N. 403 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Condanna penale che comporti l'interdizione, anche
 temporanea, dai pubblici uffici - Destituzione di diritto - Assenza
 di un previo procedimento disciplinare -  Jus superveniens: legge 7
 febbraio 1990, n. 19, art. 10 - Necessita'  di riesame della
 rilevanza della questione - Restituzione degli  atti al giudice  a
 quo.
 
 (D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett.  b).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 19-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. b),
 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.  737  (Sanzioni  disciplinari  per  il
 personale    dell'Amministrazione    di    pubblica    sicurezza    e
 regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso  con  ordinanza
 emessa  l'11  ottobre  1989 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa
 per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal  Questore
 di  Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la
 Regione  siciliana,  con  ordinanza  11  ottobre  1989  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dell'art. 8, lett.  b),  del  d.P.R.  25  ottobre
 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a
 seguito  di  condanna  penale  che  comporti  l'interdizione,   anche
 temporanea, dai pubblici uffici;
    Considerato  che,  successivamente, e' stata promulgata la legge 7
 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10  dispone  che  i  pubblici
 dipendenti  destituiti  di  diritto anteriormente alla sua entrata in
 vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi  non  venga
 inflitta  la  sanzione  della  destituzione  in  sede di procedimento
 disciplinare da promuoversi entro novanta  giorni  dalla  domanda  di
 riammissione;
      che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da
 parte del giudice a quo, della questione promossa alla stregua  dello
 ius superveniens;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Restituisce gli atti al giudice a quo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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