N. 410 ORDINANZA 12 - 31 luglio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Liberta' personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame -
 Termini per la trasmissione all'autorita' giudicante e  termini per
 la decisione - Violazione - Sanzione processuale Mancata previsione -
 Disparita' di trattamento - Esclusione Mera disparita' di fatto -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. 1930, art. 263- ter).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 19-9-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 263- ter del
 codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
 6  febbraio  1990  dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
 carico di Ciaramitaro  Antonio,  iscritta  al  n.  254  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio
 1990 ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 263- ter del codice di procedura
 penale  del  1930,  nella  parte  in   cui,   secondo   la   costante
 giurisprudenza  della  Corte  di cassazione, "rende priva di sanzione
 processuale la violazione dei  termini  risultanti  dalla  somma  del
 termine  di  24  ore previsto per la trasmissione degli atti da parte
 dell'autorita' che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame  e
 di  quello  previsto  per  la  decisione  del  tribunale";  e che nel
 giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione si limita a denunciare
 una mera disparita' di  fatto,  derivante  dalla  maggiore  o  minore
 sollecitudine  nell'invio  degli atti, ad opera dell'autorita' che ha
 emesso il provvedimento impugnato, al giudice del  riesame,  e,  come
 tale, ininfluente sotto il profilo della legittimita' costituzionale,
 non incidendo sulla legittimita' di una norma  le  eventuali  carenze
 relative  alla  sua  concreta  applicazione (v. ordinanze n. 1059 del
 1988, n. 505 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale  del
 1930,  sollevata,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1020