N. 365 SENTENZA 11 - 24 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso del commissario dello Stato per la regione Sicilia Regione Sicilia - Legge regionale recante "definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione siciliana" Asserita mancata integrazione della efficacia della legge in conseguenza del ritardato invio del provvedimento al commissario dello Stato - Indebito esercizio di competenze in materia non espressamente attribuita alla regione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. (Legge della regione Sicilia 5 aprile 1990). (Statuto speciale regione Sicilia, artt. 14, 15 e 28; Cost. artt. 5, 115 e 116).(GU n.31 del 1-8-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990 e recante: "Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Sicilia" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 12 aprile 1990, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990; Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia; Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'avv. Guido Corso per la Regione Sicilia; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 12 aprile 1990 e depositato il 20 aprile 1990, il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1990, recante: Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana. Il ricorrente deduce anzitutto l'incostituzionalita' della legge per vizi nella procedura attinente alla fase di integrazione dell'efficacia, risultando trasmesso l'atto al Commissario il quarto giorno successivo all'approvazione (in quanto il terzo cadeva in giorno festivo), in violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale. Deduce ancora il ricorrente che la Regione siciliana non avrebbe competenza a legiferare in materia di adozione e definizione dei simboli rappresentativi della regione medesima. Cio' in quanto: a) lo Statuto speciale della Regione siciliana non prevede tale competenza legislativa (cosi' come gli Statuti della Sardegna e della Valle d'Aosta, mentre per il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia gli Statuti riconoscono il diritto ad avere uno stemma ed un gonfalone, che devono pero' formare oggetto di uno specifico provvedimento di concessione del Presidente della Repubblica); b) non puo' farsi applicazione analogica della disciplina vigente per le Regioni a Statuto ordinario, dotate dai rispettivi Statuti di competenza legislativa in materia di adozione dello stemma e del gonfalone, poiche' tale competenza trae origine da una norma statutaria che, per la sua stessa natura e le modalita' di approvazione, si colloca ad un livello superiore rispetto alla legge regionale nella gerarchia delle fonti; c) non puo' valere, nella specie, il princi'pio, affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 223/1984), in base al quale non sarebbe concepibile che le Regioni a Statuto speciale abbiano competenze inferiori a quelle delle Regioni a Statuto ordinario, giacche' detto princi'pio e' stato formulato in riferimento alle competenze amministrative e non legislative, le quali ultime necessitano di una espressa e tassativa enumerazione; d) la definizione ed adozione dei simboli rappresentativi non e' riconducibile nell'ambito della potesta' di organizzazione interna di cui all'art. 14, lett. p), dello Statuto speciale, trattandosi di segni distintivi rappresentativi dell'ente nei confronti dei terzi. 2. - Si e' costituita la Regione siciliana contestando la fondatezza delle dedotte questioni. Quanto al termine di trasmissione della legge, sostiene la Regione che vige anche in materia il princi'pio della proroga nel caso di scadenza in giorno festivo, e che, comunque, dall'eventuale tardivita' non puo' conseguire l'incostituzionalita' della legge, ma solo lo slittamento del termine messo a disposizione del Commissario, per l'impugnazione, dall'art. 28 dello Statuto speciale. Circa la competenza, rileva la Regione che la potesta' di stabilire per legge uno stemma ed un gonfalone e' compresa nella potesta' legislativa riconosciutale in materia di organizzazione propria dall'art. 14, lett. p), dello Statuto e, piu' in generale, dalla condizione di ente a fini politici generali (Corte cost., sent. n. 829/1988). Cosi' come, del resto, e' da ricondurre alla competenza normativa degli Statuti delle Regioni ordinarie in tema di organizzazione interna (art. 123 della Costituzione), la potesta' che tutti gli Statuti delle Regioni ordinarie riconoscono al legislatore regionale in tema di adozione dei predetti simboli. Ed in presenza di tale riconoscimento generalizzato alle Regioni di diritto comune, non puo' ritenersi attribuito un ambito materiale di competenza piu' ristretto per le Regioni ad autonomia speciale. Considerato in diritto 1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha sollevato, in via principale, nei confronti della legge regionale approvata il 5 aprile 1990, recante Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana, con la quale la Regione ha cosi' scelto i propri simboli, due questioni di legittimita' costituzionale, sostenendo: a) che la legge appare in contrasto con l'art. 28 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, per essere stata trasmessa ad esso Commissario, ai fini dell'eventuale impugnazione (il quarto giorno dalla sua approvazione e quindi) oltre il termine di giorni tre previsto dalla detta norma statutaria; b) che la legge appare in contrasto con gli artt. 14 e 17 del detto Statuto speciale, nonche' con gli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, per non essere la materia compresa nella competenza legislativa della Regione Sicilia. 