N. 376 ORDINANZA 12 - 25 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Imputato contumace irreperibile - Sentenza
 contumaciale - Impugnazione - Impossibilita' di proporla per il
 difensore privo di mandato speciale - Lamentata disparita' di
 trattamento - Lesione del diritto di difesa - Questione gia'
 dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. 1930, art. 192, ultimo comma, sostituito dall'art. 2 della
 legge 23 gennaio 1989, n. 22).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.34 del 29-8-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 192 del codice
 di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge
 23  gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di
 Caltanissetta nel procedimento penale  a  carico  di  Ferro  Carmelo,
 iscritta  al  n.  283  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  21,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
      2)  ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di
 Caltanissetta  nel  procedimento  penale  a  carico   di   Catarinolo
 Calogero, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che  la  Corte  d'appello  di  Caltanissetta,  con  due
 ordinanze emesse il  12  dicembre  1989  e  il  30  gennaio  1990  in
 altrettanti  procedimenti  a  carico  di imputati condannati in primo
 grado con il rito degli irreperibili, ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di legittimita'
 dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
 modificato  dall'art.  2  della  legge  23 gennaio 1989, n. 22, nella
 parte in cui non consente  al  difensore  di  imputato  contumace  di
 impugnare  la  sentenza  contumaciale, se non sia munito di specifico
 mandato;
      e  che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministeri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
 fondata;
      considerato  che  i  giudizi,concernendo  un'identica questione,
 vanno riuniti;
      che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha gia' dichiarato
 non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 192,  terzo  comma,  del  codice  di procedura penale del 1930, quale
 sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989,  n.  22,
 nella  parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile
 possa impugnare la sentenza contumaciale quando  non  sia  munito  di
 specifico mandato;
      e  che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi
 da quelli allora esaminati.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice  di  procedura
 penale  del  1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio
 1989,  n.  22  (Nuova  disciplina  della  contumacia),  sollevata  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  dalla Corte
 d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0966