N. 393 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo -
 Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. Insindacabilita' da
 parte del giudice - Questione concernente norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima - Manifesta  inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 452).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 452 del codice
 di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Milano
 nel procedimento penale a carico di Mescola Claudio, iscritta  al  n.
 296 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     2)  ordinanza  emessa  il 17 marzo 1990 dal Tribunale di Roma nel
 procedimento penale a carico di Iezzi Angelo, iscritta al n. 328  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 febbraio
 1990 ed il Tribunale di Roma con ordinanza del 17  marzo  1990  hanno
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  101  e  111  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 452, secondo comma,
 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il
 pubblico  ministero,  quando   non   consente   alla   richiesta   di
 trasformazione  del  giudizio  direttissimo  in  giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice;
    Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  un'identica questione,
 devono essere riuniti;
      che  questa  Corte  con  sentenza  n. 183 del 1990 ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  452,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede
 che il pubblico ministero, quando  non  consente  alla  richiesta  di
 trasformazione  del  giudizio  direttissimo  in  giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma,  dello  stesso  codice",  questione sollevata dal Tribunale di
 Milano e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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