N. 376 ORDINANZA 12 - 25 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Imputato contumace irreperibile - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Impossibilita' di proporla per il difensore privo di mandato speciale - Lamentata disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Questione gia' dichiarata infondata - Manifesta infondatezza. (C.P.P. 1930, art. 192, ultimo comma, sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.34 del 29-8-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 192 del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Ferro Carmelo, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catarinolo Calogero, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due ordinanze emesse il 12 dicembre 1989 e il 30 gennaio 1990 in altrettanti procedimenti a carico di imputati condannati in primo grado con il rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico mandato; e che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; considerato che i giudizi,concernendo un'identica questione, vanno riuniti; che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato; e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi da quelli allora esaminati. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0966