N. 495 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1990
N. 495 Ordinanza emessa il 13 giugno 1990 dal pretore di Orvieto nel procedimento civile vertente tra Bruscia Fulvia e S.r.l. Compagnia italiana prestiti Titoli di credito - Cambiale - Disconoscimento dell'autenticita' della firma - Esecuzione - Possibilita' di sospenderla previa imposizione di cauzione non richiesta invece in analoghe fattispecie (artt. 624 e 668 del cod. proc. civ.; art. 1172 del cod. civ.) - Ingiustificata disparita' di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Irragionevole ostacolo alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale. (R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 64). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.33 del 22-8-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A Bruscia Fulvia ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole dalla soc. Compagnia italiana prestiti S.r.l. disconoscendo l'autenticita' della propria firma che figura apposta sulle cambiali allegate a fondamento del precetto e della minacciata esecuzione. La stessa Bruscia ha chiesto ai sensi dell'art. 64 della legge cambiaria la sospensione della minacciata esecuzione, sospensione che secondo la prevalente giurisprudenza puo' essere disposta ancora prima del suo inizio (Cass. n. 2275 del 10 agosto 1963, Cass. n. 5299 del 18 settembre 1980, Cass. n. 5495 del 9 settembre 1986). L'istanza dovrebbe essere accolta poiche' allo stato, e salve ovviamente diverse future risultanze processuali, il disconoscimento della firma trova riscontro nella versione dei fatti esposta dalla stessa societa' convenuta (ed invero ne' questa ne' coloro che le girarono i titoli, videro la Bruscia sottoscrivere i titoli che vennero loro consegnati gia' sottoscritti da Filomia Bruno, coniuge della Bruscia). Il problema che si pone e' pero' quello concernente l'imposizione di una cauzione, sempre necessaria secondo la lettera della norma e secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale e non rimessa come in altri casi analoghi (artt. 624 e 668 del c.p.c., art. 1172 del cod. civ. ecc....) al potere discrezionale del giudice. La imposizione necessaria di una cauzione anche nel caso in cui l'opposizione si basi su un fatto tanto grave quale la falsita' della firma ed appaia ad un primo esame non priva di fondamento rende, a parere di questo pretore, l'art. 64 della legge cambiaria costituzionalmente illegittimo: sia perche' pone un ostacolo irragionevole alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale (art. 24 della Costituzione); sia perche' crea delle disparita' di trattamento tra cittadini abbienti che possono quindi pagare la cauzione e conseguire cosi' la sospensione della esecuzione e cittadini non abbienti che non possono farlo o possono farlo soltanto a costo di notevoli sacrifici (art. 3 della Costituzione) nonostante la bonta' delle proprie ragioni. Sarebbe viceversa conforme ai principi costituzionali rimettere al potere discrezionale del giudice la possibilita' di imporre una cauzione o meno. La questione di costituzionalita' che questo pretore si appresta a sollevare d'ufficio, concernendo il contenuto del provvedimento che dovrebbe essere adottato nel caso in esame, e' dunque oltre che non manifestamente infondata anche rilevante ai fini della decisione.
P. Q. M. Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede come necassario e non discrezionale l'imposizione di cauzione da parte del giudice che dispone la sospensione della esecuzione; Sospende il giudizio in corso limitatamente alla richiesta di sospensione della esecuzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Rinvia la causa per l'ulteriore trattazione del merito della opposizione alla udienza del 23 luglio 1990. Orvieto, addi' 13 giugno 1990 Il pretore: ZANETTI 90C0980