N. 373 ORDINANZA 12 - 25 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Giudizio
 abbreviato - Procedimento gia' in corso al momento dell'entrata in
 vigore del nuovo codice - Impugnazione della disciplina codicistica
 in ogni caso non applicabile nel giudizio   a quo - Manifesta
 inammissibilita' della questione.
 
 (C.P.P., artt. 438 e 442).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Procedimento
 gia' in corso al momento dell'entrata in vigore del  nuovo codice -
 Richiesta di giudizio abbreviato - Dissenso del p.m. -
 Insindacabilita' da parte del giudice - Questione concernente norma
 gia' dichiarata costituzionalmente illegittima  - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).
 
(GU n.34 del 29-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale), e degli
 artt. 438, 440, primo comma, e 442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  promossi con quattro ordinanze emesse l'8 gennaio
 1990 dal Tribunale di Napoli, il 19 gennaio  1990  dal  Tribunale  di
 Milano,  il 1Πfebbraio 1990 dal Tribunale di Mondovi' e l'11 gennaio
 1990 dal Tribunale di Bergamo, iscritte rispettivamente ai  nn.  224,
 237,  252  e  277  del  registro  ordinanze  1990  e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  20  e  21,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Napoli con ordinanza dell'8 gennaio
 1990, il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'11 gennaio 1990,  il
 Tribunale  di Milano con ordinanza del 19 gennaio 1990 e il Tribunale
 di Mondovi' con ordinanza del 1Πfebbraio 1990  hanno  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  24,  101, 102 e 111 della Costituzione,
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438  e  442  del
 codice  di  procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e  transitorie  di  tale  codice  (testo
 approvato  con  il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella
 parte in cui non prevedono che il pubblico  ministero  sia  tenuto  a
 motivare  il  proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato
 formulata dall'imputato e nella parte in  cui  non  attribuiscono  al
 giudice,  una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, il potere di
 applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di
 procedura penale;
    Considerato  che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,
 quindi, riuniti;
      che  le  ordinanze  di  rimessione sono state emesse prima delle
 formalita' d'apertura di  dibattimenti  di  primo  grado  relativi  a
 processi gia' in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice
 di procedura penale;
      che,  per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,
 la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la
 conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice  non  potrebbero
 ricevere   diretta   applicazione  nei  giudizi  a  quibus,  data  la
 diversita' e l'autonomia della disciplina transitoria  rispetto  alla
 corrispondente  disciplina  codicistica  (v. sentenza n. 66 del 1990;
 ordinanze n. 173, n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del
 1990);
      che  questa  Corte,  con  sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
 comma,  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale (testo  approvato  con  il
 decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in
 cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba
 enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte  in  cui  non prevede che il
 giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene  ingiustificato  il
 dissenso,   possa   applicare   all'imputato  la  riduzione  di  pena
 contemplata dall'art. 442, secondo comma,  del  codice  di  procedura
 penale del 1988".
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  codice  di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24, 101, 102
 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, dal  Tribunale  di
 Bergamo,  dal  Tribunale di Milano e dal Tribunale di Mondovi' con le
 ordinanze in epigrafe.
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo  delle  norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271),  gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 66 del  1990  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico
 ministero,  in  caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
 parte in cui non prevede  che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art.442,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura penale del
 1988", questione sollevata dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale  di
 Bergamo,  dal  Tribunale di Milano e dal Tribunale di Mondovi' con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0963