N. 407 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato e procuratore - Previdenza - Omissione o ritardo della
 prescritta comunicazione del reddito professionale alla Cassa
 nazionale - Conseguente omissione o ritardo di versamento dei
 contributi - Asserito irrazionale sistema sanzionatorio Esclusione -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, quarto comma, e 18, quinto
 comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 19-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, comma 4Œ,
 e 18, comma 5Œ, della legge 20 settembre 1980, n. 576  ("Riforma  del
 sistema  previdenziale forense"), promosso con ordinanza emessa il 29
 novembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento  civile  vertente
 tra  Bazini  Piero  e  la  Cassa  Nazionale  di Previdenza Avvocati e
 Procuratori, iscritta  al  n.  244  del  registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 20, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
 Avvocati e Procuratori nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio promosso dall'avv. Piero
 Bazini  contro  la  Cassa  nazionale   di   previdenza   avvocati   e
 procuratori, il Pretore di Parma, con ordinanza del 29 novembre 1989,
 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 17, quarto comma, e 18,
 quinto comma, della legge  20  settembre  1980,  n.  576,  in  quanto
 sanzionano  l'omissione  o  il ritardo della prescritta comunicazione
 del  reddito  professionale  prodotto   nell'anno   precedente,   con
 conseguente  mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, sia
 con l'obbligo di versare alla Cassa, oltre ai contributi dovuti,  una
 somma  di  pari  ammontare,  sia  con  l'obbligo di corrispondere gli
 interessi di mora su entrambe le somme;
      che  il  cumulo  delle "due misure risarcitorie" e' ritenuto dal
 giudice remittente irrazionale, perche' sanziona due volte lo  stesso
 fatto  di  inadempimento,  vessatorio perche' l'ammontare complessivo
 del risarcimento e' "di gran lunga superiore al danno presumibile che
 effettivamente puo' derivare dall'inadempimento";
      che  nel  giudizio  davanti alla Corte si e' costituita la Cassa
 predetta chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
    Considerato  che  l'eccezione  di  inammissibilita'  per aberratio
 ictus, opposta dall'Avvocatura dello Stato, non puo'  essere  accolta
 perche'  nella  specie  gli  interessi  di  mora  non  sono  regolati
 dall'art. 18, quarto comma, della legge  citata,  il  quale  concerne
 l'ipotesi  di mero ritardo del pagamento dei contributi alle scadenze
 dovute, bensi' dal quinto comma, concernente l'ipotesi di ritardo del
 pagamento  collegata  all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione
 previsto dall'art. 17;
      che  va  respinta  anche  l'altra  eccezione di inammissibilita'
 formulata sulla base di  una  pretesa  violazione  del  principio  di
 eguaglianza  prospettata  dalla  parte  privata, ma non condivisa dal
 giudice;
      che   l'argomentazione   svolta   nell'ordinanza  di  rimessione
 identifica  la  fattispecie  dell'art.  18,  quinto  comma,  con   la
 fattispecie  dell'art.  17,  quarto  comma, mentre si tratta di fatti
 distinti,  benche'  connessi,  l'uno  costituito  dall'inottemperanza
 dell'obbligo  di  comunicazione  sopraddetto, l'altro dal conseguente
 ritardo del pagamento dei contributi dovuti: la prima  violazione  e'
 colpita  da una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare
 dei contributi evasi (ridotta a un quarto se la comunicazione tardiva
 segue  entro novanta giorni dalla scadenza), mentre per la seconda e'
 prevista, a titolo di sanzione civile e con funzione  di  sopratassa,
 una  maggiorazione  degli  interessi moratori mediante retrodatazione
 della loro decorrenza al 1Πgennaio  dell'anno  in  cui  deve  essere
 eseguita la comunicazione;
      che  pertanto  tale  sistema  sanzionatorio  non  contrasta  col
 principio ne bis in idem, ne'  appare  sproporzionato  alla  gravita'
 delle  infrazioni  commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo
 criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 12 marzo 1953, n.
 89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 17, quarto  comma,  e  18,  quinto  comma,
 della   legge  20  settembre  1980,  n.  576  ("Riforma  del  sistema
 previdenziale forense"), sollevata, in riferimento all'art.  3  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Parma  con  l'ordinanza  indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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