N. 365 SENTENZA 11 - 24 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ricorso del commissario dello Stato per la regione Sicilia Regione
 Sicilia - Legge regionale recante "definizione ed adozione dello
 stemma e del gonfalone della regione siciliana"  Asserita mancata
 integrazione della efficacia della legge in conseguenza del ritardato
 invio del provvedimento al commissario  dello Stato - Indebito
 esercizio di competenze in materia non espressamente attribuita alla
 regione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
 
 (Legge della regione Sicilia 5 aprile 1990).
 
 (Statuto speciale regione Sicilia, artt. 14, 15 e 28; Cost.  artt. 5,
 115 e 116).
(GU n.31 del 1-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Sicilia approvata  il  5  aprile  1990  e  recante:  "Definizione  ed
 adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Sicilia" promosso
 con ricorso del Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Sicilia,
 notificato  il  12  aprile  1990,  depositato  in  cancelleria  il 20
 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Udito l'avv. Guido Corso per la Regione Sicilia;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 12 aprile 1990 e depositato il 20
 aprile 1990, il Commissario dello Stato per  la  Regione  Sicilia  ha
 impugnato  la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5
 aprile 1990, recante: Definizione ed  adozione  dello  stemma  e  del
 gonfalone della Regione siciliana.
    Il  ricorrente  deduce anzitutto l'incostituzionalita' della legge
 per  vizi  nella  procedura  attinente  alla  fase  di   integrazione
 dell'efficacia,  risultando trasmesso l'atto al Commissario il quarto
 giorno successivo all'approvazione (in  quanto  il  terzo  cadeva  in
 giorno festivo), in violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale.
    Deduce  ancora  il ricorrente che la Regione siciliana non avrebbe
 competenza a legiferare in materia  di  adozione  e  definizione  dei
 simboli rappresentativi della regione medesima. Cio' in quanto:
       a) lo Statuto speciale della Regione siciliana non prevede tale
 competenza legislativa (cosi' come gli Statuti della Sardegna e della
 Valle d'Aosta, mentre per il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia
 Giulia gli Statuti riconoscono il diritto ad avere uno stemma  ed  un
 gonfalone,   che  devono  pero'  formare  oggetto  di  uno  specifico
 provvedimento di concessione del Presidente della Repubblica);
       b)  non  puo'  farsi  applicazione  analogica  della disciplina
 vigente per le Regioni a Statuto  ordinario,  dotate  dai  rispettivi
 Statuti di competenza legislativa in materia di adozione dello stemma
 e del gonfalone, poiche' tale competenza trae origine  da  una  norma
 statutaria   che,  per  la  sua  stessa  natura  e  le  modalita'  di
 approvazione, si colloca ad un livello superiore rispetto alla  legge
 regionale nella gerarchia delle fonti;
       c)  non  puo'  valere,  nella  specie, il princi'pio, affermato
 dalla Corte costituzionale (sent. n. 223/1984), in base al quale  non
 sarebbe  concepibile  che  le  Regioni  a  Statuto  speciale  abbiano
 competenze inferiori a quelle  delle  Regioni  a  Statuto  ordinario,
 giacche'  detto  princi'pio  e'  stato  formulato in riferimento alle
 competenze  amministrative  e  non  legislative,  le   quali   ultime
 necessitano di una espressa e tassativa enumerazione;
       d)  la  definizione ed adozione dei simboli rappresentativi non
 e' riconducibile nell'ambito della potesta' di organizzazione interna
 di  cui all'art. 14, lett. p), dello Statuto speciale, trattandosi di
 segni distintivi rappresentativi dell'ente nei confronti dei terzi.
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Regione  siciliana  contestando  la
 fondatezza delle dedotte questioni.
    Quanto al termine di trasmissione della legge, sostiene la Regione
 che vige anche in materia il princi'pio della  proroga  nel  caso  di
 scadenza   in   giorno   festivo,  e  che,  comunque,  dall'eventuale
 tardivita' non puo' conseguire l'incostituzionalita' della legge,  ma
 solo lo slittamento del termine messo a disposizione del Commissario,
 per l'impugnazione, dall'art. 28 dello Statuto speciale.
    Circa  la  competenza,  rileva  la  Regione  che  la  potesta'  di
 stabilire per legge uno stemma ed  un  gonfalone  e'  compresa  nella
 potesta'  legislativa  riconosciutale  in  materia  di organizzazione
 propria dall'art. 14, lett. p), dello Statuto e,  piu'  in  generale,
 dalla condizione di ente a fini politici generali (Corte cost., sent.
 n. 829/1988). Cosi' come, del resto, e' da ricondurre alla competenza
 normativa   degli   Statuti   delle  Regioni  ordinarie  in  tema  di
 organizzazione interna (art. 123 della Costituzione), la potesta' che
 tutti  gli Statuti delle Regioni ordinarie riconoscono al legislatore
 regionale in tema di adozione dei predetti simboli. Ed in presenza di
 tale riconoscimento generalizzato alle Regioni di diritto comune, non
 puo' ritenersi attribuito un  ambito  materiale  di  competenza  piu'
 ristretto per le Regioni ad autonomia speciale.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Sicilia ha
 sollevato, in via principale, nei  confronti  della  legge  regionale
 approvata  il  5  aprile  1990,  recante Definizione e adozione dello
 stemma e del gonfalone della  Regione  siciliana,  con  la  quale  la
 Regione   ha   cosi'  scelto  i  propri  simboli,  due  questioni  di
 legittimita' costituzionale, sostenendo:
       a) che la legge appare in contrasto con l'art. 28 dello Statuto
 speciale della Regione Siciliana, approvato con  R.D.Lgs.  15  maggio
 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948,
 n. 2, per  essere  stata  trasmessa  ad  esso  Commissario,  ai  fini
 dell'eventuale  impugnazione (il quarto giorno dalla sua approvazione
 e quindi) oltre il termine di giorni tre previsto dalla  detta  norma
 statutaria;
       b)  che  la legge appare in contrasto con gli artt. 14 e 17 del
 detto Statuto speciale, nonche' con gli artt.  5,  115  e  116  della
 Costituzione,  per  non  essere  la materia compresa nella competenza
 legislativa della Regione Sicilia.
