N. 385 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Giudizio abbreviato - Disciplina codicistica - Questione sollevata in procedimento gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 438). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111).(GU n.36 del 12-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Parrello Giuseppe, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Chkeou Sall, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Roma con due ordinanze del 19 dicembre 1989 e del 20 dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui "non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M." sulla richiesta di rito abbreviato proposta dall'imputato, di conseguenza escludendo ogni "potere di sindacato della stessa motivazione da parte del giudice"; e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di Ferrara con ordinanza del 9 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione, l'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del P.M."; Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti; che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle formalita' d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a processi gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; e che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data, la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non riceve diretta applicazione nei giudizi a quibus, data la diversita' e l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173, n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C0995