N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1990
N. 493 Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Campisi Leonardo di Palermo Reati militari - Mancanza alla chiamata - Intervenuta incorporazione del militare imputato o condannato - Mancata previsione dell'estinzione del reato o della cessazione degli effetti penali della condanna, cosi' come previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche, per gli imputati o condannati del reato di rifiuto del servizio militare che abbiano presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 409/1989, che ha equiparato quoad poenam le due ipotesi di reato. (C.P.M.P., art. 151). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.33 del 22-8-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 184/1990 nei confronti di Campisi Leonardo, nato il 27 agosto 1967 a Olten (Svizzera), soldato in servizio presso il sessantesimo battaglione fanteria in Trapani imputato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151 c.p.m.p. primo comma e 154 n. 1 c.p.m.p.) perche', chiamato alle armi con manifesto ai sensi della circolare 638 in Gazzetta Ufficiale 1986, senza giusto motivo ometteva di presentarsi al distretto militare di Palermo il 3 maggio 1987 e nei cinque giorni successivi rimanendo assente fino a data anteriore e prossima al 12 gennaio 1990, quando si presentava al gruppo selettori Palermo 2.
O S S E R V A Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 484/1990). 90C0978