N. 391 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza ed assistenza sociale - Mutilati ed invalidi civili
 Indennita' di accompagnamento - Eredi - Diritto alla percezione  di
 quote - Criteri per il riconoscimento della prestazione Questione
 gia' decisa - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma; legge 13
 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12, ultimo
 comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione  in  legge  del
 decreto-legge  30  gennaio  1971,  n.  5, e nuove norme in favore dei
 mutilati  ed  invalidi  civili),  come  autenticamente   interpretato
 dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge  13  dicembre 1986, n. 912
 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
 marzo  1971,  n.  118,  e  dell'art.  7, ultimo comma, della legge 26
 maggio 1970, n. 381, in  materia  di  quote  di  assegni  o  pensioni
 spettanti  agli  eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel
 procedimento civile vertente tra Copelli Ermenegilda e  il  Ministero
 dell'Interno,  iscritta  al  n. 242 del registro ordinanze del 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Campilii  Anna  ed  altri  e  il
 Ministero  dell'Interno,  iscritta  al  n. 243 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Copelli Ermenegilda nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Copelli
 Ermenegilda ed il Ministero dell'Interno e tra Campilii Anna ed altri
 e  lo  stesso  Ministero dell'Interno, aventi ad oggetto il pagamento
 della indennita' di accompagnamento e della  pensione  di  inabilita'
 civile,  con  ordinanze  del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 242 del 1990) e
 del 13 dicembre 1989 (R.O. n. 243 del 1990), ha  sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  ultimo comma, della
 legge  30  marzo  1971,  n.  118,  come  autenticamente  interpretato
 dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella
 parte in  cui  subordina  il  diritto  degli  eredi  del  mutilato  e
 dell'invalido  civile  di  percepire  la  pensione  di  invalidita' o
 inabilita' alla condizione che la morte del de cuius sia avvenuta  in
 epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidita' da parte
 dell'apposita Commissione sanitaria;
      che secondo il giudice remittente sarebbero violati:
       a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che
 l'accertamento dell'invalidita' debba essere  effettuato  in  persona
 dell'invalido,  d'altra  parte  si  afferma  che la sussistenza delle
 condizioni per il riconoscimento della indennita' di  accompagnamento
 puo' accertarsi su base documentale;
       b)  gli  artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso
 dell'interessato  durante  il  giudizio  di   accertamento   dovrebbe
 comportare   l'estinzione  del  processo  e  del  diritto  soggettivo
 dell'erede alle  quote  gia'  maturate  senza  che  si  verifichi  la
 successione nel processo;
      che  la  parte  privata  Copelli  Ermenegilda,  costituitasi nel
 giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione  con  ragioni
 sostanzialmente  identiche  a  quelle della motivazione del giudice a
 quo;
      che,  invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei
 due giudizi  in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
 essendo identica ad altre gia' decise nello stesso senso;
    Considerato  che  i  due  giudizi,  siccome  prospettano la stessa
 questione, per evidenti  ragioni  di  connessione,  vanno  riuniti  e
 decisi con un unico provvedimento;
      che   la  questione  e'  stata  gia'  dichiarata  manifestamente
 infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989);
      che  non  sono  stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano
 portare  ad  un   mutamento   della   decisione,   tanto   piu'   che
 l'interpretazione  della  disposizione  censurata  e' stata condivisa
 anche dalla Corte di Cassazione (sen. n. 6451 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo  comma,
 della  legge  30  marzo  1971,  n.  118  (Conversione  in  legge  del
 decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e  nuove  norme  in  favore  dei
 mutilati   ed  invalidi  civili),  come  autenticamente  interpretato
 dall'art. 1, primo comma,  della  legge  13  dicembre  1986,  n.  912
 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
 marzo 1971, n. 118, e dell'art.  7,  ultimo  comma,  della  legge  26
 maggio  1970,  n.  381,  in  materia  di  quote di assegni o pensioni
 spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e  di  sordomuti),
 in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata
 dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1001