N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1990

                                 N. 493
     Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale militare di Palermo nel procedimento
                  penale a carico di Campisi Leonardo
 di Palermo
 Reati  militari - Mancanza alla chiamata - Intervenuta incorporazione
 del   militare   imputato   o   condannato   -   Mancata   previsione
 dell'estinzione  del  reato  o  della cessazione degli effetti penali
 della condanna, cosi'  come  previsto  dall'art.  8  della  legge  15
 dicembre  1972,  n.  772,  e successive modifiche, per gli imputati o
 condannati del reato di rifiuto del  servizio  militare  che  abbiano
 presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato
 -   Irragionevolezza   -   Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
 costituzionale  n.  409/1989,  che  ha equiparato quoad poenam le due
 ipotesi di reato.
 (C.P.M.P., art. 151).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.33 del 22-8-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  184/1990  nei confronti di
 Campisi Leonardo, nato il 27 agosto 1967 a Olten (Svizzera),  soldato
 in  servizio  presso  il sessantesimo battaglione fanteria in Trapani
 imputato di mancanza alla  chiamata  aggravata  (artt.  151  c.p.m.p.
 primo  comma  e  154  n.  1 c.p.m.p.) perche', chiamato alle armi con
 manifesto ai sensi della circolare 638 in  Gazzetta  Ufficiale  1986,
 senza  giusto motivo ometteva di presentarsi al distretto militare di
 Palermo il 3 maggio 1987 e nei  cinque  giorni  successivi  rimanendo
 assente  fino  a data anteriore e prossima al 12 gennaio 1990, quando
 si presentava al gruppo selettori Palermo 2.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 484/1990).
 90C0978