N. 359 ORDINANZA 11 - 20 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimento di competenza pretorile
 gia' in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice -
 Incompatibilita' del giudice che abbia gia' esercitato le funzioni di
 p.m. o comunque funzioni istruttorie  Mancata previsione - Questione
 gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 241 e segg.).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.32 del 8-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  241  e
 seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento e transitorie, del codice di procedura
 penale), promosso con  ordinanza  emessa  il  15  febbraio  1990  dal
 Tribunale  di  Bergamo  nei  procedimenti  penali riuniti a carico di
 Consoli  Costantino  ed  altri,  iscritta  al  n.  270  del  registro
 ordinanze   1990   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri,
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15
 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti  a  carico  di  Consoli
 Costantino  e  altri  - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 241  segg.  Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in
 cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia
 a  giudicare  lo  stesso  magistrato-persona  che  ha gia' esercitato
 funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;
    Considerato  che  la  questione sollevata e' stata gia' dichiarata
 manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui
 motivazioni  non  emergono,  nell'attuale  ordinanza  di  rimessione,
 elementi di novita' che  possano  ora  indurre  la  Corte  a  diversa
 decisione,
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale,
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura penale (Testo
 approvato con  il  Decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271),
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0949