N. 371 ORDINANZA 12 - 25 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo Richiesta per
 il rito abbreviato - Dissenso del p.m. Insindacabilita' da parte del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente  ex art. 442
 del c.p.p. Questione concernente norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 452, secondo comma, in relazione all'art. 442, secondo
 comma).
 
 (Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102, primo
 comma).
 
(GU n.34 del 29-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452 del codice
 di procedura penale, in relazione all'art. 442, secondo comma,  dello
 stesso  codice,  promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal
 Tribunale di Savona nel  procedimento  penale  a  carico  di  Kurtuma
 Milorad,  iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio
 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,  primo  comma,  101,
 secondo  comma,  e 102, primo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 452 del  codice  di  procedura  penale,  nella
 parte  in  cui  prevede  che il dissenso del pubblico ministero sulla
 richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato  preclude  al
 giudice  l'applicazione  della "diminuzione premiale" di cui all'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito  direttissimo,
 donde,  appunto,  l'applicabilita'  dell'art. 452, secondo comma, del
 codice di procedura penale;
      e  che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  452,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede
 che il pubblico ministero, quando  non  consente  alla  richiesta  di
 trasformazione  del  giudizio  direttissimo  in  giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n.183 del 1990 "nella parte in cui non  prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma,  dello  stesso  codice",  questione sollevata dal Tribunale di
 Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0961