N. 385 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Giudizio
 abbreviato - Disciplina codicistica - Questione sollevata in
 procedimento gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 438).
 
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice
 di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Ferrara
 nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri,  iscritta
 al  n.  149  del  registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica  n.14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
      2)  ordinanza  emessa  il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma
 nel procedimento penale a carico di Parrello Giuseppe, iscritta al n.
 160 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      3)  ordinanza  emessa  il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma
 nel procedimento penale a carico di Chkeou Sall, iscritta al  n.  161
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma  con  due  ordinanze del 19
 dicembre 1989 e del 20 dicembre 1989  ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt. 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 438 del  codice  di  procedura  penale,  nella
 parte  in  cui  "non  prevede l'obbligo della motivazione, in caso di
 dissenso del  P.M."  sulla  richiesta  di  rito  abbreviato  proposta
 dall'imputato,  di  conseguenza  escludendo ogni "potere di sindacato
 della stessa motivazione da parte del giudice";
      e  che  un'analoga  questione ha sollevato anche il Tribunale di
 Ferrara con ordinanza del 9 gennaio 1990, denunciando, in riferimento
 agli  artt.  3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della
 Costituzione, l'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte
 in  cui  attribuisce  efficacia  vincolante  al  mancato consenso del
 P.M.";
    Considerato   che  i  giudizi  riguardano  questioni  identiche  o
 analoghe e vanno, quindi, riuniti;
      che  le  ordinanze  di  rimessione sono state emesse prima delle
 formalita' d'apertura di  dibattimenti  di  primo  grado  relativi  a
 processi  gia'  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del nuovo
 codice di procedura penale;
      e  che,  per  quanto  riguarda  i "procedimenti in corso" a tale
 data,  la  possibilita'  di  far  luogo  al  giudizio  abbreviato  e'
 appositamente  disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice  non  riceve
 diretta  applicazione  nei  giudizi  a  quibus,  data la diversita' e
 l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente
 disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173,
 n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del 1990);
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
 101, 102, primo comma, e 111 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
 Roma e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C0995