N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1990
N. 505 Ordinanza emessa il 23 giugno 1990 dal pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Ferraris Vittorio contro l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Pensione di riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa pensioni dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) - Richiamo a numerose decisioni della Corte che hanno eliminato il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi simili a quella in esame Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a fattispecie analoghe. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.34 del 29-8-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2232 dell'anno 1989 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da: Ferraris Vittorio, residente Novara; rappresentato e difeso dall'avv. proc. Mario Agnesina e presso di lui in Novara, via Ploto n. 2/B, elettivamente domiciliato, attore, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Novara, con sede legale in Roma; rappresentato e difeso dai dott. proc. S. Savella e C. Russo del suo ruolo professionale legale, elettivamente domiciliato in Novara, corso della Vittoria n. 8, presso la sede provinciale dell'Istituto - convenuto - in punto a: accertamento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita'. All'esito dell'udienza di discusione della causa del giorno 8 febbraio 1990, esaminati gli atti del giudizio e i documenti prodotti dalle parti, sentiti i procuratori delle parti stesse, a scioglimento della riserva formulata. O S S E R V A Il ricorrente ha proposto preliminarmente domanda di accertamento del suo diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni della quale e' titolare a decorrere dal luglio 1979. Il ricorrente e' anche titolare, oltre che di detta pensione di reversibilita', di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.). Osta all'accoglimento di tale domanda attrice l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), il quale dispone che il trattamento minimo non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione od all'esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a carico della gestione speciale per gli artigiani. Qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minino. L'art. 1, secondo comma, citato e' gia' stato oggetto di numerose declaratorie di illegittimita' da parte della Corte costituzionale, che hanno colpito il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quella ora in esame, e precisamente: tra pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo Stato (sentenza n. 102/1982); tra pensione di vecchiaia erogata dal fondo suddetto e pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della regione Sicilia (sentenza n. 184/1988); tra pensione di reversibilita' erogata dal medesimo fondo e pensione di invalidita' a carico della stessa gestione (sentenza n. 144/1988); tra pensione di reversibilita' erogata dal medesimo fondo e pensione di vecchiaia a carico della stessa gestione (sentenza n. 142/1989); tra pensione di reversibilita' a carico di detto fondo e pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 373/1989); tra pensione di reversibilita' come sopra erogata e pensione di invalidita' a carico della gestione speciale per gli artigiani (sentenza n. 488/1989); tra pensione di invalidita' erogata dal fondo suddetto e pensione di reversibilita' a carico della gestione speciale commercianti (sentenza n. 502/1989); tra pensione di reversibilita' erogata dallo stesso fondo e pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso fondo, pensione diretta di invalidita' a carico della gestione speciale per i commercianti e pensione diretta a carico dello Stato (sentenza n. 69/1990). Non e' invece ancora stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 citata nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico del fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.). Difetta del pari una pronuncia di generale e residuale illegittimita' costituzionale della disposizione come quella con la quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 81/1989 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma della legge n. 1339/1962. E' pertanto rilevante la questione di illegittimita' costituzionale sollevato dalla parte attrice con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. La questione non e' manifestamente infondata con riguardo al principio costituzionale di uguaglianza dettato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Atteso il costante orientamento della Corte costituzionale volto ad eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni (per il periodo antecedente il 1ยบ ottobre 1983) non sarebbe razionale e conforme alla parita' di trattamento imposta dall'art. 3, primo comma, escludere dallo stesso diritto i titolari di pensione di reversibilita' a carico del fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che siano altresi' titolari di pensione a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali. Le ragioni ispiratrici del consolidamento orientamento della Corte costituzionale devono trovare applicazione anche alla fattispecie di cumulo della presente causa, in quanto la residua operativita' della norma contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza. La questione di legittimita' costituzionale va pertanto rimessa all'esame della Corte costituzionale ed il processo deve essere sospeso.
P. Q. M. Il pretore di Novara, in funzione di giudice del lavoro; Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948, l'art. 23 della legge n. 1/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.); Sospende il giudizio; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia a cura della cancelleria notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Novara, addi' 23 Giugno 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C1022