N. 386 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo -
 Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. Insindacabilita' da
 parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente  ex
 art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Norma non applicabile nei
 giudizi  a quibus Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 438 e 442).
 
 (Cost., artt. 24, 101 e 111).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del
 codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal Tribunale di Milano
 nel procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo,  iscritta  al
 n.  150  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
     2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Forli' nel
 procedimento penale a carico di Santanassi Andrea, iscritta al n. 153
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      3)  ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal Tribunale di Ancona
 nel procedimento  penale  a  carico  di  Candela  Gennaro  ed  altri,
 iscritta  al  n.  184  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  16,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 novembre
 1989, il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1989 ed il
 Pretore  di  Forli'  con  ordinanza del 22 dicembre 1989, prima della
 dichiarazione  d'apertura   di   dibattimenti   promossi   con   rito
 direttissimo,  hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,101 e
 111 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt.  438  e
 442  del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono
 che il mancato consenso del  pubblico  ministero  alla  richiesta  di
 giudizio  abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato,
 impedendo cosi' al giudice, una volta accertato che  il  dissenso  e'
 ingiustificato,  di  applicare  la  riduzione di pena contemplata dal
 detto art. 442 dello stesso codice;
    Considerato  che  i  giudizi  riguardano  una identica questione e
 vanno, quindi, riuniti;
      che   le   ordinanze   di   rimessione  sono  state  pronunciate
 anteriormente all'apertura  di  dibattimenti  promossi  dal  pubblico
 ministero  con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
 del codice di procedura penale, rito in ordine  al  quale  "il  ruolo
 esplicato  dal  consenso  del  pubblico  ministero  forma  oggetto di
 autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" del codice
 di  procedura  penale, donde l'impossibilita' per gli artt. 438 e 442
 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione  nei  giudizi  a
 quibus  (v.  sentenza  n.  183  del  1990; ordinanze n. 252 e 300 del
 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  codice  di
 procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e
 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con ordinanza del  29
 novembre  1989, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre
 1989 e dal Pretore di Forli' con ordinanza del 22 dicembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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