manifestamente infondata in considerazione del diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato) ai ricercatori confermati liberi docenti (in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle norme universitarie) che hanno svolto attivita' per incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali. Ad avviso del collegio, sembra cosi' sussistere in primo luogo il contrasto con l'art. 3 della Costituzione posto che le norme in questione concretano una ingiusta ed ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che si trovano, invece, nelle medesime condizioni per avere svolto identiche mansioni ed acquisito lo stesso livello di professionalita'. I ricorrenti, infatti, tra l'altro, quali liberi docenti confermati, hanno superato le relative prove di esame. E cio' tanto piu' in presenza della decisione della Corte costituzionale 22 febbraio 1985, n. 46, che ha equiparato i medici interni universitari con compiti assistenziali assunti con deliberazione del consiglio di facolta' a quelli assunti con deliberazione del consiglio di amministrazione o per pubblico concorso e delle recenti sentenze della stessa Corte che hanno ritenuto incostituzionali le norme in questione, nella parte in cui non prevedevano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso che entro l'anno accademico 1979-80 avevano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime (sentenza n. 89 del 14 aprile 1986) e i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che abbiano i requisiti didattici e scientifici gia' visti (sentenza n. 397 del 13 luglio 1989). Nel caso di specie, premessa la irrilevanza del precedente inquadramento dei ricorrenti in qualita' di ricercatori universitari confermati (cfr. nei termini Consiglio di Stato, VI sezione, n. 1242 del 14 novembre 1988), la nuova categoria che emerge, al fine de quo, dall'esame dei ricorsi e' quella dei medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che siano anche liberi docenti confermati, avendo superato le relative prove di esame, e che possiedano i titoli didattici e scientifici di cui si e' detto. Anche per essi, quindi, sembra violato il principio costituzionale della parita' di trattamento (art. 3), con conseguenti riflessi sul buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Per quanto suesposto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Il t.a.r. per la Campania, sezione IV, riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore universitario associato, i medici interni universitario incaricati con compiti assistenziali, che siano anche liberi docenti confermati e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attivita' didattica e scientifica, questa ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Cosi' deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 1990. Il presidente: PISCIOTTA Il referendario estensore: MAZZUCA 90C0912