N. 342 SENTENZA 11 - 20 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri- Legge regione
 Puglia 5 marzo 1990- Sanita' pubblica- Inquadramento nei ruoli
 nominativi regionali del personale degli istituti privati
 psichiatrici convenzionati gia' assegnato ai servizi psichiatrici
 puibblici delle uu.ss.ll.- Applicazione della legge statale n.
 207/1985 al personale sopra citato derogando al requisito
 dell'anzianita' di servizio in essa stabilito- Incompetenza della
 regione a modificare i requisiti di applicabilita' previsti dalla
 legge statale- Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Puglia 5 marzo 1990, art. 1, primo comma).
 
 (Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge statale n.
 207/1985).
 
 Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione
 Puglia 5 marzo 1990 - Sanita' pubblica - Inquadramento nei ruoli
 nominativi regionali del personale degli istituti privati
 psichiatrici convenzionati gia' assegnato ai servizi psichiatrici
 pubblici delle uu.ss.ll. - Mancata precisazione della "deroga" alle
 percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione
 agli infermieri non di ruolo delle norme della legge regionale 27
 maggio 1983, n. 7, concernente solo gli infermieri di ruolo - Rilievi
 consistenti nella mera denuncia di difetti di chiarezza delle norme
 impugnate o di coordinamento con altre disposizioni regionali
 precedenti Inammissibilita' delle questioni.
 
 (Legge regione Puglia 5 marzo 1990, artt. 2, secondo comma, e 3,
 secondo comma).
 
 (Cost., art. 117).
(GU n.30 del 25-7-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, secondo
 comma,  e  3,  secondo  comma,  della  legge  della  Regione   Puglia
 riapprovata   il   5  marzo  1990  avente  per  oggetto:  "Disciplina
 dell'inquadramento  diretto  nei  ruoli  nominativi   regionali   del
 personale  dei  servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64
 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  e  della  legge  regionale  20
 giugno  1980,  n.  72",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo  1990,  depositato  in
 cancelleria  il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 31 del registro
 ricorsi 1990;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  28  marzo  1990,  il  Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma,
 della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante
 "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali
 del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi  dell'art.
 64  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
 giugno 1980, n. 72".
    Rileva   il   ricorrente   che   con  il  provvedimento  in  esame
 (riapprovato nel testo gia' rinviato dal Governo con  telegramma  del
 27  ottobre 1989) la Regione intende dare una definitiva sistemazione
 alla posizione del  personale  degli  Istituti  privati  psichiatrici
 convenzionati,  gia' assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle
 uu.ss.ll.   in   virtu'   di   due   successive   leggi    regionali,
 rispettivamente  n.  72  del  1980  e n. 33 del 1985. In particolare,
 l'art. 1  della  legge  intende  inquadrare  direttamente  nei  ruoli
 nominativi  del  servizio  regionale  sanitario il predetto personale
 privato, estendendo allo stesso, ora per allora, la  normativa  della
 legge  statale  n.  207  del  1985 (c.d.  legge di sanatoria), con la
 quale il legislatore statale ha  previsto  l'immissione  diretta  nei
 ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate
 date e con determinati requisiti, in  servizio  presso  le  uu.ss.ll.
 medesime, in posizione di "precariato".
    Le altre norme del provvedimento concernono la possibilita' per il
 predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle in cui
 attualmente  opera  (art.  2),  nonche'  la possibilita' di sostenere
 concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non
 viene fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. ai sensi dell'art. 1
 della legge (art. 4).
    Cio'  premesso,  l'Avvocatura  dello Stato osserva preliminarmente
 che - come gia' rilevato nel citato telegramma di rinvio -  l'art.  1
 reca   un   assorbente   motivo  di  illegittimita'  laddove  prevede
 l'applicazione - come sopra accennato - della legge n. 207  del  1985
 al personale ivi contemplato, che non ha tuttavia i requisiti da essa
 previsti, con  particolare  riferimento  all'anzianita'  di  servizio
 fissata dall'art. 3 della legge statale medesima.
