N. 387 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione - Regione Veneto - Cave e torbiere - Contributi imposti al concessionario - Ritenuta connotazione tributaria di tale prestazione - Lamentata violazione del principio dell'imposizione dei tributi con legge statale e dei limiti alla legislazione regionale in materia tributaria - Esclusione Manifesta infondatezza. (Legge regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, art. 20). (Cost., artt. 23 e 119).(GU n.36 del 12-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attivita' di cava), promosso con la ordinanza emessa il 18 luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del Grappa, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento della Regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del Grappa, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere introdotto "un onere tributario non contemplato espressamente da legge dello Stato"; che e' intervenuta nel giudizio la Regione Veneto; Considerato che l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie, poiche' non si rinvengono ne' i presupposti di una indistinta imposizione ne' quelli di tassazione specifica per un richiesto servizio; che la prestazione in questione esorbitando, pertanto, dal complesso dei fenomeni tributari non incide sui contenuti dell'art. 119 Cost.; che, peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle pianificazioni urbanistiche, e cosi' inserendosi nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza n. 167 del 1986); che, pertanto, la questione, cosi' come prospettato, e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attivita' di cava), sollevata, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C0997