N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1990
N. 494 Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Li Causi Vincenzo di Palermo Reati militari - Mancanza alla chiamata - Intervenuta incorporazione del militare imputato o condannato - Mancata previsione dell'estinzione del reato o della cessazione degli effetti penali della condanna, cosi' come previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche, per gli imputati o condannati del reato di rifiuto del servizio militare che abbiano presentato domanda per prestare servizio civile o militare non armato - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 409/1989, che ha equiparato quoad poenam le due ipotesi di reato. (C.P.M.P., art. 151). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.33 del 22-8-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 52/1987 nei confronti di Li Causi Vincenzo, nato il 10 agosto 1967 a Caracas (Venezuela), soldato in servizio presso il sessantesimo battaglione fanteria in Trapani imputato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, primo comma e 154 n. 1 c.p.m.p.) perche', chiamato alle armi con manifesto ai sensi della circolare 483 in Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1986, senza giusto motivo ometteva di presentarsi al Distretto Militare di Palermo entro il 17 dicembre 1986 e nei cinque giorni successivi, rimanendo assente fino al 27 marzo 1990, quando si presentava alla Procura militare di Palermo.
O S S E R V A Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 484/1990). 90C0979