    Mentre  infatti  quest'ultima norma ha chiaramente previsto, oltre
 ad  altri  requisiti,  che  il   personale   privato   con   rapporto
 convenzionale  dovesse  essere  comunque in servizio alla data del 31
 dicembre 1983, l'art. 1  del  provvedimento  in  esame  prevede  tale
 anzianita'  di  servizio  dalla data del trasferimento alle uu.ss.ll.
 delle  funzioni  inerenti  all'assistenza   psichiatrica   e   cioe',
 presumibilmente,  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della legge
 regionale n. 33 del 1985 (giugno 1985), che  ha  appunto  contemplato
 tale trasferimento.
    Pertanto,   l'Avvocatura  deduce  l'illegittimita'  costituzionale
 della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle  norme
 di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo
 di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della  legge  n.
 207 del 1985.
    Ove  poi  si dovesse ritenere che l'applicabilita' al personale in
 argomento della legge n. 207 trovi la sua causa  giuridica  nell'art.
 5,  terzo  comma,  della  legge  regionale  n.  33 del 1985, dovrebbe
 dedursi incidentalmente,  prosegue  il  ricorrente,  l'illegittimita'
 costituzionale  di  quest'ultima  norma,  per violazione dei principi
 stabiliti  nella  ripetuta  legge  statale  n.  207  (art.  3),   con
 riferimento all'art. 117 della Costituzione.
    Infine,  il  ricorrente  osserva che nel telegramma di rinvio sono
 stati sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione alla non chiara
 formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisa quale sia la
 "deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso;
 l'altro  in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente
 estende agli infermieri non di ruolo di cui alla legge  in  esame  le
 disposizioni  della  legge regionale n. 7 del 1983, che riguarda solo
 gli  infermieri  di  ruolo   ai   fini   della   loro   straordinaria
 riqualificazione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale di alcune norme della  legge
 della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Disciplina
 dell'inquadramento  diretto  nei  ruoli  nominativi   regionali   del
 personale  dei  servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64
 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  e  della  legge  regionale  20
 giugno 1980, n. 72". In particolare, le censure concernono:
       a)  l'art.  1, nella parte in cui dichiara applicabili le norme
 della  legge  (statale)  20  maggio  1985,  n.  207   (in   tema   di
 inquadramento   straordinario  nei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale non di ruolo delle uu.ss.ll.) al personale  degli  Istituti
 psichiatrici   convenzionati,   assegnato   ai  servizi  psichiatrici
 pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n.
 72,  "in  servizio  alla  data  di trasferimento alle uu.ss.ll. delle
 funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica"; la norma  violerebbe,
 ad  avviso  del  ricorrente,  l'art.  3 della citata legge n. 207 del
 1985, in quanto l'anzianita' di servizio da essa richiesta -  la  cui
 decorrenza  e'  da  ricondurre  al 19 giugno 1985, data di entrata in
 vigore della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33,  che  ha  appunto
 operato  il  trasferimento  alle  uu.ss.ll.  delle  funzioni relative
 all'assistenza psichiatrica - e'  difforme  da  quella  stabilita  da
 detta  norma  statale  (da  ritenere  norma  di  principio), la quale
 dispone che il personale dovesse essere  in  servizio  non  di  ruolo
 "alla data del 31 dicembre 1983";
       b)  l'art.  2, secondo comma, in quanto, nello stabilire che il
 personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato  presso
 sedi  non  richieste puo' chiedere di essere assegnato a dipartimenti
 di salute mentale con posti vacanti in organico "anche in deroga alle
 percentuali  di  riserva  di cui all'art. 5, primo comma, della legge
 regionale 22 maggio 1985, n.  33",  non  precisa  l'entita'  di  tale
 deroga;
       c)  l'art. 3, secondo comma, in quanto estende al personale non
 di ruolo di cui alla legge impugnata,  con  qualifica  di  infermiere
 psichiatrico, le norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, la
 quale invece riguarda soltanto gli infermieri di ruolo.
    2.  -  La questione relativa all'art. 1 (da limitare al solo primo
 comma, in base alla prospettazione del ricorrente) e' fondata.
