N. 359 ORDINANZA 11 - 20 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Procedimento di competenza pretorile gia' in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Incompatibilita' del giudice che abbia gia' esercitato le funzioni di p.m. o comunque funzioni istruttorie Mancata previsione - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 241 e segg.). (Cost., art. 3).(GU n.32 del 8-8-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 241 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha gia' esercitato funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie; Considerato che la questione sollevata e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione, elementi di novita' che possano ora indurre la Corte a diversa decisione,
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0949