    2.- La questione sub a) non e' fondata.
    Anche a prescindere dal fatto che nella specie la legge fu inviata
 al Commissario il primo giorno dalla sua approvazione  successivo  al
 terzo,  che  era  festivo,  la  violazione da parte della Regione del
 termine di cui all'art. 28 dello Statuto speciale  altra  conseguenza
 non  produce  se  non  che  il  termine  di  giorni  cinque  dato  al
 Commissario dello Stato  per  l'impugnazione  della  legge  regionale
 decorre   dall'ulteriore  giorno  dell'effettivo  invio  della  legge
 stessa.
   3. - La questione sub b) e' da ritenere anche essa non fondata.
    Lo  Statuto  speciale della Regione Siciliana, e gli altri Statuti
 speciali meno recenti (come quelli della  Regione  Sardegna  e  della
 Regione  Val  d'Aosta)  non  contengono  norma espressa in proposito,
 mentre  gli  Statuti  speciali  piu'   recenti   (come   quelli   del
 Friuli-Venezia   Giulia   e   del   Trentino-Alto   Adige)  prevedono
 l'approvazione dei simboli regionali con decreto del Presidente della
 Repubblica.  Gli  Statuti  ordinari,  poi,  approvati nell'anno 1971,
 prevedono che la regione abbia uno stemma e un  gonfalone,  stabiliti
 con legge regionale.
    La  mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno
 recenti non sembra dunque per se' stessa decisiva  per  escludere  la
 competenza  in  materia delle Regioni cui essi si riferiscono, mentre
 e'  piu'  conducente  chiedersi  quale  sia  il  fondamento  di  tale
 competenza per le stesse Regioni a Statuto ordinario, e se esso possa
 ritenersi operante anche per le Regioni a Statuto speciale.
    Per  le  Regioni  ordinarie il fondamento e' per lo piu' ravvisato
 dalla  dottrina  nella   competenza   degli   Statuti   a   regolarne
 l'organizzazione  interna  ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
 Opinione, questa, che e' stata opportunamente precisata nel senso che
 qui  per  organizzazione  interna  non  deve intendersi l'ordinamento
 degli uffici, materia affidata alla competenza legislativa  regionale
 dall'art. 117 della Costituzione.
    Tale  impostazione,  peraltro, non conduce, per quanto concerne le
 Regioni a Statuto speciale e in particolare per  quanto  concerne  la
 Regione   Sicilia,   a   risultati   appaganti.   Poiche'  e'  dubbia
 l'estensione dell'art. 123  della  Costituzione  a  tali  Regioni  in
 relazione  al  carattere  differenziato  della  loro  autonomia  (che
 importa prospettive diverse  da  quella  assunta  nell'art.  123),  e
 poiche'  manca  nello  Statuto  della  Regione Siciliana una norma in
 materia di organizzazione interna analoga (tale non  puo'  ritenersi,
 in relazione alla suindicata precisazione della dottrina, malgrado la
 tesi difensiva della Regione Siciliana, l'art.  11,  lett.  p,  dello
 Statuto, che si riferisce all'ordinamento degli uffici), la soluzione
 del problema si farebbe dipendere ancora  una  volta  dalla  mancanza
 nello Statuto di una previsione espressa.
    Ora, ove si consideri che, secondo l'orientamento di questa Corte,
 gli Statuti speciali sono subordinati  alla  Costituzione  in  quanto
 cio'  sia  compatibile  con  le  forme e le condizioni particolari di
 autonomia di cui  all'art.  116  della  Costituzione  stessa,  e  che
 comunque lo sono per quel che concerne i princi'pi fondamentali della
 Costituzione, e' da chiedersi se per le  Regioni  speciali  -  e  del
 resto per le stesse Regioni ordinarie - la competenza regionale nella
 materia non discenda da un princi'pio fondamentale del genere.
    E  la  risposta  va  data  in  senso  positivo  ravvisandosi  tale
 princi'pio fondamentale in quello dell'autonomia espresso nell'art. 5
 della  Costituzione.  E'  noto  che  il  detto  princi'pio  e' teso a
 conferire il  massimo  rilievo  alle  collettivita'  locali,  e,  con
 riguardo  all'art.  115  ss.  della  Costituzione,  particolarmente a
 quelle regionali, come soggetti reali  del  nostro  ordinamento  (che
 risulta  unitariamente  dalla  loro  molteplicita'),  punti sicuri di
 riferimento della sua consistenza democratica: collettivita'  di  cui
 le  regioni  sono  considerate  enti  esponenziali  (cfr. sentenza di
 questa Corte n. 829 del 1988). La portata del principio stesso, cosi'
 individuata,  implica  che  non puo' non ritenersi contenuto minimale
 dell'autonomia della regione il potere  di  scegliere  i  segni  piu'
 idonei  a distinguere l'identita' stessa della collettivita' che essa
 rappresenta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art.  28  dello  Statuto  speciale  della  Regione
 Siciliana,  nonche'  in  riferimento  agli artt. 14 e 15 dello stesso
 Statuto speciale e agli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione,  della
 legge  della  detta  Regione  Siciliana  approvata  il  5 aprile 1990
 (Definizione e adozione dello stemma e del  gonfalone  della  Regione
 siciliana),  sollevate  dal  Commissario  dello  Stato con il ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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