   In materia di status giuridico del personale delle unita' sanitarie
 locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art.  47,  quarto
 comma,  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare
 norme di attuazione della  legislazione  statale  (art.  117,  ultimo
 comma,  della  Costituzione);  e questa Corte ha varie volte ritenuto
 che la riserva allo Stato di tale materia e' giustificata da evidenti
 esigenze  di  uniformita'  di disciplina (cfr. sentt. nn. 1061 e 1127
 del 1988, 122, 181 e 308 del 1990). In particolare, la Corte ha  gia'
 avuto  modo di sottolineare (v. la citata sent. n. 1061 del 1988) che
 risponde pienamente alle indicate  esigenze  il  fatto  che  ai  fini
 dell'inquadramento  in  ruolo del personale di cui trattasi si faccia
 riferimento a requisiti, anche  temporali,  uniformi  per  tutti  gli
 interessati,  con  conseguente  inderogabilita' degli stessi da parte
 delle regioni.
    Cio'  posto,  e' evidente che le condizioni prescritte dalla legge
 n. 207 del 1985 affinche' il  personale  in  essa  considerato  possa
 usufruire  in  via  transitoria  dell'inquadramento  straordinario in
 ruolo  non  possono  essere  modificate  dalle  regioni  e  che,   in
 particolare, non puo' essere derogato il requisito dell'anzianita' di
 servizio, ancorandone la decorrenza ad una data successiva  a  quella
 stabilita in detta legge.
    Ora, la norma censurata richiede ai fini dell'applicabilita' della
 legge n. 207/85 al personale in essa contemplato, che lo stesso fosse
 in  servizio  ad  una  data  diversa  e  posteriore a quella indicata
 nell'art. 3 della  legge  stessa,  articolo  cui  in  particolare  fa
 riferimento  il  ricorrente  e che consente l'inquadramento a domanda
 del personale - diverso da quello "incaricato" di cui  agli  articoli
 precedenti  -  che  fosse in servizio non di ruolo, compreso quello a
 rapporto convenzionale, presso strutture,  presidi  o  servizi  delle
 uu.ss.ll.  alla  data del 31 dicembre 1983; cio' chiaramente esorbita
 dai limiti propri della potesta' legislativa  di  attuazione  (e  non
 concorrente,   come   sembra   ritenere   l'Avvocatura  dello  Stato)
 attribuita, come detto, alle regioni nella materia de qua.
    Ne'  a  diversa  conclusione  puo' condurre il richiamo effettuato
 dalla norma in esame all'art. 5, terzo comma, della  legge  regionale
 22  maggio  1985,  n.  33,  la  quale  ha  operato,  fra  l'altro, il
 trasferimento (provvisorio, in attesa dell'espletamento dei concorsi)
 alle   unita'   sanitarie   locali   del   personale  degli  Ospedali
 psichiatrici convenzionati, gia' assegnato  ai  servizi  psichiatrici
 pubblici  con  precedente legge regionale. Va, infatti, osservato che
 la norma richiamata, che dispone l'applicabilita' al detto  personale
 del  decreto-legge  n.  672 del 1984, convertito in legge 15 dicembre
 1984, n. 835 (recante proroga degli  incarichi  del  personale  delle
 uu.ss.ll.),  non  appare  di  per se' idonea ad eliminare l'accertata
 difformita' dell'impugnato art. 1, quanto all'anzianita' di  servizio
 richiesta, rispetto alla sopra indicata norma statale.
    3.  -  Le  questioni  concernenti gli artt. 2, secondo comma, e 3,
 secondo comma, sono inammissibili.
    Mentre,  infatti,  quanto  alla  censura  relativa  all'art. 1, la
 espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio  della  norma
 statale  ritenuta violata appare sufficiente a far si' che la regione
 fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa,
 nonostante    il   mancato   esplicito   riferimento   al   parametro
 costituzionale in ipotesi leso (cfr., da ultimo, sentt. nn.  561  del
 1989,  100  e 122 del 1990), i rilievi concernenti le altre norme ora
 in esame si limitano a denunciare piu' che altro difetti di chiarezza
 delle  norme  stesse,  o  di  coordinamento  con  altre  disposizioni
 regionali precedenti, e comunque non  contengono  elementi  idonei  a
 cogliere il livello costituzionale delle censure.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante
 "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali
 del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi  dell'art.
 64  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20
 giugno 1980, n. 72";
    Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della  legge  della
 Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio
 dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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