2.- La questione sub a) non e' fondata. Anche a prescindere dal fatto che nella specie la legge fu inviata al Commissario il primo giorno dalla sua approvazione successivo al terzo, che era festivo, la violazione da parte della Regione del termine di cui all'art. 28 dello Statuto speciale altra conseguenza non produce se non che il termine di giorni cinque dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge stessa. 3. - La questione sub b) e' da ritenere anche essa non fondata. Lo Statuto speciale della Regione Siciliana, e gli altri Statuti speciali meno recenti (come quelli della Regione Sardegna e della Regione Val d'Aosta) non contengono norma espressa in proposito, mentre gli Statuti speciali piu' recenti (come quelli del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige) prevedono l'approvazione dei simboli regionali con decreto del Presidente della Repubblica. Gli Statuti ordinari, poi, approvati nell'anno 1971, prevedono che la regione abbia uno stemma e un gonfalone, stabiliti con legge regionale. La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno recenti non sembra dunque per se' stessa decisiva per escludere la competenza in materia delle Regioni cui essi si riferiscono, mentre e' piu' conducente chiedersi quale sia il fondamento di tale competenza per le stesse Regioni a Statuto ordinario, e se esso possa ritenersi operante anche per le Regioni a Statuto speciale. Per le Regioni ordinarie il fondamento e' per lo piu' ravvisato dalla dottrina nella competenza degli Statuti a regolarne l'organizzazione interna ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. Opinione, questa, che e' stata opportunamente precisata nel senso che qui per organizzazione interna non deve intendersi l'ordinamento degli uffici, materia affidata alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della Costituzione. Tale impostazione, peraltro, non conduce, per quanto concerne le Regioni a Statuto speciale e in particolare per quanto concerne la Regione Sicilia, a risultati appaganti. Poiche' e' dubbia l'estensione dell'art. 123 della Costituzione a tali Regioni in relazione al carattere differenziato della loro autonomia (che importa prospettive diverse da quella assunta nell'art. 123), e poiche' manca nello Statuto della Regione Siciliana una norma in materia di organizzazione interna analoga (tale non puo' ritenersi, in relazione alla suindicata precisazione della dottrina, malgrado la tesi difensiva della Regione Siciliana, l'art. 11, lett. p, dello Statuto, che si riferisce all'ordinamento degli uffici), la soluzione del problema si farebbe dipendere ancora una volta dalla mancanza nello Statuto di una previsione espressa. Ora, ove si consideri che, secondo l'orientamento di questa Corte, gli Statuti speciali sono subordinati alla Costituzione in quanto cio' sia compatibile con le forme e le condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116 della Costituzione stessa, e che comunque lo sono per quel che concerne i princi'pi fondamentali della Costituzione, e' da chiedersi se per le Regioni speciali - e del resto per le stesse Regioni ordinarie - la competenza regionale nella materia non discenda da un princi'pio fondamentale del genere. E la risposta va data in senso positivo ravvisandosi tale princi'pio fondamentale in quello dell'autonomia espresso nell'art. 5 della Costituzione. E' noto che il detto princi'pio e' teso a conferire il massimo rilievo alle collettivita' locali, e, con riguardo all'art. 115 ss. della Costituzione, particolarmente a quelle regionali, come soggetti reali del nostro ordinamento (che risulta unitariamente dalla loro molteplicita'), punti sicuri di riferimento della sua consistenza democratica: collettivita' di cui le regioni sono considerate enti esponenziali (cfr. sentenza di questa Corte n. 829 del 1988). La portata del principio stesso, cosi' individuata, implica che non puo' non ritenersi contenuto minimale dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni piu' idonei a distinguere l'identita' stessa della collettivita' che essa rappresenta.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, nonche' in riferimento agli artt. 14 e 15 dello stesso Statuto speciale e agli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, della legge della detta Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990 (Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana), sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0955