N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1990

                                 N. 494
     Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale militare di Palermo nel procedimento
                  penale a carico di Li Causi Vincenzo
 di Palermo
 Reati  militari - Mancanza alla chiamata - Intervenuta incorporazione
 del   militare   imputato   o   condannato   -   Mancata   previsione
 dell'estinzione  del  reato  o  della cessazione degli effetti penali
 della condanna, cosi'  come  previsto  dall'art.  8  della  legge  15
 dicembre  1972,  n.  772,  e successive modifiche, per gli imputati o
 condannati del reato di rifiuto del  servizio  militare  che  abbiano
 presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato
 -   Irragionevolezza   -   Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
 costituzionale  n.  409/1989,  che  ha equiparato quoad poenam le due
 ipotesi di reato.
 (C.P.M.P., art. 151).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.33 del 22-8-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n. 52/1987 nei confronti di Li
 Causi Vincenzo, nato il 10 agosto 1967 a Caracas (Venezuela), soldato
 in  servizio  presso  il sessantesimo battaglione fanteria in Trapani
 imputato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, primo  comma
 e  154  n.  1  c.p.m.p.) perche', chiamato alle armi con manifesto ai
 sensi della circolare 483 in Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1986, senza
 giusto  motivo  ometteva  di  presentarsi  al  Distretto  Militare di
 Palermo entro il 17 dicembre 1986 e  nei  cinque  giorni  successivi,
 rimanendo  assente  fino  al 27 marzo 1990, quando si presentava alla
 Procura militare di Palermo.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 484/1990).
 90C0979