N. 410 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Liberta' personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorita' giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale Mancata previsione - Disparita' di trattamento - Esclusione Mera disparita' di fatto - Manifesta infondatezza. (C.P.P. 1930, art. 263- ter). (Cost., art. 3).(GU n.37 del 19-9-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del termine di 24 ore previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame e di quello previsto per la decisione del tribunale"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita a denunciare una mera disparita' di fatto, derivante dalla maggiore o minore sollecitudine nell'invio degli atti, ad opera dell'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, al giudice del riesame, e, come tale, ininfluente sotto il profilo della legittimita' costituzionale, non incidendo sulla legittimita' di una norma le eventuali carenze relative alla sua concreta applicazione (v. ordinanze n. 1059 del 1988, n. 505 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1020