N. 372 ORDINANZA 12 - 25 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Procedimento gia' in corso all'entrata in vigore
 del nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del p.m. -
 Insindacabilita' da parte del giudice - Questione concernente norma
 gia' dichiarata costituzionalmente illegittima  - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.34 del 29-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 247, secondo e
 terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale), promosso  con  ordinanza  emessa  il  31  gennaio  1990  dal
 Tribunale  di  Termini Imerese nel procedimento penale a carico di La
 Barbera Giovanni ed altri, iscritta al n. 219 del registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 31
 gennaio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  24  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 247, secondo comma,
 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
 del  codice  di  procedura  penale  (testo  approvato  con il decreto
 legislativo 28  luglio  1989,  n.  271),  "nella  parte  in  cui  non
 disciplinano,    limitandolo   entro   parametri   predeterminati   e
 controllabili, il potere del P.M.  di  negare  il  consenso  al  rito
 abbreviato   e   nella  parte  in  cui  non  prevedono  il  controllo
 giurisdizionale sull'esercizio del predetto potere";
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza n. 66 del 1990, ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  247,  primo,
 secondo  e  terzo  comma,  del  testo  delle  norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio
 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
 dissenso,  debba  enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
 di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura penale del 1988";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo  delle  norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271),  gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 66 del  1990  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico
 ministero,  in  caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
 parte in cui non prevede  che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice di procedura penale del
 1988", questione sollevata  dal  Tribunale  di  Termini  Imerese  con
 ordinanza del 31 gennaio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0962