N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1990

                                 N. 511
 Ordinanza  emessa  il  30  marzo  1990  dal  tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul  ricorso
 proposto da Miglio Giannino contro C.R.C. di Milano ed altri
 Sanitario  - Primari ospedalieri e assimilati - Collocamento a riposo
 - Diritto al trattenimento in servizio sino al settantesimo  anno  di
 eta'  -  Mancata  previsione  - Irragionevole inversione di tendenza,
 rispetto al passato, nella disciplina del collocamento a  riposo  dei
 sanitari   apicali   -   Mancata   diversificazione  del  regime  del
 collocamento a riposo in ragione del  diverso  grado  di  carriera  e
 livello di responsabilita' - Prospettato contrasto con i principi che
 garantiscono la tutela  del  lavoro,  il  diritto  ad  una  piena  ed
 effettiva retribuzione ed il buon funzionamento della p.a.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 35, 36, 38 e 97).
(GU n.34 del 29-8-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 221 del 1990,
 proposto da Miglio Giannino, rappresentato e difeso  dall'avv.  Mauro
 Ballerini,   ed  elettivamente  domiciliato  presso  il  medesimo  in
 Brescia, via Moretto n. 42/A, contro il C.R.C. di Milano, in  persona
 del  presidente  pro-tempore,  la  regione  Lombardia, in persona del
 presidente della giunta pro-tempore, non costituitisi in  giudizio  e
 nei  confronti  dell'U.S.S.L.  n.  41  di  Brescia,  in  persona  del
 presidente   pro-tempore,   non   costituitasi   in   giudizio,   per
 l'annullamento,  previa  sospensione dell'ordinanza 29 novembre 1989,
 n. 127850  con  la  quale  il  comitato  regionale  di  controllo  ha
 annullato  la  deliberazione 11 ottobre 1989, n. 2294 del comitato di
 gestione dell'U.S.S.L. n. 41 di Brescia, concernente il trattenimento
 in  servizio del ricorrente quale primario del servizio psichiatrico,
 fino al raggiungimento del massimo pensionabile e comunque non  oltre
 il settantesimo anno di eta';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
 impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
    Vista  la propria ordinanza n. 148/1990 emessa nell'odierna camera
 di consiglio;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, nella camera di consiglio del 30 marzo 1990 il dott. Renato
 Righi;
    Udito, altresi', l'avv. Mauro Ballerini per il ricorrente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  atto  notificato  il  21/22  febbraio  1990,  e depositato il
 successivo 1ยบ marzo 1990, il ricorrente, quale primario del  servizio
 psichiatrico dell'U.S.S.L. n. 41 di Brescia, ha impugnato chiedendone
 incidentalmente la sospensione - l'ordinanza  23  novembre  1989,  n.
 127850, con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato,
 per ritenuta violazione dell'art. 53  del  d.P.R.  n.   761/1979,  la
 deliberazione  dell'11 ottobre 1989, n. 2294 del comitato di gestione
 dell'ente di appartenenza, che aveva disposto il suo trattenimento in
 servizio fino al raggiungimento del massimo pensionabile e, comunque,
 non oltre il settantesimo anno di eta'.
    Avverso il suddetto atto negativo di controllo egli deduce:
    I)  violazione  del  combinato disposto dell'art. 53 del d.P.R. n.
 761/1979 e dell'art. 26 del regolamento organico dell'amministrazione
 provinciale di Brescia, vigente nel 1953, anno di entrata in carriera
 del ricorrente, in  quanto  a  tenore  di  quest'ultima  disposizione
 regolamentare   al   medesimo   sarebbe   garantito  il  diritto  del
 collocamento a riposo non prima di aver maturato i quaranta  anni  di
 servizio;
    II)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  53  del  d.P.R. n.
 761/1979 in riferimento agli artt. 3, 97 e 36 della Costituzione;
    III)  eccesso  di  potere,  sotto  vari  profili,  per  la mancata
 valutazione del pubblico interesse in  ordine  all'impatto  negativo,
 per  la  struttura  pubblica  entro  cui  il  ricorrente opera con un
 apporto di grande  contenuto  professionale,  che  il  suo  prematuro
 allontanamento potrebbe provocare.
    Con separata ordinanza, pronunciata nella stessa odierna camera di
 consiglio, il collegio  ha  accolto  provvisoriamente  la  suindicata
 domanda  incidentale  di  sospensione  del  provvedimento  impugnato,
 rinviando ogni definitiva pronuncia in sede cautelare, all'esito  del
 promuovendo giudizio di costituzionalita'.
                             D I R I T T O
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord.  510/1990).
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