N. 371 ORDINANZA 12 - 25 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo Richiesta per il rito abbreviato - Dissenso del p.m. Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 del c.p.p. Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 452, secondo comma, in relazione all'art. 442, secondo comma). (Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma).(GU n.34 del 29-8-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Kurtuma Milorad, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 452 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato preclude al giudice l'applicazione della "diminuzione premiale" di cui all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; Considerato che l'ordinanza di rimessione e' stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilita' dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale; e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0961